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	<title>ACCESSO AGLI ATTI &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>ACCESSO AGLI ATTI &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Accesso agli atti: obblighi di equitalia e conseguenze per il ritardo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Accesso-agli-atti-obblighi-di-equitalia-e-conseguenze-per-il-ritardo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 08:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACCESSO AGLI ATTI]]></category>
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					<description><![CDATA[L'accesso agli atti è un diritto fondamentale per i cittadini, garantito dalla legge per garantire trasparenza e correttezza nelle procedure amministrative.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Accesso-agli-atti-obblighi-di-equitalia-e-conseguenze-per-il-ritardo/">Accesso agli atti: obblighi di equitalia e conseguenze per il ritardo</a> was first posted on Ottobre 10, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;accesso agli atti è un diritto fondamentale per i cittadini, garantito dalla legge per garantire trasparenza e correttezza nelle procedure amministrative. Nel contesto delle attività di riscossione, Equitalia ha l&#8217;obbligo di fornire la documentazione richiesta entro un termine specifico.</p>
<p style="text-align: justify;">La violazione di questo obbligo può portare a gravi conseguenze legali, inclusa l&#8217;annullamento dell&#8217;atto e la condanna alle spese processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Il Diritto di Accesso agli Atti</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il diritto di accesso agli atti amministrativi consente ai cittadini di richiedere e consultare documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni</strong>. Questo strumento è fondamentale per garantire la trasparenza delle decisioni e delle azioni amministrative, specialmente quando si tratta di questioni fiscali e di riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Obbligo di Equitalia</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Equitalia, come ente preposto alla riscossione dei tributi, è tenuta a fornire copia degli atti richiesti entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di accesso. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Questo termine è stabilito dalla legge per garantire che i cittadini possano ottenere in modo tempestivo le informazioni necessarie per difendere i propri diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conseguenze per il Ritardo</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Se Equitalia non rispetta il termine di 30 giorni, l’atto di accertamento può essere annullato.</strong> Inoltre, il contribuente ha diritto a richiedere la condanna di Equitalia alle spese legali sostenute per il processo. Questo rappresenta un incentivo per l&#8217;ente a rispettare i tempi e garantire l&#8217;accesso agli atti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Implicazioni per i Contribuenti</h2>
<p style="text-align: justify;">La mancata fornitura degli atti entro il termine stabilito non solo mette in discussione la legittimità dell&#8217;azione di Equitalia, ma offre anche ai contribuenti un&#8217;importante leva legale. Essi possono contestare l&#8217;operato dell&#8217;ente e richiedere l&#8217;annullamento degli atti, sostenendo che il diritto di accesso non sia stato rispettato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, il diritto di accesso agli atti è un elemento cruciale per la tutela dei diritti dei cittadini nei confronti di Equitalia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La scadenza di 30 giorni per la fornitura della documentazione è una garanzia di trasparenza e correttezza</strong>. I contribuenti devono essere consapevoli di questo diritto e delle potenziali conseguenze legali in caso di violazione, utilizzando le opportune azioni per tutelare i propri interessi. La consapevolezza di tali procedure può fare la differenza nella gestione delle controversie fiscali e nella difesa dei propri diritti.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Accesso-agli-atti-obblighi-di-equitalia-e-conseguenze-per-il-ritardo/">Accesso agli atti: obblighi di equitalia e conseguenze per il ritardo</a> was first posted on Ottobre 10, 2024 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il collezionista che detiene illecitamente opere d&#8217;arte all&#8217;estero, come può regolarizzare la propria posizione con il Fisco? Voluntary Disclosure, interposizione di  società e termine di adesione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-detiene-illecitamente-opere-darte-allestero-come-pu242-regolarizzare-la-propria-posizione-con-il-fisco-voluntary-disclosure-interposizione-di-societ224-e-termine-di-adesione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 16:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti,  collezionisti e autori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-detiene-illecitamente-opere-darte-allestero-come-pu242-regolarizzare-la-propria-posizione-con-il-fisco-voluntary-disclosure-interposizione-di-societ224-e-termine-di-adesione/">Il collezionista che detiene illecitamente opere d&#8217;arte all&#8217;estero, come può regolarizzare la propria posizione con il Fisco? Voluntary Disclosure, interposizione di  società e termine di adesione</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 5:32 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Un collezionista che ha trasferito all&#8217;Estero le opere d&#8217;arte acquistate senza dichiararle al Fisco, per sottrarle a tassazione, come può sanare la propria posizione e mettersi al riparo dalle gravi conseguenze fiscali e penali? E in caso di interposizione di società cosa accade? La Voluntary Disclosure e termine finale per aderire nel 2017. </p>
<p> Quesito  </p>
<p> Un collezionista che ha trasferito all&#8217;Estero le opere d&#8217;arte acquistate senza dichiararle al Fisco per sottrarle a tassazione, come può sanare la propria posizione e mettersi al riparo dalle gravi conseguenze fiscali e penali? </p>
<p> Risposta  </p>
<p> Lo strumento ad hoc in questi casi è la Voluntary Disclosure (o “collaborazione volontaria”) ex L. 186/2014 in vigore dal 1° gennaio del 2015, ideata per rafforzare la compliance tra contribuenti e fisco strumento e contrastare il fenomeno dell&#8217;evasione fiscale che consente ai contribuenti che detengono illecitamente attività finanziarie o patrimoniali all’estero di regolarizzare la propria posizione. Ciò attraverso la denuncia spontanea all’Amministrazione finanziaria della violazione degli obblighi di monitoraggio ed il pagamento delle relative imposte e le sanzioni in misura ridotta. Per quanto riguarda il mondo dell’arte, rientrano in tale casistica le opere detenute all’estero che dal 2009 avrebbero dovuto essere indicate nel quadro RW del modello Unico persone fisiche. </p>
<p> NB Questa opportunità si traduce in una vera e propria  necessità per il collezionista che intenda  alienare in un futuro le opere detenute all’estero, posto l&#8217;obbligo di effettuare  transazioni finanziare trasparenti al fine di non incorrere in pesanti sanzioni e possibili sospetti di riciclaggio. </p>
<p> L&#8217;adesione alla voluntary disclosure è consentita se l’opera è stata acquistata da società all’estero? </p>
<p> La risposta a tale  quesito è positiva sulla base di una specifica circolare dell’Agenzia delle Entrate (10/E del 13 marzo 2015)la quale ha disposto che l’interposizione di società estere non fa venir meno la possibilità di aderire alla procedura, tuttavia, specie in questi casi, è quanto mai necessario capire chi sia il reale proprietario dell’opera e valutare se la stesso non sia localizzato in un paradiso fiscale (cd. Paesi black list), pena il raddoppio delle sanzioni”. </p>
<p> Termine di scadenza per aderire</p>
<p> Attenzione La domanda di voluntary disclosure, con il nuovo modello 2017 approvato dall’Agenzia delle Entrate, dovrà essere compilata ed inviata dal 7 febbraio con termine ultimo di scadenza fissata al 31 luglio 2017 (art. 7 del Decreto Fiscale 193/2016)</p>
