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	<title>ACE (Aiuti Crescita Economica) &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>ACE (Aiuti Crescita Economica) &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>ACE: come calcolare la convenienza e massimizzare i benefici fiscali per la tua impresa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ACE-come-calcolare-la-convenienza-e-massimizzare-i-benefici-fiscali-per-la-tua-impresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 11:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACE (Aiuti Crescita Economica)]]></category>
		<category><![CDATA[ACE primo anno di costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[Aiuto crescita economica 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Aliquota ACE 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo ACE 2024]]></category>
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		<category><![CDATA[Calcolo patrimonio netto per ACE]]></category>
		<category><![CDATA[Credito ACE 2024]]></category>
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					<description><![CDATA[L'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è una misura fiscale introdotta dal legislatore italiano per incentivare la capitalizzazione delle imprese.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ACE-come-calcolare-la-convenienza-e-massimizzare-i-benefici-fiscali-per-la-tua-impresa/">ACE: come calcolare la convenienza e massimizzare i benefici fiscali per la tua impresa</a> was first posted on Settembre 16, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>ACE (Aiuto alla Crescita Economica)</strong> è una misura fiscale introdotta dal legislatore italiano per incentivare la capitalizzazione delle imprese. Attraverso un meccanismo di deduzione fiscale, l&#8217;ACE permette alle imprese di ottenere benefici fiscali quando effettuano incrementi di capitale proprio, favorendo la crescita economica e riducendo la pressione fiscale sui redditi d&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cos&#8217;è l&#8217;ACE?</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ACE è uno strumento che mira a incentivare le imprese a finanziare le proprie attività tramite capitale proprio, piuttosto che ricorrere al debito. In pratica, l&#8217;ACE offre una deduzione fiscale proporzionale agli aumenti di capitale, riducendo il reddito imponibile e, quindi, la base su cui vengono applicate le imposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio è semplice: <strong>maggiore è l&#8217;incremento del capitale proprio, maggiore è la deduzione fiscale ottenibile</strong>. Questo strumento è particolarmente vantaggioso per le imprese che reinvestono utili o effettuano apporti di nuovi capitali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Come Funziona l&#8217;ACE</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ACE consente una deduzione dal reddito imponibile pari al rendimento nozionale di un incremento del capitale proprio. Questo <strong>rendimento nozionale</strong> viene stabilito ogni anno dal legislatore attraverso un&#8217;apposita aliquota, che si applica all&#8217;incremento del capitale proprio rispetto a un determinato periodo di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Per determinare il beneficio fiscale derivante dall&#8217;ACE, è quindi necessario:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Calcolare l&#8217;incremento di capitale proprio</strong> rispetto all&#8217;esercizio precedente.</li>
<li><strong>Applicare il rendimento nozionale</strong> stabilito per l&#8217;anno fiscale di riferimento.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Aliquota del Rendimento Nozionale</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;aliquota del rendimento nozionale è determinata annualmente e può variare a seconda delle disposizioni legislative. Ad esempio, negli ultimi anni, questa aliquota è stata fissata in modo variabile a seconda delle esigenze di bilancio dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Calcolo della Deduzione ACE</h2>
<p style="text-align: justify;">Vediamo come calcolare l&#8217;ACE in pratica:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Determinare l&#8217;incremento di capitale proprio</strong>: Il capitale proprio è costituito dagli apporti di nuovi capitali da parte dei soci e dagli utili reinvestiti. L&#8217;incremento viene calcolato come differenza tra il capitale proprio a fine anno e quello dell&#8217;anno precedente.
<p><strong>Esempio</strong>: Se il capitale proprio a fine 2023 è di 1.000.000 euro, e quello a fine 2022 era di 800.000 euro, l&#8217;incremento di capitale proprio sarà di 200.000 euro.</li>
<li><strong>Applicare l&#8217;aliquota del rendimento nozionale</strong>: L&#8217;aliquota del rendimento nozionale per l&#8217;anno 2023 è, ad esempio, il 1,3%.