</p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-detiene-illecitamente-opere-darte-allestero-come-pu242-regolarizzare-la-propria-posizione-con-il-fisco-voluntary-disclosure-interposizione-di-societ224-e-termine-di-adesione/">Il collezionista che detiene illecitamente opere d&#8217;arte all&#8217;estero, come può regolarizzare la propria posizione con il Fisco? Voluntary Disclosure, interposizione di  società e termine di adesione</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 5:32 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il collezionista che vende occasionalmente on – line (su ebay, o su aste on line et similia) opere d&#8217;arte, deve dichiarare al Fisco i proventi incassati? Se si, come verranno tassati?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-vende-occasionalmente-on-line-su-ebay-o-su-aste-on-line-et-similia-opere-darte-deve-dichiarare-al-fisco-i-proventi-incassati-se-si-come-verranno-tassati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 10:46:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti,  collezionisti e autori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-vende-occasionalmente-on-line-su-ebay-o-su-aste-on-line-et-similia-opere-darte-deve-dichiarare-al-fisco-i-proventi-incassati-se-si-come-verranno-tassati/">Il collezionista che vende occasionalmente on – line (su ebay, o su aste on line et similia) opere d&#8217;arte, deve dichiarare al Fisco i proventi incassati? Se si, come verranno tassati?</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 11:46 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Se il collezionista vende occasionalmente on – line, senza svolgere formalmente E – Commerce, opere d&#8217;arte appositamente acquistate, cosa succede a livello fiscale? Sarà soggetto ad avvisi di accertamento da parte dell&#8217;amministrazione finanziaria se non dichiara al Fisco i relativi proventi incassati? </p>
<p> Quesito</p>
<p> Se il collezionista vende occasionalmente on – line, senza svolgere formalmente E – Commerce, opere d&#8217;arte appositamente acquistate, cosa succede a livello fiscale? Sarà soggetto ad avvisi di accertamento da parte dell&#8217;amministrazione finanziaria se non dichiara al Fisco i relativi proventi incassati? </p>
<p> Analisi  </p>
<p> La vendita di opere d&#8217;arte, preventivamente acquistate, mediante canali telematici in modo occasionale (ebay, aste on line, ecc. )  configurerebbe un’attività di carattere imprenditoriale commerciale con le relative conseguenze dal punto di vista fiscale. I proventi generati da tali operazioni, sebbene sporadiche, di compravendita, non sarebbero tassabili come redditi d&#8217;impresa ma, in quanto sorrette da un intento speculativo configurerebbero reddito diverso derivante da attività commerciali non esercitate abitualmente (in quanto ivi ricomprese anche quelle legate all’intermediazione nella circolazione dei beni ex art. 2195 Cod. Civ. ). Si è quindi in presenza di operazioni di natura commerciale “occasionali” da ricondurre nel disposto dell’art. 67, lett i) del Tuir. </p>
<p> Si evidenzia al riguardo che, per la Corte di Cassazione e la prassi dell’amministrazione finanziaria, affinché ricorra la figura dell&#8217;imprenditore commerciale non è necessario che “la funzione organizzativa dell&#8217;imprenditore costituisca un apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest&#8217;ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore deve essere attribuita anche a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi. E&#8217;, poi, del tutto irrilevante che l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa si esaurisca in un singolo affare, poiché anche il compimento di un unico affare può costituire impresa quando implichi l&#8217;esecuzione di una serie coordinata di atti economici”. </p>
<p> Soluzione  </p>
<p> Il collezionista privato che investe capitali, al fine di svolgere attività di vendita on line ,ad esempio su e – bay o aste on line, di oggetti di antiquariato o d&#8217;arte, anche acquistati a distanza di un considerevole lasso di tempo rispetto alla operazione di cessione, disponendo di un apparato organizzativo “virtuale” sarà soggetto passibile di imposta per il Fisco e ed i proventi incassati anche se “occasionalmente “ saranno tassati come redditi diversi ex art 67 lettera i) del tuir. </p>
</p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-vende-occasionalmente-on-line-su-ebay-o-su-aste-on-line-et-similia-opere-darte-deve-dichiarare-al-fisco-i-proventi-incassati-se-si-come-verranno-tassati/">Il collezionista che vende occasionalmente on – line (su ebay, o su aste on line et similia) opere d&#8217;arte, deve dichiarare al Fisco i proventi incassati? Se si, come verranno tassati?</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 11:46 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendita di opere d&#8217;arte ricevute in eredità o donazione:  il collezionista deve pagare le imposte sui guadagni  incassati? Se si, quando?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendita-di-opere-darte-ricevute-in-eredit224-o-donazione-il-collezionista-deve-pagare-le-imposte-sui-guadagni-incassati-se-si-quando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 10:05:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti,  collezionisti e autori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendita-di-opere-darte-ricevute-in-eredit224-o-donazione-il-collezionista-deve-pagare-le-imposte-sui-guadagni-incassati-se-si-quando/">Vendita di opere d&#8217;arte ricevute in eredità o donazione:  il collezionista deve pagare le imposte sui guadagni  incassati? Se si, quando?</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 11:05 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La vendita di beni d&#8217;antiquariato o altre opere d&#8217;arte, ricevuti in eredità, da parte di un collezionista d&#8217;arte privato, costituisce reddito d&#8217;impresa tassabile ex art 55 TUIR? Quando  il soggetto che non dichiara i relativi proventi, potrà essere destinatario di avvisi di accertamento legittimamente emessi dal Fisco  per il recupero delle imposte non versate?   </p>
<p> Quesito </p>
<p> La vendita di beni d&#8217;antiquariato o altre opere d&#8217;arte, ricevuti in eredità, da parte di un collezionista d&#8217;arte privato, costituisce reddito d&#8217;impresa tassabile ex art 55 TUIR? Quando  il soggetto che non dichiara i relativi proventi, potrà essere destinatario di avvisi di accertamento legittimamente emessi dal Fisco  per il recupero delle imposte non versate? </p>
<p> Analisi  </p>
<p> In linea preliminare, ai fini di un corretto inquadramento del trattamento fiscale applicabile , occorre delineare una distinzione tra : </p>
<p> vendita di opere d’arte o d’antiquariato da parte di un soggetto privato, qualificabile come “collezionista” svolta in modo occasionale, non sorretta da uno scopo speculativo quindi non volto alla realizzazione di un profitto. Se quindi il collezionista si limita ad operare come “mercante d’arte”, i corrispettivi incassati non saranno  passibili di tassazione come nell&#8217;ipotesi in cui un privato venda opere d’arte ricevute in successione o donazione. L&#8217;irrilevanza fiscale ricorre indipendentemente dall’ammontare degli introiti, sia nel caso di vendita ”in blocco” con un unico atto, sia se “frammentata” in tempi diversi anche nei confronti di più acquirenti sempre a condizione che manchi sistematicità ed una seppur  minima organizzazione imprenditoriale. </p>
<p> cessione di opere artistiche integrante invece un’attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi ed esercitata in maniera organizzata (cioè attraverso una struttura “eteroorganizzata”), economica (cioè con modalità che consentono quantomeno la copertura dei costi) e professionale (ossia in maniera abituale e non occasionale), i relativi  proventi potrebbero essere tassabili ex art. 55 del TUIR come redditi d’impresa. </p>
<p> NB in tal caso, se il Fisco volesse qualificare l’attività come imprenditoriale sarebbe tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 2082 c. C. </p>
<p> Attenzione :  né il numero delle operazioni compiute, né l’ammontare delle stesse risultano essere rilevanti ai fini dell&#8217;assoggettamento a tassazione dei proventi realizzati, perché ciò che rileva sono il modus operandi e le finalità concretamente perseguite. </p>
<p> Questo significa che gli  obblighi relativi agli adempimenti di natura formale (contabili e fiscali) scattano se l&#8217;attività è posta in essere  in via professionale ed abituale: ne rappresentano elementi sintomatici la regolarità, la sistematicità e la ripetitività con cui il soggetto realizza atti economici finalizzati al raggiungimento di uno scopo. </p>
<p> Soluzione  </p>
<p> Il collezionista privato che vende con operazioni “isolate” opere artistiche ricevute in successione o donazione non dovrà dichiarare i relativi proventi ( anche se elevati) come redditi d&#8217;impresa quindi potrà fondatamente ricorrere avverso eventuali avvisi di accertamento dell&#8217;agenzia delle Entrate riferiti a tali entrate reddituali. </p>
<p> Non è qualificabile come imprenditore commerciale chi acquista e/o vende opere d’arte oppure oggetti d’antiquariato per incrementare la propria collezione al fine di goderne liberamente senza essere mosso dalla finalità principale di realizzarne un guadagno. </p>
<p> Lo stesso principio si applica nel caso di dismissione di una collezione, ancorché realizzata in più atti effettuati in tempi diversi. La stessa amministrazione finanziaria nella risoluzione  n. 5/2001, ha escluso che la rivendita di beni ricevuti a titolo di liberalità possa qualificarsi come attività commerciale sia pure occasionale in base al presupposto che non sia ravvisabile “l&#8217;elemento dell&#8217;intermediazione nello scambio dei beni ma una semplice operazione di dismissione patrimoniale”. </p>
<p> NB  L&#8217;esclusione della tassazione non viene meno se un’operazione possa generare un profitto qualora questo non fosse originariamente voluto e se, soprattutto, il soggetto agente non risulti dotato di un’organizzazione imprenditoriale. </p>
<p> La risposta al quesito è supportata dalla giurisprudenza tributaria nei seguenti termini:“La compravendita di opere d’arte di un collezionista non configura attività d’impresa e quindi non è soggetta a tassazione”. Così ha statuito la Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale, con la sentenza n. 826/31/16 del 21/01/2016 ha escluso, con riferimento ad un contribuente pensionato destinatario degli avvisi di accertamento dell&#8217;Agenzia delle Entrate per il recupero Irpef, Iva, Irap e contributi Inps, la parallela realizzazione di attività imprenditoriale, difettando i requisiti ex art 2082 del c. C. Che presuppongono a tal fine la professionalità e la specifica organizzazione economica. </p>
<p>
</p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
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		<title>E-Commerce, il business “easy” e redditizio:  come “aprire” in un giorno, pagare le imposte ed essere in regola con il Fisco.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-il-business-easy-e-redditizio-come-aprire-in-un-giorno-pagare-le-imposte-ed-essere-in-regola-con-il-fisco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 10:56:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida all' E- Commerce 2017 per free lance,professionisti e imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-il-business-easy-e-redditizio-come-aprire-in-un-giorno-pagare-le-imposte-ed-essere-in-regola-con-il-fisco/">E-Commerce, il business “easy” e redditizio:  come “aprire” in un giorno, pagare le imposte ed essere in regola con il Fisco.</a> was first posted on Marzo 3, 2017 at 11:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se avete in testa buone idee e  state cercando un&#8217; ottima occasione per creare facilmente business, l&#8217;e commerce  ( il commercio elettronico) è quello che fa al caso vostro, da cogliere assolutamente al volo, considerato che la Direttiva 2000/31/CE prevede la possibilità di avviarla senza autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività). Illustriamo quindi una mini guida pratica per capire velocemente come aprire un e – commerce, sia nel caso di vendita occasionale come free lance, sia come professionista con partita IVA, che in caso di impresa o società commerciale, quali sono i costi, le regole e i relativi adempimenti legali e fiscali. Se avete in testa buone idee e state cercando un&#8217; ottima occasione per creare facilmente business, l&#8217; e commerce  (il commercio elettronico) è quello che fa al caso vostro, da cogliere assolutamente al volo, considerato che la Direttiva 2000/31/CE prevede la possibilità di avviarla senza autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività). Per  potenziarne la redditività considerata la “social era” nella quale viviamo, potreste anche associarla al Social Commerce  (puntando cioè sulla sinergia dei social network per la vendita grazie all’interazione tra utenti e allo scambio di feedback). Illustriamo quindi una mini guida pratica per capire velocemente come aprire una e – commerce , quali sono i costi, le regole e gli adempimenti legali e fiscali, sia nel caso di vendita occasionale come free lance,sia come professionista con partita IVA che in caso di impresa o società commerciale. </p>
<p> Cos&#8217;è e come funziona l&#8217;e – commerce  </p>
<p> L&#8217; e- commerce” abbreviazione di “electronic commerce”, comprende le operazioni relative ad attività commerciali e transazioni (commercializzazione di beni e servizi, distribuzione online di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di Borsa, appalti pubblici per via elettronica e altre procedure transattive della PA), effettuate attraverso un sito internet. La piattaforma web è lo strumento virtuale attraverso il quale si attuano le operazioni di acquisto e vendita : il venditore  carica il catalogo prodotti/servizi che il compratore consulterà online, selezionando i prodotti da acquistare e inviando l’ordine. </p>
<p> Tipi di e – commerce  </p>
<p> Occorre distinguere due tipologie di e – commerce in funzione del “ profilo” del cliente </p>
<p> B2C “Business to Consumer” cioè rapporti “verticali” nei quali l&#8217; azienda vende ad un soggetto privato, consumatore finale; </p>
<p> B2B :”Business to Business” cioè rapporti “orizzontali” tra aziende </p>
<p> Come volete operare, come free lance, come professionista o come impresa? </p>
<p>Vendita online occasionale come free lance</p>
<p> Chi lavora come freelance e offre prestazioni occasionali on line, come procacciamento clienti o transazioni “isolate”, per evitare di aprire la partita IVA, deve mantenersi nel limite annuale reddituale  di 5. 000 euro, rilasciando ricevuta con l’indicazione di prestazione occasionale ai sensi dell’articolo 67 lettera i) del DPR 917 del 1986. La nota sarà soggetta a ritenuta d&#8217;acconto del 20% (redditi da inserire in dichiarazione dei redditi) e, nel caso di compensi superiori a 77,47 euro, a imposta di bollo.  </p>
<p> NB occorre fare attenzione perché sempre più frequentemente la Guardia di Finanza esegue accertamenti sui venditori per verificare che sia realmente rispettato il requisito della occasionalità e dietro prestazioni che figurano al Fisco come tali non si nasconda invece un vero e proprio commercio d&#8217;impresa. </p>
<p> Attenzione : La Commissione tributaria ha chiarito che, se la vendita online non è occasionale ma abituale, i guadagni derivanti dalle cessioni effettuate sul web non possono essere qualificati come redditi diversi o “redditi occasionali”, autorizzando l’attività impositiva dell’ufficio. </p>
<p> E- commerce come professionista con partita IVA</p>
<p> Se invece si intende avviare un e-commerce per operare in modo continuativo e abituale, acquistando merci e rivendendole al consumatore finale, superando il tetto annuo di 5. 000 euro, scatta l&#8217;obbligo di aprire  Partita IVA e iscriversi alla Gestione Separata INPS. Questo perché è assente l’occasionalità della prestazione  </p>
<p> I professionisti con partita IVA che svolgono attività autonoma, quindi non soggetta a iscrizione camerale, possono essere iscritti in un Albo od Ordine Professionale, ma anche essere senza Ordine, come i consulenti. </p>
<p> Sul reddito del lavoratore autonomo si paga l’IRPEF con principio di cassa: la tassazione e le deduzioni fiscali coincidono con il momento in cui i ricavi si incassano e i conti si pagano. </p>
<p> Il modello per la dichiarazione dei redditi è l’ex UNICO, dal 2017 rinominato “Modello Redditi”</p>
<p>     E-Commerce come imprenditore o società </p>
<p> Se si desidera avviare un&#8217;e commerce icome società commerciale , occorrerà  costituirla davanti al notaio, con le relative spese (che in genere potrebbero superare il migliaio di euro, eccetto il caso di costituzione Srls cioè società a responsabilità limitata semplificata in cui si gode di esenzione da oneri notarili e bollo). </p>
<p> Se si vuole operare come imprenditore, occorre in particolare provvedere a due fondamentali  adempimenti che consentiranno di avviare in un giorno l&#8217;impresa: </p>
<p> SCIA ( segnalazione certificata di inizio attività ) da inviare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l’attività. </p>
<p> ComUnica, comunicazione unica che attiva l&#8217;iscrizione presso tutti gli enti preposti:  </p>
<p> il Comune dove ha sede l’attività;</p>
<p> l’Agenzia delle Entrate per la partita iva;</p>
<p> il Registro Imprese;</p>
<p> l’INPS. </p>
<p> NB Occorre inoltre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito Web, i dati identificativi dell’Internet Service Provider, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax. La vendita a operatori economici di altro Paese UE prevede anche l’iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System per operazioni intracomunitarie)</p>