<p><strong>Calcolo</strong>: 200.000 euro * 1,3% = 2.600 euro</li>
<li><strong>Deduzione fiscale</strong>: La deduzione ACE è pari a 2.600 euro. Questa somma verrà sottratta dal reddito imponibile dell’impresa, riducendo l&#8217;ammontare delle imposte dovute.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Convenienza dell&#8217;ACE: Come Valutarla</h2>
<p style="text-align: justify;">Per capire se l&#8217;ACE è conveniente per un’impresa, è necessario confrontare i benefici fiscali derivanti dalla deduzione con altre forme di finanziamento, come il ricorso al debito o al finanziamento esterno. Ecco i fattori principali da considerare:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Riduzione della base imponibile</strong>: La deduzione ACE permette una riduzione del reddito imponibile, e quindi una diminuzione delle imposte da pagare. Se l&#8217;aliquota IRES (Imposta sul Reddito delle Società) è del 24%, la riduzione effettiva dell&#8217;imposta sarà pari al 24% della deduzione ACE.
<p><strong>Esempio</strong>: Se la deduzione ACE è di 2.600 euro, il risparmio fiscale sarà di 2.600 * 24% = 624 euro.</li>
<li><strong>Confronto con il finanziamento a debito</strong>: Il finanziamento con capitale proprio è meno rischioso rispetto al debito, perché non comporta il pagamento di interessi. Anche se gli interessi passivi sono deducibili, l&#8217;ACE consente di ottenere una deduzione senza la necessità di contrarre obbligazioni a lungo termine.</li>
<li><strong>Capitale proprio vs. debito</strong>: Le imprese che optano per il finanziamento con capitale proprio possono mantenere una maggiore indipendenza finanziaria rispetto al ricorso al debito. A lungo termine, un&#8217;elevata capitalizzazione può anche migliorare la solidità patrimoniale dell&#8217;azienda.</li>
<li><strong>Convenienza fiscale a lungo termine</strong>: L&#8217;ACE è particolarmente vantaggioso per le imprese che prevedono di reinvestire utili nel medio-lungo termine. Se l&#8217;impresa ha piani di crescita, il reinvestimento degli utili attraverso l&#8217;ACE può rappresentare una strategia efficace per ridurre la pressione fiscale.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Esempio Pratico di Calcolo della Convenienza ACE</h2>
<p style="text-align: justify;">Immaginiamo un&#8217;impresa che nel 2023 ha registrato un utile lordo di 100.000 euro e decide di reinvestire una parte di questi utili per aumentare il capitale proprio.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Utile reinvestito</strong>: L&#8217;impresa decide di reinvestire 50.000 euro dell&#8217;utile, incrementando il capitale proprio.</li>
<li><strong>Rendimento nozionale</strong>: Applicando l&#8217;aliquota del rendimento nozionale del 1,3%, l&#8217;impresa può ottenere una deduzione ACE pari a:
<p><strong>50.000 * 1,3% = 650 euro</strong></li>
<li><strong>Risparmio fiscale</strong>: Se l&#8217;impresa è soggetta a un&#8217;aliquota IRES del 24%, il risparmio fiscale sarà pari a:
<p><strong>650 * 24% = 156 euro</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Pur non trattandosi di una somma enorme, l&#8217;ACE risulta comunque un&#8217;opzione vantaggiosa rispetto al pagamento di interessi sul debito o alla distribuzione degli utili.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Ottimizzare l&#8217;ACE: Consigli Utili</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Utilizzo strategico degli utili</strong>: Le imprese possono massimizzare il beneficio ACE reinvestendo gli utili o aumentando il capitale sociale nei periodi di crescita economica.</li>
<li><strong>Controllo del capitale proprio</strong>: È importante monitorare attentamente il livello di capitale proprio e pianificare incrementi in modo strategico per sfruttare al massimo la deduzione ACE.</li>
<li><strong>Analisi del cash flow</strong>: Prima di scegliere se reinvestire utili o utilizzare capitale proprio per nuovi progetti, è fondamentale eseguire un&#8217;analisi del flusso di cassa e valutare il fabbisogno finanziario futuro.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ACE rappresenta uno strumento interessante per ridurre il carico fiscale delle imprese che decidono di aumentare il capitale proprio. Il calcolo della convenienza dell&#8217;ACE dipende dalla capacità dell&#8217;impresa di incrementare il capitale in modo efficiente e strategico. Con un&#8217;attenta pianificazione fiscale, le aziende possono beneficiare di una riduzione significativa del reddito imponibile e migliorare la propria solidità finanziaria.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ACE-come-calcolare-la-convenienza-e-massimizzare-i-benefici-fiscali-per-la-tua-impresa/">ACE: come calcolare la convenienza e massimizzare i benefici fiscali per la tua impresa</a> was first posted on Settembre 16, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agevolazione ACE per i soggetti Irpef titolari di partita Iva</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/agevolazione-ace-per-i-soggetti-irpef-titolari-di-partita-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ellison Desogus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 14:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACE (Aiuti Crescita Economica)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[ace aiuto alla crescita economica cos è]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazione ace 2016]]></category>