<p> Attenzione: pertanto, per il Fisco, si configura l’attività di impresa ogni qualvolta vi sia un numero rilevante di transazioni di e-commerce, sintomatiche del requisito di abitualità. I relativi proventi, sono qualificati automaticamente come redditi di impresa. </p>
<p> NB  la giurisprudenza tributaria ha chiarito che  «la nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l’art. 55 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 cod. Civ. » come “attività intermediaria nella circolazione dei beni”, svolta in modo abituale ancorché non esclusiva, anche se non strutturate in forma di impresa. </p>
<p> Occorrerà quindi dichiarare ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP, i ricavi derivanti da tali transazioni poiché ritenuti redditi derivanti dall’esercizio di impresa commerciale. </p>
<p> Ai fini della tassazione all’imprenditore individuale si applica il principio di competenza , quindi l&#8217;  l’IRPEF si calcola sul reddito annuale come differenza tra ricavi dell’impresa e costi di competenza a prescindere dal momento del pagamento, sia per le fatture che per i costi. </p>
<p> il modello per la dichiarazione dei redditi è l’ex UNICO, dal 2017 rinominato Modello Redditi. </p>
<p> Le società pagheranno l&#8217;IRES con F24. E l&#8217;IRAP</p>
<p> Quanto costa? </p>
<p> I costi amministrativi oscillano da decine di euro per il pagamento dei diritti di segreteria al Comune ove si presenta la SCIA, ad un centinaio di euro per l’apertura della Partita IVA e per il diritto annuale della Camera di Commercio. </p>
<p> NB per attivare lo “spazio  web”. Se si vuole risparmiare molto  è possibile optare per   soluzioni low-cost cioè acquistare  pacchetti pronti e completi, a misura di “start-up”. </p>
<p> Per aprire con successo la vostra e – commerce e ricevere assistenza serenamente step by step nella vostra progettualità d&#8217;impresa dal punto di vista commerciale, legale, fiscale, </p>
<p>non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52!   </p>
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		<item>
		<title>La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 08:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale Escort/prostitute,accompagnatrici. L'attività di meretricio sotto il profilo tributario, civile e penale.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/">La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 9:27 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se una donna che lavora come ballerina in un locale notturno, e che dichiara le proprie entrate economiche ai fini dell&#8217;imposizione fiscale come redditi di lavoro dipendente, svolgesse anche, con carattere di non abitualità, servizi di natura sessuale a pagamento in favore dei clienti dello stesso night, sarebbe tenuta a dichiarare anche tali redditi ai fini IRPEF/IVA/IRAP?</p>
<h2>Quesito</h2>
<p>Se una donna che lavora come ballerina in un locale notturno e che dichiara le proprie entrate economiche ai fini dell&#8217;imposizione fiscale come redditi di lavoro dipendente, svolgesse anche, con carattere di non abitualità, servizi di natura sessuale a pagamento in favore dei clienti dello stesso night, sarebbe tenuta a dichiarare anche tali redditi ai fini IRPEF/IVA?</p>
<h2>La vicenda giudiziale</h2>
<p>Con sentenza n°20528 dell’ 1/10/2010, la Cassazione, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella sopra prospettata, ha statuito la soggettività tributaria passiva di chi si dedica all’esercizio di un’attività preordinata alla prestazione di servizi sessuali in cambio di una controprestazione in denaro o in natura.<br />
La quaestio ha tratto origine dall’impugnazione di atti impositivi (avvisi di accertamento), notificati dall’Amministrazione finanziaria, ad una donna alla quale “veniva ascritta l’esercitata attività di ballerina in locali notturni”.<br />
Per l’Ufficio fiscale, la predetta attività doveva considerarsi svolta “in modo professionale” in virtù “ . Di una sensibile differenza tra i versamenti eseguiti sui conti bancari ed il reddito di lavoro dipendente percepito presso quei luoghi di ritrovo. ”.<br />
L’accertata, invece, assumeva di essere solo lavoratrice subordinata con la mansione di “. Servire ai tavoli i clienti dei vari locali. ”.<br />
L’Ente impositore accertava l’omessa tassazione di materia imponibile, ai fini IRPEF, IVA ed IRAP, relativa ai periodi d’imposta oggetto di accertamento tributario e rilevava, nell’ambito dell’espletamento delle attività previste dall’articolo 32 del D. P. R. N. 600/73, una evidente discordanza tra il reddito di lavoro dipendente dichiarato e il denaro confluito nei citati conti bancari.</p>
<p>N. B.  Occorre tuttavia verificare l&#8217;applicazione dei principi de quibus anche al caso in esame ipotizzando che la ballerina abbia realmente svolto prestazioni sessuali occasionali a pagamento senza configurare questa attività come una professione assimilata al lavoro autonomo.</p>
<h2>Disciplina applicabile: presupposti impositivi e inquadramento reddituale dell&#8217;attività di prostituzione</h2>
<p>In fase istruttoria e di emissione dell’atto impositivo, l’Ufficio dovrà adeguatamente giustificare il proprio operato, conformemente alle disposizioni dettate in materia di accertamento; incomberà sull’Ufficio l’onere di “esternare” le ragioni di fatto e giuridiche che conducono a considerare il difetto ovvero la sussistenza dell’abitualità.<br />
L’abitualità, fondamentale “anello” che consente di stabilire il corretto trattamento tributario da applicare ad ogni singola fattispecie concreta, risiede nell’esercizio dell’attività economica in maniera stabile, sistematica e duratura.<br />
Tale requisito funge da criterio discretivo tra i redditi di lavoro autonomo dai redditi diversi “(a tale categoria appartengono i redditi di lavoro autonomo occasionale)”.<br />
Ne consegue che, mentre nulla quaestio circa la debenza del tributo IRPEF, prescindendo dal suddetto requisito, in capo all’esercente l’attività meretriciale  la soggettività tributaria passiva non scatta , sic et simpliciter, automaticamente in relazione alla debenza dei tributi IRAP e IVA.<br />
Ergo, l’applicazione dei citati tributi presuppone una corretta qualificazione giuridica eseguita dall’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, e sottoposta eventualmente al vaglio giurisdizionale, in sede contenziosa del reddito effettivamente prodotto.</p>
<p>La tassazione del reddito meretriciale, quindi non rileva come illegittima, ma appare conforme ai principi costituzionali ex articoli 2, 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.</p>
<p>Il reddito de quo è teoricamente riconducibile alle seguenti ipotesi di tassazione:</p>
<p>1) reddito di lavoro autonomo, ex articolo 53 del T. U. I. R. : rilevante ai fini della imposizione diretta (IRPEF) e in ossequio all’articolo 1del D. P. R. N. 633/72, anche ai fini l’IVA calcolata applicando l’aliquota ordinaria, del 22%, sul compenso (base imponibile) dovuto (id est pattuito).</p>
<p>2) reddito diverso ex articolo 67, lett. L), del D. P. R. N. 617/86, quello derivante “dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, da indicare nel rigo RN1 della dichiarazione dei redditi.</p>
<p>N. B.  L’attività di prostituzione comporta, a carico dell’esercente l’attività di meretricio, sia l’adempimento di un obbligo di “fare”, eseguire una prestazione sessuale di carattere satisfattorio, che l’adempimento di un obbligo di “permettere” che la controparte ponga in essere una determinata condotta, traendo, così, un “vantaggio” , patrimonialmente valutabile, dall’accordo negoziale.</p>
<p>N. B.  reddito diverso articolo 67 TUIR lettera l) derivante da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente concerne il caso in cui l’attività di prostituzione sia svolta solo“occasionalmente”.<br />
L’occasionalità dell’attività non esclude la tassazione, ma determina solo una differente qualificazione giuridica del reddito prodotto.</p>
<p>Attenzione: il contribuente in presenza di redditi diversi dovrà scrupolosamente conservare tutta la documentazione relativa all’attività occasionale svolta, osservando i termini previsti dalla disciplina tributaria. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà compilare anche il quadro “RL”.</p>
<p>Ai fini previdenziali, non si esclude l’iscrizione nella Gestione separata dell’I. N. P. S.  ove siano superate determinate soglie di reddito.</p>
<p>N. B.  Quanto al tributo regionale I. R. A. P. , analogamente all&#8217;IVA, solo la prima ipotesi potrebbe determinare, l&#8217;obbligo impositivo, sussistendo il presupposto oggettivo (l’autonoma organizzazione)</p>
<h2>Soluzione del quesito</h2>