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		<category><![CDATA[agevolazione ace società di persone]]></category>
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		<category><![CDATA[criterio incrementale]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio]]></category>
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					<description><![CDATA[Per imprese individuali e società di persone agevolazione con criterio incrementale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/agevolazione-ace-per-i-soggetti-irpef-titolari-di-partita-iva/">Agevolazione ACE per i soggetti Irpef titolari di partita Iva</a> was first posted on Gennaio 3, 2017 at 3:47 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per i redditi conseguiti nel 2016, Unico 2017, ci sono nuove regole di applicazione dell’Ace (Aiuto alla crescita economica) per i soggetti Irpef titolari di partita Iva. La legge di stabilità passata ha modificato la disciplina dell’agevolazione per imprenditori individuali e società di persone, estendendo ai soggetti Irpef le regole che disciplinano le società di capitali.  </p>
<p>Agevolazione ACE per i soggetti Irpef titolari di partita Iva</p>
<p>Per imprese individuali e società di persone agevolazione con criterio incrementale</p>
<p>Per i redditi conseguiti nel 2016, Unico 2017, ci sono nuove regole di applicazione dell’Ace (Aiuto alla crescita economica) per i soggetti Irpef titolari di partita Iva. La legge di stabilità passata ha modificato la disciplina dell’agevolazione per imprenditori individuali e società di persone, estendendo ai soggetti Irpef le regole che disciplinano le società di capitali. </p>
<p>Ante modifica, per imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria è stato preso in considerazione come base agevolabile agli effetti dell’Ace il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, includendo quindi anche l’utile e al netto dei prelevamenti in conto utili; venivano dunque rilevate anche le riserve di utili non realizzati e gli apporti in natura. </p>
<p>Per il periodo di imposta 2016, anche i soggetti Irpef calcoleranno il beneficio Ace secondo il criterio “incrementale”, misurando quindi incrementi e decrementi di capitale proprio, come per le società di capitali. </p>
<p>La norma prevede anche che per i soggetti Irpef, «rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010». </p>
<p>Si riconosce dunque ai fini dell’Ace “di partenza” la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010, anziché gli incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati dall’esercizio 2011 da conteggiarsi analiticamente secondo il nuovo ordine; vuol dire che i soggetti Irpef non devono ricostruire analiticamente le movimentazioni del patrimonio netto dal 1 gennaio 2011, in quanto al calcolo dell’Ace devono essere sommati alla differenza tra patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2015 ed al patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2010 gli eventuali incrementi registrati nel 2016. </p>
<p>La norma regolamenta sia il passaggio alle nuove modalità di determinazione della base Ace per i soggetti Irpef, sia il passaggio dei soggetti Irpef dal regime di contabilità semplificato a quello ordinario. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/agevolazione-ace-per-i-soggetti-irpef-titolari-di-partita-iva/">Agevolazione ACE per i soggetti Irpef titolari di partita Iva</a> was first posted on Gennaio 3, 2017 at 3:47 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newco &#038; Società di Capitali: Minori imposte grazie al premi per la capitalizzazione (ACE)</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/newco-amp-societ-224-di-capitali-minori-imposte-grazie-al-premi-per-la-capitalizzazione-ace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACE (Aiuti Crescita Economica)]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni ed Incentivi Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[aumento patrimonio netto]]></category>
		<category><![CDATA[detassato incremento patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[giovani imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori in mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[newco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/newco-amp-societ-224-di-capitali-minori-imposte-grazie-al-premi-per-la-capitalizzazione-ace/</guid>

					<description><![CDATA[Detrazioni Fiscali<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/newco-amp-societ-224-di-capitali-minori-imposte-grazie-al-premi-per-la-capitalizzazione-ace/">Newco &amp; Società di Capitali: Minori imposte grazie al premi per la capitalizzazione (ACE)</a> was first posted on Ottobre 31, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Il Governo Monti  ha posto in essere un primo piccolo ma virile passo verso un successivo ed atteso piano di interventi di aiuto e sostegno alle imprese meritevoli, introducendo attraverso l’articolo 1 del D. L. 201/2011 (legge di conversione 214/2011) un premio per la capitalizzazione denominato ACE, acronimo di Aiuto alla Crescita Economica. </p>
<p> </p>
<p>Newco &amp; Società di Capitali: Minori imposte grazie al premi per la capitalizzazione (ACE)</p>
<p>Il Governo Monti  ha posto in essere un primo piccolo ma virile passo verso un successivo ed atteso piano di interventi di aiuto e sostegno alle imprese meritevoli, introducendo attraverso l’articolo 1 del D. L. 201/2011 (legge di conversione 214/2011) un premio per la capitalizzazione denominato ACE, acronimo di Aiuto alla Crescita Economica. </p>
<p>La ratio è quella di premiare l’imprenditore che apporta capitali propri nell’impresa. In altri termini, le società che a partire dall’anno di imposta 2011 hanno registrato aumenti del patrimonio netto possono usufruire in dichiarazione dei redditi di una deduzione pari al rendimento nozionale del nuovo capitale di rischio. Tanto più se trattasi di società  NEWCO. </p>
<p>Rendimento nozionale =  incremento rilevato del patrimonio*3% </p>
<p>Dove, per il triennio 2011 -2012 -2013 il 3% è fisso, successivamente dal quarto periodo di imposta, sarà il Ministero delle Finanze che con proprio decreto, entro 31 gennaio di ogni anno, chiamato in causa per determinare la nuova aliquota. </p>
<p>Di fatto,  il rendimento nozionale altro non è che il valore ottenuto dall’applicazione della predetta aliquota all’incremento del patrimonio nel periodo di riferimento. </p>
<p>Ambito soggettivo</p>
<p>Si applica l’articolo 73 del DPR 917/86 TUIR, comma primo, lettere a, b e d (srl, spa, sapa, società cooperative, trust, società di mutua assicurazione, enti pubblici che hanno per oggetto esercizio attività  commerciale, gli enti associativi &#8211; ssd -asd – limitatamente per l’attività commerciale svolta). Inoltre, vi rientrano anche le snc e le sas a condizione che: a) abbiamo adottato una contabilità ordinaria; b) il Ministero delle Finanze emani delle disposizioni attuative. </p>
<p>Ambito Oggettivo</p>
<p>In sintesi: a) per le società/enti/trust/aziende di nuova costituzione si considera incremento tutto il nuovo patrimonio netto; b) aumenti di capitale sociale; c) i versamenti di sovrapprezzo azioni o quote; d) i versamenti in conto capitale o a fondo perduto, o cmq destinati al patrimoni netto. Sono Esclusi gli apporti infruttiferi dei soci. </p>
<p>Da prestare attenzione alla decorrenza degli effetti dell’incremento patrimoniale in oggetto: a) gli incrementi derivanti dai conferimenti in denaro, decorrono  dalla data del versamento; b) gli incrementi derivanti dall’accantonamento di utili decorrono a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate. </p>
<p>Funzionamento ed esempi</p>
<p>Hp1. Srl con incremento pari ad €. 100. 000 nel 2011, questo consente nell’unico SC 2012 di dedurre €. 3. 000 (RN = INCREM CS * 3%), dal reddito imponibile ai fini Ires. Per determinare l’impatto IRES applichiamo aliquota 27. 5% su €. 3. 000 ed otteniamo €. 825 di abbattimento dell’imposta.   Ciò detto, tutti gli incrementi nell’intervallo 2011 – 2013 sconteranno una detrazione fiscale dello 0. 825% (100*3%*27. 5%). A parità condizione (non si prevedono perdite o decrementi del capitale) per GLI ANNI SUCCESSIVI la SRL detrarrà in ciascuna denuncia dei redditi €. 825, salvo ulteriori incrementi di capitale. </p>
<p>Il testo dell’articolo 1 del Decreto legge 06. 12. 2011 n. 201  “Aiuto alla crescita economica (Ace)”</p>
<p>TITOLO </p>
<p>I Sviluppo ed equità </p>
<p>Art. 1  Aiuto alla crescita economica (Ace)   </p>
<p>In vigore dal 28 dicembre 2011 </p>
<p>1.   In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell&#8217;articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le società e gli enti commerciali di cui all&#8217;articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.   </p>
<p>2.   Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell&#8217;aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell&#8217;esercizio in corso al 31 dicembre 2010. </p>