<p>La protagonista del caso prospettato, anche alla luce delle monumentali sentenze della Cassazione 10578 del 2011 e 22413 del 2016, dovrà continuare a dichiarare i redditi prodotti a seguito di attività di lavoro dipendente come ballerina del night come redditi da lavoro dipendente e dichiarare altresì i proventi prodotti con le prestazioni sessuali saltuarie come redditi diversi ex articolo 67 lettera l) nel quadro RL di Unico PF. Quindi, oltre l&#8217;IRPEF con applicazione dell&#8217;aliquota propria dello scaglione di riferimento, non sarà tenuta a pagare IVA o IRAP sempre a condizione che non si tratti di attività svolta come professionista del sesso e camuffata dietro quella simulata di ballerina, nel qual caso il corretto inquadramento reddituale sarebbe ex articolo 53 del T. U. I. R con conseguente maturazione della posizione di debenza passiva ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto e sull&#8217;attività produttiva.</p>
<h2>Come difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>
<p>Quid iuris se l’Amministrazione finanziaria accertasse erroneamente nei confronti della ballerina di un night club, l’omessa tassazione di redditi di lavoro autonomo, derivanti dall’esercizio di attività di prostituzione “indipendente”, quando invece la donna si limitasse ad intrattenere rapporti occasionali a pagamento con i clienti del locale senza una propria base organizzativa?</p>
<p>In tal caso la contribuente dovrà:</p>
<p>a) dimostrare il requisito dell&#8217;occasionalità in sede di inversione dell&#8217;onere probatorio a fronte di accertamenti bancari (mancanza dell&#8217;abitualità ex articolo 53 TUIR), al fine di circoscrivere l&#8217;obbligo impositivo all&#8217;IRPEF;</p>
<p>b) a fronte della pretesa da parte del Fisco, di tutti tributi (IRPEF, IVA E IRAP), potrebbe proporre istanza di accertamento con adesione ex D. Lgs. N°218/97 (la cui proposizione comporta la sospensione, per giorni 90, del termine perentorio entro cui ricorrere al Giudice tributario), nell&#8217;ambito del quale proporre eventuale istanza di autotela tributaria e opposizione di compensazione;</p>
<p>c) se lo strumento amministrativo si rivelasse inidoneo a definire il reciproco assetto di interessi, la contribuente potrebbe, in presenza di fondate argomentazioni idonee a confutare la qualificazione del reddito accertato, proporre, come estrema ratio, il ricorso tributario con eventuale istanza cautelare di sospensione dell&#8217;atto impugnato.</p>
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<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-ballerina-di-un-night-che-fa-saltuariamente-la-escort-deve-pagare-anche-livairap-la-guida-operativa-per-difendersi-dallagenzia-delle-entrate/">La ballerina di un &#8220;night&#8221; che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l&#8217;IVA/IRAP? La guida operativa  per difendersi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</a> was first posted on Marzo 1, 2017 at 9:27 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Rating di legalità 2017 : come aderire, vantaggi e nuovi requisiti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rating-di-legalit224-2017-come-aderire-vantaggi-e-nuovi-requisiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 16:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACCESSO AGLI ATTI]]></category>
		<category><![CDATA[Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
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		<category><![CDATA[delibera 13/07/2016 n. 26166 AGCM]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida imprese al Rating di legalità 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rating-di-legalit224-2017-come-aderire-vantaggi-e-nuovi-requisiti/">Rating di legalità 2017 : come aderire, vantaggi e nuovi requisiti</a> was first posted on Febbraio 21, 2017 at 5:13 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Trend progressivamente in rialzo per le richieste di attribuzione del Rating di legalità, “bollino di qualità, garanzia di legalità e trasparenza”, attribuito dall’Antitrust alle imprese con fatturato di almeno 2 milioni “virtuose” ex lege 2012 che consente di ottenere vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario. Con questa guida illustriamo come funziona il rating, come richiederlo e i requisiti aggiuntivi introdotti dalla “nuova edizione” del rating di legalità.</p>
<p>Trend progressivamente in rialzo per le richieste di attribuzione del Rating di legalità, “bollino di qualità, garanzia di legalità e trasparenza”, attribuito dall’Antitrust alle imprese con fatturato di almeno 2 milioni “virtuose” ex lege 2012. Nello scorso 2016, la richiesta di questo gettonato riconoscimento ha toccato quasi 3000 istanze con un incremento di circa il 50% rispetto all&#8217;anno precedente. Al rating di legalità sono ricollegati vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario. Con la Delib. 13/07/2016, n. 26166 (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12/09/2016), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“Antitrust”), in attuazione dell’articolo 5-ter del D. L. 1/2012 (convertito in legge dalla L. 27/2012) ha modificato il Regolamento introducendo requisiti aggiuntivi volti all&#8217;implementazione dell&#8217;efficacia del sistema di premialità previsto.</p>
<h2>Vantaggi del Rating di legalità</h2>
<p>Il rating di legalità, è un nuovo strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale anche in rapporto alla tutela dei consumatori: consiste nell’assegnazione da parte dell&#8217;AGCM ( Autorità garante della concorrenza e del mercato) di un punteggio convenzionalmente misurato in “stellette” alle imprese richiedenti che soddisfino determinati requisiti.</p>
<p>Il rating ha un range tra un minimo di una ‘stelletta’ e un massimo di tre ‘stellette’ ed è attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende che saranno oggetto di verificazione tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.</p>
<p>Il rating di legalità rappresenta un indice positivo secondo quanto stabilito dal citato art. 5-ter del D. L. 1/2012, in sede di accesso al credito bancario e di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri stabiliti dal D. Min. Economia e Finanze 20/02/2014, n. 57</p>
<h2>Chi può richiederlo?</h2>
<p>Possono richiederlo le imprese, in forma individuale o collettiva che:</p>
<ul>
<li>abbiano sede operativa nel territorio nazionale;</li>
<li>abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell&#8217;ultimo esercizio chiuso nell&#8217;anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall&#8217;organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;</li>
<li>risultino iscritte, alla data della richiesta di rating, nel registro delle imprese da almeno due anni.</li>
</ul>
<h2>Procedura di Rating</h2>
<p>Spetta all’Antitrust attribuire tale rating, a seguito della domanda sottoscritta dal legale rappresentante presentata direttamente, dalle aziende interessate, sulla base del formulario da inoltrare per via telematica seguendo le istruzioni fornite dalla stessa Authority. I requisiti alla base della valutazione saranno comunicati direttamente dalle imprese e successivamente verificati tramite una serie di controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.</p>
<p>NB Il regolamento riporta l’iter per il rilascio del rating di legalità ponendo particolare attenzione alla corretta valutazione dei requisiti.</p>
<h2>Durata e rinnovo</h2>
<p>Una volta ottenuto, il rating di legalità, dura due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.</p>
<p>Novità introdotte dalla delibera 13/07/2016, n. 26166 (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12/09/2016)</p>
<p>Le novità della “nuova edizione “ del rating di legalità consistono in requisiti più stringenti al fine di ottimizzare e rendere più efficace il controllo che l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato è chiamata a esercitare per l&#8217;assegnazione delle “stellette”. Le più importanti modifiche sono le seguenti:</p>
<p>il rating non potrà essere rilasciato ad imprese collettive controllate da società o enti esteri per i quali non sia possibile identificare i soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo.</p>
<p>possibilità per l’impresa di dimostrare la completa dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating tenuta dai soggetti (es. Titolare, direttore tecnico, direttore generale, procuratore speciale, ecc. ) cessati dalle cariche nell’anno precedente la richiesta del rating.</p>
<p>possibilità di ridurre il punteggio di un segno + nel caso in cui nel Casellario informatico tenuto dall’ANAC ( Autorità Nazionale Anticorruzione) di cui all’art. 8 del D. P. R. 207/2010, risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e di rapporto di lavoro (in ogni caso l’accertamento non potrà comunque determinare una riduzione del punteggio base, pari ad una stelletta).</p>
<p>obbligo per l’Antitrust di individuare ogni anno un campione rappresentativo (pari al 10% delle imprese in possesso del rating, uniformemente distribuito sul territorio nazionale) e di inviare tale elenco alla Guardia di Finanza al fine di verificare i singoli profili di rilevanza fiscale e contributiva.</p>
<p>NB L’elenco completo delle aziende che finora hanno ottenuto il rating di legalità, con il relativo punteggio, è pubblicato sul sito dell’Autorità (<a href="http://www.agcm.it/" target="_blank" rel="noopener">http://www. Agcm. It/</a>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per essere assistiti o collaborare serenamente con un nostro consulente , contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rating-di-legalit224-2017-come-aderire-vantaggi-e-nuovi-requisiti/">Rating di legalità 2017 : come aderire, vantaggi e nuovi requisiti</a> was first posted on Febbraio 21, 2017 at 5:13 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accesso agli atti: Equitalia tenuta a fornirli entro 30 giorni, pena annullamento dell’atto  e condanna alle spese del processo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/accesso-agli-atti-equitalia-tenuta-a-fornirli-entro-30-giorni-pena-annullamento-dellatto-e-condanna-alle-spese-del-processo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACCESSO AGLI ATTI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
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					<description><![CDATA[Equitalia S. P. A in qualità di ente di riscossione (vale lo stesso per gli enti di accertamento es Agenzia delle Entrate) sono tenuti entro trenta giorni dalla richiesta a fornire i documenti richiesti a seguito di presentazione di istanza di accesso agli atti, questo quanto ribadito con sentenza 6-3 marzo 2013, n. 2660 dal [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/accesso-agli-atti-equitalia-tenuta-a-fornirli-entro-30-giorni-pena-annullamento-dellatto-e-condanna-alle-spese-del-processo/">Accesso agli atti: Equitalia tenuta a fornirli entro 30 giorni, pena annullamento dell’atto  e condanna alle spese del processo</a> was first posted on Giugno 18, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Equitalia S. P. A in qualità di ente di riscossione (vale lo stesso per gli enti di accertamento es Agenzia delle Entrate) sono tenuti entro trenta giorni dalla richiesta a fornire i documenti richiesti a seguito di presentazione di istanza di accesso agli atti, questo quanto ribadito con sentenza 6-3 marzo 2013, n. 2660 dal Tar del Lazio che ha accolto il ricorso ex art. 116 c. P. A. Proposto da un contribuente avverso il silenzio rifiuto di Equitalia Sud Spa formatosi proprio su un’istanza di accesso agli atti. </p>
<p>Accesso agli atti: Equitalia tenuta a fornirli entro 30 giorni, pena annullamento dell’atto  e condanna alle spese del processo</p>
<p> </p>
<p>Equitalia S. P. A in qualità di ente di riscossione (vale lo stesso per gli enti di accertamento es Agenzia delle Entrate) sono tenuti entro trenta giorni dalla richiesta a fornire i documenti richiesti a seguito di presentazione di istanza di accesso agli atti, questo quanto ribadito con sentenza 6-3 marzo 2013, n. 2660 dal Tar del Lazio che ha accolto il ricorso ex art. 116 c. P. A. Proposto da un contribuente avverso il silenzio rifiuto di Equitalia Sud Spa formatosi proprio su un’istanza di accesso agli atti. </p>
<p> </p>
<p>In dettaglio, il ricorrente attraverso l’istanza de quo aveva richiesto di poter prendere visione ed estrarre copia di tutta una serie di documenti e, in particolar modo:</p>
<p> </p>
<p>a)     tutti gli atti e/o provvedimenti anche di estremi ignoti, sottesi all’iscrizione ipotecaria del 06. 04. 2009, fasc. 0972008000229872;</p>
<p> </p>
<p>b)    gli atti e/o documenti dell’istruttoria nel tempo svolta al fine di verificare se dei dati detenuti da Agenzia delle Entrate e da tutti gli Enti impositori, quanto richiesto con le cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria del 06. 04. 2009, fascicolo n. 0972008000229872, fosse effettivamente ancora dovuto;</p>
<p> </p>
<p>c)     gli atti e/o i documenti dai quali si possono evincere i nomi dei responsabili del o dei procedimenti sottesi a detta iscrizione;</p>
<p> </p>
<p>d)    tutte le circolari e/o atti interpretativi comunque denominati, che a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 3, comma 40 del D. L. 30 settembre 2005, modificativo dell’art. 76 del d. P. R. 602 del 1973 hanno avuto ad oggetto l’analisi del divieto dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del citato d. P. R. Per crediti tributari inferiori alle € 8. 000,00;</p>
<p> </p>
<p>e)     tutte le circolari e/o atti interpretativi, comunque denominati, contenenti istruzioni e/o indicazioni di Agenzia delle Entrate e/o del Ministero dell’Economia e delle Finanze diretti all’Agente della Riscossione – Equitalia Sud S. P. A. Circa le modalità di applicazione del combinato disposto degli artt. 76 e 77 del D. P. R. 602 del 1973, tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli fin qui elencati e a quelli di cui narrativa e con richiesta, in ogni caso, di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento. </p>
<p> </p>
<p>Tale documentazione si rendeva necessaria per il contribuente al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa, sia relativamente alla legittimità dell’iscrizione ipotecaria, sia con riferimento ad un processo penale pendente in fase di appello nei confronti del funzionario responsabile della cartella, sia infine per la richiesta di risarcimento del danno ex art. 30 c. P. A. Per responsabilità del legittimo esercizio dell’attività amministrativa. </p>
<p> </p>
<p>A seguito del silenzio rifiuto e all’impugnazione dello stesso innanzi ai giudici amministrativi, il Tar Lazio correttamente ha accolto il ricorso del contribuente sottolineando in particolare come “la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che, ai sensi dell’art. 22 L. N. 241/90, il soggetto che detiene la documentazione oggetto di istanza di ostensione non deve delibare la fondatezza della pretesa sostanziale per la quale occorrono tali atti o sindacare sulla utilità effettiva di questi, in quanto il diritto d’accesso è conformato dalla legge per offrire al titolare, più che utilità finali (caratteristica, questa, ormai riconoscibile non solo ai diritti soggettivi, ma anche agli interessi legittimi), poteri autonomi di natura procedimentale volti ad implementare la tutela di un interesse (o bisogno) giuridicamente rilevante, per cui il limite di valutazione della Pubblica Amministrazione sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all’accesso ai documenti, che è correlativamente pure il requisito di ammissibilità della relativa azione, si sostanzia solo nel giudizio estrinseco sull’esistenza di un legittimo bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, purché non preordinato ad un controllo generalizzato ed indiscriminato di chiunque all’azione amministrativa, espressamente vietato dall’art. 24 comma 3 L. N. 241/90 cit. (Consiglio di Stato, Sezione III, 7. 8. 12, n. 4530)”. </p>
<p> </p>
<p>I giudici del TAR non hanno mancato di rilevare come il diritto di accesso agli atti sia un diritto soggettivo e, pertanto, è compito del giudice, laddove vi sia un interesse concreto, diretto e attuale del ricorrente all’ostensione richiesta, ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, sostituendosi all’amministrazione e ordinando un “facere” pubblicistico. </p>
<p> </p>
<p>T. A. R. Lazio &#8211; Roma Sezione III Sentenza 6-13 marzo 2013, n. 2660</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p> </p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p>(Sezione Terza)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso ex art. 116 c. P. A. Numero di registro generale 460 del 2013, proposto da:</p>
<p> </p>
<p>Avv. Prof. _______. , rappresentato e difeso in proprio e unitamente all’avv. ____ con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie  _;</p>
<p> </p>
<p>contro</p>
<p>·        Equitalia Sud Spa, Agente della riscossione per la provincia di Roma, in persona del legale rappresentante p. T. , rappresentata e difesa dall&#8217;avv. ______, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via P. G. Da Palestrina, __;</p>
<p>·        Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma 2,rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12;</p>
<p>·        Roma Capitale, in persona del Sindaco p. T. , rappresentata e difesa dall&#8217;avv. _____, presso cui domicilia in Roma, Via Tempio di Giove, __;</p>
<p>·        Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense;</p>
<p> </p>
<p>avverso</p>
<p> </p>