<p>3.   Dal quarto periodo di imposta l&#8217;aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l&#8217;aliquota è fissata al 3 per cento. </p>
<p>4.   La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell&#8217;importo deducibile dal reddito dei periodi d&#8217;imposta successivi. </p>
<p>5.   Il capitale proprio esistente alla chiusura dell&#8217;esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell&#8217;utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a)  le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b)  gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c)  gli acquisti di aziende o di rami di aziende. </p>
<p>6.   Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall&#8217;accantonamento di utili a partire dall&#8217;inizio dell&#8217;esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall&#8217;inizio dell&#8217;esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito. </p>
<p>7.   Il presente articolo si applica anche al reddito d&#8217;impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1. </p>
<p>8.   Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica. </p>
<p>9.   Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d&#8217;imposta in corso al 31 dicembre 2011. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/newco-amp-societ-224-di-capitali-minori-imposte-grazie-al-premi-per-la-capitalizzazione-ace/">Newco &amp; Società di Capitali: Minori imposte grazie al premi per la capitalizzazione (ACE)</a> was first posted on Ottobre 31, 2014 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>ACE (Aiuti Crescita Economica) le Disposizioni Attuative del MEF</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ace-aiuti-crescita-economica-le-disposizioni-attuative-del-mef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACE (Aiuti Crescita Economica)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[ACE (Aiuti Crescita Economica) le Disposizioni Att]]></category>
		<category><![CDATA[ace disposizioni attuative]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo ace]]></category>
		<category><![CDATA[computo ace]]></category>
		<category><![CDATA[ministero economia e finanza]]></category>
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					<description><![CDATA[ACE (Aiuti Crescita Economica) le Disposizioni Attuative del MEF<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ace-aiuti-crescita-economica-le-disposizioni-attuative-del-mef/">ACE (Aiuti Crescita Economica) le Disposizioni Attuative del MEF</a> was first posted on Marzo 21, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pubblicate in    Gazzetta Ufficiale    n.    66    del   19 marzo 2012 le disposizioni attuative ACE ex articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l&#8217;Aiuto alla crescita economica alle imprese, chiamaci per calcolare la convenienza delle tue patrimonializzazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Decreto del 14 marzo 2012 – Ministero Economia e Finanze(MEF)</h2>
<p style="text-align: justify;">Disposizioni attuative ACE ex articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l&#8217;Aiuto alla crescita economica.   Pubblicato in    Gazzetta Ufficiale    n.    66    del   19 marzo 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">Preambolo Articolo</h2>
<p style="text-align: justify;">Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace)</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 2 Soggetti IRES</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 3 Rendimento nozionale  Articolo</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 4 Patrimonio netto</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 5 Variazioni del capitale proprio</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 6 Soggetti aderenti al regime di consolidamento fiscale</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 7 Trasparenza fiscale</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 8 Soggetti Irpef</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 9 Soggetti esclusi</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 10 Disposizioni antielusive</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 11 Limite del patrimonio netto Preambolo –</p>
<p style="text-align: justify;">In vigore dal 19 marzo 2012</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">Ministero Dell&#8217;Economia e Delle Finanze</h2>
<p style="text-align: justify;">Visto il  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla  legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l&#8217;articolo 1 con il quale e&#8217; stato introdotto l&#8217;Aiuto alla crescita economica (Ace);</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il  comma 8 dell&#8217;articolo  1 del citato decreto-legge  n. 201 del 2011 che demanda ad un decreto del Ministro dell&#8217;economia  e delle finanze la determinazione  delle disposizioni di attuazione nonche&#8217; delle eventuali disposizioni aventi finalita&#8217; antielusiva specifica;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 concernente la procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli  articoli 2 e  23 del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l&#8217;istituzione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia&#8217; attribuite al Ministero delle finanze;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2>Articolo 1</h2>
<p style="text-align: justify;">Aiuto alla crescita economica (Ace)  In vigore dal 19 marzo 2012</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione dell&#8217;articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla  legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l&#8217;aiuto alla crescita economica disposto per le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">Articolo 2</h2>
<p style="text-align: justify;">Soggetti IRES  In vigore dal 19 marzo 2012</p>
<p style="text-align: justify;">1. Per le societa&#8217; e gli enti indicati nell&#8217;articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi  (di seguito: tuir), di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e&#8217; ammesso in deduzione  dal reddito  complessivo  netto dichiarato,  determinato  ai sensi dell&#8217;articolo  75 del tuir, l&#8217;importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell&#8217;esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Se il periodo di imposta e&#8217; superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Per le societa&#8217; e gli enti commerciali non residenti di cui all&#8217;articolo 73, comma 1, lettera d), del tuir, le disposizioni del presente decreto si applicano alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell&#8217;esercizio in corso al 31 dicembre 2010.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Articolo 3</h2>
<p style="text-align: justify;">Rendimento nozionale  In vigore dal 19 marzo 2012</p>
<p style="text-align: justify;">1.   Il  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e&#8217;  determinato  mediante  applicazione  dell&#8217;aliquota percentuale individuata annualmente con il decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze di cui al  comma 3 dell&#8217;articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 da emanare entro il 31 gennaio dell&#8217;anno successivo a quello di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Per il periodo d&#8217;imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi l&#8217;aliquota di cui al comma 1 e&#8217; fissata al 3 per cento.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L&#8217;importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato puo&#8217; essere computato in aumento dell&#8217;importo deducibile, ai fini del presente decreto, dal reddito complessivo netto dei periodi d&#8217;imposta successivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">Articolo 4</h2>
<p style="text-align: justify;">Patrimonio netto</p>
<p style="text-align: justify;">In vigore dal 19 marzo 2012</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il capitale proprio esistente alla data di chiusura dell&#8217;esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e&#8217; costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell&#8217;utile del medesimo esercizio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">Articolo 5</h2>
<p style="text-align: justify;">Variazioni del capitale proprio  In vigore dal 19 marzo 2012</p>
<p style="text-align: justify;">1. La variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell&#8217;esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e&#8217; costituita dalla somma algebrica, se positiva, tra gli elementi indicati ai successivi commi 2 e 3.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1:  a) i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonche&#8217; quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti; si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la societa&#8217; nonche&#8217; la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale. I conferimenti di cui alla presente lettera eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera e&#8217; assunta successivamente all&#8217;esercizio in corso al 31 dicembre 2010;  b) gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Rilevano  come  elementi  negativi  della  variazione  del capitale  proprio  di cui al comma  1 le riduzioni  del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali la riduzione del patrimonio netto conseguente all&#8217;acquisto di azioni proprie rileva nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili di cui alla lettera b) del comma 2. Negli stessi limiti rilevano gli incrementi del patrimonio netto a seguito di cessione di tali azioni.