<p>·        il silenzio rifiuto serbato da Equitalia Sud S. P. A. – Agente per la riscossione per la Provincia di Roma, nonché da tutti gli Enti in epigrafe, ciascuno per quanto di competenza, sull&#8217;istanza di accesso con cui l’Avv. ____. Chiedeva di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti:</p>
<p>·        tutti gli atti e/o provvedimenti anche di estremi ignoti, sottesi all’iscrizione ipotecaria del 06. 04. 2009, fasc. 0972008000229872;</p>
<p></p>
<p>·        gli atti e/o documenti dell’istruttoria nel tempo svolta al fine di verificare se dei dati detenuti da Agenzia delle Entrate e da tutti gli Enti impositori, quanto richiesto con le cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria del 06. 04. 2009, fascicolo n. 0972008000229872, fosse effettivamente ancora dovuto;</p>
<p>·        gli atti e/o i documenti dai quali si possono evincere i nomi dei responsabili del o dei procedimenti sottesi a detta iscrizione;</p>
<p>·        tutte le circolari e/o atti interpretativi comunque denominati, che a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 3, comma 40 del D. L. 30 settembre 2005, modificativo dell’art. 76 del D. P. R. 602 del 1973 hanno avuto ad oggetto l’analisi del divieto dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del citato D. P. R. Per crediti tributari inferiori alle € 8. 000,00;</p>
<p>·        tutte le circolari e/o atti interpretativi, comunque denominati, contenenti istruzioni e/o indicazioni di Agenzia delle Entrate e/o del Ministero dell’Economia e delle Finanze diretti all’Agente della Riscossione – Equitalia Sud S. P. A. Circa le modalità di applicazione del combinato disposto degli artt. 76 e 77 del D. P. R. 602 del 1973;</p>
<p>·        tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli fin qui elencati e a quelli di cui narrativa e con richiesta, in ogni caso, di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento,</p>
<p> </p>
<p>nonché</p>
<p> </p>
<p>·        per l’ordine di esibizione degli atti richiesti con l’istanza di accesso de qua. Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>·        Visti gli atti di costituzione in giudizio di Equitalia Sud Spa, di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale Roma 2 nonchè di Roma Capitale, con la relativa documentazione;</p>
<p> </p>
<p>Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 116 c. P. A. ;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del 6 marzo 2013 il dott. __________ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato e considerato in fatto e diritto quanto segue. </p>
<p>FATTO</p>
<p>Rilevato che l’art. 116, comma 4, c. P. A. Prevede che il giudice decide con sentenza in forma semplificata sul ricorso proposto per l’accesso documentale;</p>
<p> </p>
<p>Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale ai sensi dell’art. 116 c. P. A. , l’avv. C. R. , in proprio, lamentava il silenzio serbato dalle parti intimate in ordine ad una sua richiesta di accesso, inoltrata via PEC in data 2 novembre 2012, relativa all’acquisizione di documenti, meglio specificati in epigrafe, inerenti ad un’iscrizione ipotecaria su immobile di sua proprietà basata sul ritenuto mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali a lui stesso riconducibili, per un importo pari ad € 3. 205,47 comprensivo di interessi, sanzioni e spese varie, nonostante tali cartelle risultassero già pagate o impugnate presse i competenti organi giudiziari;</p>
<p>Rilevato che il ricorrente, in sintesi, si soffermava sulla sua legittimazione ad agire, in quanto la domanda di cui al ricorso introduttivo era inerente ad un interesse concreto, diretto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali aveva chiesto l’accesso, dato che tale acquisizione documentale gli era necessaria per esercitare il suo diritto di difesa, sia in relazione all’iscrizione ipotecaria sull’immobile di sua proprietà per un importo esattoriale inferiore al tetto minimo di € 8. 000 fissato dalla Corte di Cassazione sia in relazione alla costituzione di parte civile in un procedimento penale, tuttora pendente in fase d’appello, a carico del funzionario responsabile della cartella, sia ai fini di conseguente richiesta del risarcimento del danno ex art. 30 c. P. A. Per responsabilità del legittimo esercizio dell’attività amministrativa;</p>
<p>Rilevato che il ricorrente richiamava, a fondamento della sua domanda, la normativa di cui agli artt. 22 e ss. L. N. 241/90 e al D. P. R. N. 184/2006 che consentivano l’accesso documentale in ipotesi corrispondenti a quella illustrata;</p>
<p>Rilevato che si costituivano in giudizio Roma Capitale, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma 2 e Equitalia Sud S. P. A. ;</p>
<p>Rilevato che Roma Capitale evidenziava l’avvenuto deposito degli atti di propria competenza richiesti con l’istanza d’accesso, una volta venuto a conoscenza della domanda in sede giudiziale;</p>
<p>Rilevato che il M. E. F. Allegava una relazione dell’Agenzia delle Entrate, ove si lamentava di non aver ricevuto alcuna istanza di accesso agli atti da parte del ricorrente mediante la richiamata notifica via PEC e si evidenziava, comunque, che l’unica cartella di pagamento per la quale sussisteva la competenza dell’intimata Agenzia, riferita a due partite di ruolo, risultava impugnata dall’interessato dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, con susseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata in seguito all’intervenuto sgravio parziale, relativo ad una partita, residuando per la restante partita di ruolo il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito essendo la medesima relativa a somme dovute a titolo di spese di giustizia, su cui pronuncia il giudice ordinario;</p>
<p>Rilevato che Equitalia Sud S. P. A. Contestava: 1) la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto nessuna iscrizione ipotecaria risultava attualmente sui beni immobili del medesimo, dato che quella di cui alla</p>
<p>domanda introduttiva del presente contenzioso risultava cancellata in data 22 marzo 2010, cui era seguita la chiusura della procedura il 19 maggio 2010; 2) non risultava avanzata a suo tempo formale istanza di accesso agli atti con le modalità previste dal regolamento di Equitalia Servizi spa; 3) l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria poteva avvenire già al momento della notifica della comunicazione, nel 2009; 4) l’iscrizione ipotecaria in questione era comunque legittima dato che il limite degli € 8. 000 risultava introdotto solo con la legge 22 maggio 2010, n. 73, successiva, quindi, alla data del 27 aprile 2009 di comunicazione della medesima iscrizione;</p>
<p>Rilevato che parte ricorrente depositava una memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive nonché un’istanza al Collegio di trasmissione della memoria di Equitalia Sud S. P. A. Al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, in relazione a quanto sostenuto a pag. 3 in cuie era detto:“…non è comunque dato sapere se e come il Prof. R. Abbia avanzato formale istanza d’accesso agli atti con le modalità previste dal regolamento di Equitalia S. P. A. ”, ritenendo che tale affermazione contrastasse con l’art. 14 del codice deontologico degli avvocati, dato che era in contestazione l’avvenimento di un fatto (invio dell’istanza) che competeva non al difensore ma alla parte;</p>
<p> </p>
<p>Rilevato che alla camera di consiglio del 6 marzo 2013 la causa era trattenuta in decisione; </p>
<p>DIRITTO</p>
<p>Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che, ai sensi dell&#8217;art. 22 l. N. 241/90, il soggetto che detiene la documentazione oggetto di istanza di ostensione non deve delibare la fondatezza della pretesa sostanziale per la quale occorrano tali atti o sindacare sulla utilità effettiva di questi, in quanto il diritto d&#8217;accesso è conformato dalla legge per offrire al titolare, più che utilità finali (caratteristica, questa, ormai riconoscibile non solo ai diritti soggettivi, ma anche agli interessi legittimi), poteri autonomi di natura procedimentale volti ad implementare la tutela d&#8217;un interesse (o bisogno) giuridicamente rilevante, per cui il limite di valutazione della Pubblica Amministrazione sulla sussistenza d&#8217;un interesse concreto, attuale e differenziato all&#8217;accesso ai documenti, che è correlativamente pure il requisito di ammissibilità della relativa azione, si sostanzia solo nel giudizio estrinseco sull&#8217;esistenza di un legittimo bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, purché non preordinato ad un controllo generalizzato e indiscriminato di chiunque sull&#8217;azione amministrativa, espressamente vietato dall&#8217;art. 24 comma 3 l. N. 241/90 cit. (Consiglio di Stato, Sezione III, 7. 8. 12, n. 4530);</p>