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell&#8217;atto di rinuncia; quelli derivanti dalla compensazione  dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla data in cui assume effetto la compensazione;  quelli derivanti dall&#8217;accantonamento di utili a partire dall&#8217;inizio dell&#8217;esercizio in cui le relative riserve sono formate. Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, l&#8217;incremento di patrimonio derivante dall&#8217;emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili rileva dall&#8217;esercizio in cui viene esercitata l&#8217;opzione. I decrementi rilevano a partire dall&#8217;inizio dell&#8217;esercizio in cui si sono verificati.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Ai fini del comma 2 si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell&#8217;art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione nonche&#8217; quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili ne&#8217; utilizzabili ad aumento del capitale sociale ne&#8217; a copertura di perdite; nell&#8217;esercizio in cui viene meno la condizione dell’indisponibilità,  assumono rilevanza anche le riserve non disponibili formate successivamente  all&#8217;esercizio in corso al 31 dicembre 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Per le imprese e le stabili organizzazioni di imprese non residenti costituite successivamente al 31 dicembre 2010 si assume come incremento  anche il patrimonio  di costituzione  o il fondo di dotazione,  per l&#8217;ammontare derivante da conferimenti in denaro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">Articolo 6</h2>
<p style="text-align: justify;">Soggetti aderenti al regime di consolidamento fiscale</p>
<p style="text-align: justify;">In vigore dal 19 marzo 2012</p>
<p style="text-align: justify;">1. Per le societa&#8217; e per gli enti indicati nell&#8217;articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del tuir, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli  articoli da 117 a  129 del tuir, l&#8217;importo corrispondente al rendimento nozionale determinato ai sensi dell&#8217;articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato e&#8217; ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L&#8217;eccedenza che non trova capienza e&#8217; computata in aumento del rendimento nozionale dell&#8217;esercizio successivo da ciascuna societa&#8217; o ente ed e&#8217; ammessa in deduzione ai sensi del presente comma. Le eccedenze  di rendimento  nozionale generatesi anteriormente all&#8217;opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato delle singole societa&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all&#8217;importo del rendimento nozionale delle societa&#8217; e degli enti indicati nell&#8217;articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del tuir che esercitano l&#8217;opzione per il consolidato mondiale di cui agli  articoli da 130 a  142 del tuir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">Articolo 7</h2>
<p style="text-align: justify;">Trasparenza fiscale  In vigore dal 19 marzo 2012</p>
<p style="text-align: justify;">1. In caso  di opzione  per  la trasparenza  fiscale  di cui all&#8217;articolo  115  del  tuir l&#8217;importo  corrispondente  al rendimento nozionale della societa&#8217; partecipata determinato ai sensi dell&#8217;articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato e&#8217; attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato ai sensi dell&#8217;articolo</p>
<p style="text-align: justify;">2. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente all&#8217;opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa.   2. In caso  di opzione  per  la trasparenza  fiscale  di cui all&#8217;articolo  116  del  tuir l&#8217;importo  corrispondente  al rendimento nozionale della societa&#8217; partecipata determinato ai sensi dell&#8217;articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato e&#8217; attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.</p>
<p style="text-align: justify;">La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal  reddito  d&#8217;impresa.   Le  eccedenze  di rendimento  nozionale  generatesi  presso  la partecipata  anteriormente all&#8217;opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">Articolo 8</h2>
<p style="text-align: justify;">Soggetti Irpef  In vigore dal 19 marzo 2012</p>