<p>Considerato, quindi, per quel che riguarda le difese di Equitalia Sud S. P. A. In ordine alla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, che non rilevano nella presente sede di accesso documentale le ragioni addotte in ordine alla fondatezza o meno delle ragioni dell’avv. R. In relazione alla procedura di iscrizione ipotecaria immobiliare per debito inferiore ad euro 8. 000,00, dato che il ricorrente ha sufficientemente chiarito, nell’atto introduttivo, di avere necessità della documentazione richiesta non nel giudizio tributario susseguente – in parte già avviato e dichiarato parzialmente improcedibile per quanto riferito, e non contestato dal ricorrente, dall’Agenzia delle Entrate nelle sue difese e in parte evidentemente non avviato o comunque concluso per intervenuta cancellazione dell’iscrizione ipotecaria stessa – ma in diverso giudizio in sede penale nei confronti del funzionario responsabile che invocava la presenza di direttive superiori per procedere;</p>
<p>Considerato, inoltre, che pure irrilevanti appaiono le osservazioni delle parti intimate in ordine alle modalità di trasmissione dell’istanza di accesso via PEC – di cui comunque il ricorrente fornisce prova di ricezione alla casella di posta elettronica individuata – dato che la conoscenza della domanda è comunque avvenuta con il ricorso introduttivo cui, principalmente Equitalia Sud S. P. A. Replica nel merito, continuando a ritenere non ostensibile la documentazione per carenza di legittimazione attiva del ricorrente nei sensi sopra precisati;</p>
<p>Considerato, infatti, che questo Tribunale (TAR Lazio, Sez. III quater, 27. 11. 12, n. 9848) ha avuto modo recentemente di precisare che quello di “accesso” ai documenti è un diritto soggettivo, di cui il giudice amministrativo conosce in giurisdizione esclusiva, il cui giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto in questione, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo, tanto che il giudice può direttamente ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, sostituendosi all’amministrazione e ordinando un “facere” pubblicistico, qualora ne sussistano i presupposti, con la conseguenza per la quale anche in carenza di specifica motivazione dell’atto amministrativo di diniego dell’accesso o in assenza di esso o di specifiche formalità di richiesta, il giudice deve comunque verificare se sussistono o meno i presupposti dell’azione, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, Sezione VI, 19. 1. 12, n. 201 e 12. 1. 11, n. 117);</p>
<p>Considerato, quindi, sussistente un interesse concreto, diretto e attuale del ricorrente all’ostensione richiesta, a lui necessaria per esigenze di difesa in giudizi che lo vedono direttamente coinvolto, sia nei confronti del responsabile dell’iscrizione ipotecaria contestata sia in relazione a querela da lui ricevuta in relazione ai medesimi fatti, come specificato nella successiva memoria per la camera di consiglio;</p>
<p>Considerato che gli atti richiesti sono relativi alla diretta posizione dell’interessato o sono atti a contenuto generale, per cui non può rilevarsi neanche la presenza di dati sensibili di terzi, d’altro canto neanche invocata dalle parti intimate;</p>
<p>Considerato, come detto, che il diritto di accesso ai documenti non è meramente strumentale alla proposizione di un&#8217;azione giudiziale ma ha carattere autonomo rispetto ad essa e pertanto il “giudice dell&#8217;accesso” deve accertare solo l&#8217;esistenza dei presupposti che legittimano la relativa richiesta e non anche l’effettiva rilevanza, in concreto, in un altro giudizio degli atti richiesti (Consiglio di Stato, Sez. V, 22. 6. 12, n. 3683);</p>
<p>Considerato che la giurisprudenza ha anche precisato che la domanda di accesso ai documenti deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile e non può quindi essere generica, deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di un&#8217;attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Consiglio di Stato, Sezione VI, 10. 2. 06, n. 555 e TAR Emilia Romagna, Bo, Sezione II, 26. 1. 12, n. 67);</p>
<p>Considerato che il Collegio ritiene sussistente anche questo requisito in relazione ai documenti richiesti e indicati in epigrafe, tranne per quel che riguarda l’ultima descrizione relativa a “tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli fin qui elencati e a quelli di cui narrativa”, perché indeterminata;</p>
<p>Considerato che tale richiesta di ostensione deve essere eseguita da Equitalia Sud S. P. A. , cui ricondurre l’iscrizione ipotecaria in questione;</p>
<p>Considerato, infine, per quel che riguarda la richiesta di trasmissione della memoria del legale di Equitalia Sud S. P. A. Al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, che il Collegio non ravvisa gli estremi per operare in tal senso, potendo ricondursi l’affermazione cui fa riferimento il ricorrente nella dialettica processuale tesa ad individuare circostanze di fatto in ordine alla tempestività di proposizione della domanda e non nel porre in dubbio la veridicità delle affermazioni di controparte, fatta salva ogni iniziativa che il diretto interessato voglia assumere autonomamente al riguardo;</p>
<p>Considerato che quindi il ricorso, per quanto dedotto, deve essere accolto e che le spese del giudizio seguono la soccombenza di Equitalia Sud S. P. A. E sono liquidate come da dispositivo, potendosi invece compensare con le altre parti intimate, sussistendone giusti motivi alla luce delle rispettive allegazioni;</p>
<p>P. Q. M. </p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 116 c. P. A. , come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, rilevando l’illegittimità del silenzio sulla relativa istanza di ostensione proposta dal ricorrente, ordina a Equitalia Sud S. P. A. Di esibire al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, consentendone l’estrazione di copia, i seguenti documenti già da lui richiesti:</p>
<p>·        tutti gli atti e/o provvedimenti anche di estremi ignoti, sottesi all’iscrizione ipotecaria del 06. 04. 2009, fasc. 0972008000229872;</p>
<p>·        gli atti e/o documenti dell’istruttoria nel tempo svolta al fine di verificare se dei dati detenuti da Agenzia delle Entrate e da tutti gli Enti impositori, quanto richiesto con le cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria del 06. 04. 2009, fascicolo n. 0972008000229872, fosse effettivamente ancora dovuto;</p>
<p>·        gli atti e/o i documenti dai quali si possono evincere i nomi dei responsabili del o dei procedimenti sottesi a detta iscrizione;</p>
<p>·        tutte le circolari e/o atti interpretativi comunque denominati, che a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 3, comma 40 del D. L. 30 settembre 2005, modificativo dell’art. 76 del D. P. R. 602 del 1973 hanno avuto ad oggetto l’analisi del divieto dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del citato D. P. R. Per crediti tributari inferiori alle € 8. 000,00;</p>
<p>·        tutte le circolari e/o atti interpretativi, comunque denominati, contenenti istruzioni e/o indicazioni di Agenzia delle Entrate e/o del Ministero dell’Economia e delle Finanze diretti all’Agente della Riscossione – Equitalia Sud S. P. A. Circa le modalità di applicazione del combinato disposto degli artt. 76 e 77 del D. P. R. 602 del 1973. </p>
<p> </p>
<p>Condanna Equitalia Sud s. P. A a corrispondere al ricorrente le spese di lite per la sua parte, che liquida in euro 1. 000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato. Compensa per il resto. </p>
<p> </p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa. </p>
<p> </p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati: Franco Bianchi, Presidente</p>
<p>Il 13/03/2013</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>(Art. 89, co. 3, cod. Proc. Amm. ) </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></p>
<p>Per richiedere:</p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   Assistenza tributaria in ogni fase del contenzioso (contraddittorio, mediazione, ricorso) </p>
<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   presentare una istanza di interpello </p>
<p>
</p>
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<p>
</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://networkfiscale. Com/Portals/84/OK/ok. Jpg" alt="ok. Jpg" />   Parere Tributario</p>
<p>
</p>
<p>Chiama il numero 800. 19. 27. 52</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/accesso-agli-atti-equitalia-tenuta-a-fornirli-entro-30-giorni-pena-annullamento-dellatto-e-condanna-alle-spese-del-processo/">Accesso agli atti: Equitalia tenuta a fornirli entro 30 giorni, pena annullamento dell’atto  e condanna alle spese del processo</a> was first posted on Giugno 18, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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