<p style="text-align: justify;">1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, e secondo i criteri indicati nel presente articolo,  anche  alle persone  fisiche  e alle societa&#8217;  in nome collettivo  e in accomandita  semplice  in regime  di contabilita&#8217;  ordinaria,  assumendo,  in luogo della variazione  in aumento  del capitale proprio, il patrimonio  netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Per le persone fisiche, l&#8217;importo del rendimento nozionale che supera il reddito d&#8217;impresa, al netto delle perdite, puo&#8217; essere computato in aumento dell&#8217;importo deducibile determinato, ai fini del presente decreto, per i periodi d&#8217;imposta  successivi.   Per  le  imprese  familiari  e  le  aziende  coniugali  l&#8217;importo  corrispondente  al  rendimento nozionale che supera il reddito d&#8217;impresa e&#8217; attribuito all&#8217;imprenditore e ai collaboratori familiari ovvero al coniuge dell&#8217;azienda  coniugale  in proporzione  alle rispettive  quote di partecipazione  al reddito. Per le societa&#8217; in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 7, comma 2.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Ai fini della determinazione dell&#8217;imposta ai sensi dell&#8217;articolo 11 del tuir nonche&#8217; delle detrazioni spettanti ai sensi dei successivi articoli 12, 13, 15 e 16, la quota dedotta dal reddito d&#8217;impresa concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle societa&#8217; partecipate beneficiarie della deduzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">Articolo 9</h2>
<p style="text-align: justify;">Soggetti esclusi  In vigore dal 19 marzo 2012</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il beneficio di cui al presente decreto non si applica alle societa&#8217;:  a) assoggettate alle procedure di fallimento dall&#8217;inizio dell&#8217;esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;  b) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall&#8217;inizio dell&#8217;esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;  c) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall&#8217;inizio dell&#8217;esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l&#8217;apertura della procedura di amministrazione  straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all&#8217;articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;  d) che svolgono come attività prevalente quelle attività per le quali hanno esercitato l&#8217;opzione di cui all&#8217;articolo 155 del tuir; per attività  prevalente  si intende l’attività  dalla quale deriva, nel corso del periodo d&#8217;imposta,  il maggiore ammontare di ricavi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">Articolo 10</h2>
<p style="text-align: justify;">Disposizioni antielusive</p>
<p style="text-align: justify;">In vigore dal 19 marzo 2012</p>
<p style="text-align: justify;">1. Ai soggetti di cui agli articoli 2 e 8, che nel corso del periodo di imposta potevano considerarsi controllanti in base all&#8217;articolo 2359 del codice civile, di soggetti di cui ai medesimi articoli 2 e 8 o che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante si applicano le disposizioni del presente articolo.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La variazione in aumento di cui all&#8217;articolo 5 e&#8217; ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente  alla chiusura  dell&#8217;esercizio  in corso  al 31 dicembre  2010,  a favore  di soggetti  controllati,  o sottoposti  al controllo  del medesimo  controllante,  ovvero divenuti tali a seguito del conferimento.   La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell&#8217;esercizio.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La variazione in aumento che residua non ha altresi&#8217; effetto fino a concorrenza:  a) dei corrispettivi per l&#8217;acquisizione  o l&#8217;incremento  di partecipazioni  in societa&#8217; controllate gia&#8217; appartenenti  ai soggetti di cui al comma 1;  b) dei corrispettivi per l&#8217;acquisizione di aziende o di rami di aziende gia&#8217; appartenenti ai soggetti di cui al comma 1;  c) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell&#8217;esercizio;  d) dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell&#8217;articolo 168-bis del tuir;  e) dell&#8217;incremento,  rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all&#8217;esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: justify;">Articolo 11</h2>
<p style="text-align: justify;">Art. 11 Limite del patrimonio netto</p>
<p style="text-align: justify;">In vigore dal 19 marzo 2012</p>
<p style="text-align: justify;">1. In ciascun esercizio la variazione in aumento non puo&#8217; comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente decreto sara&#8217; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Torna al sommario</p>
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