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mercoledì 27 Marzo 2024

Scontrino elettronico 2019: cos’è e in cosa consistono i nuovi adempimenti per i corrispettivi telematici

I corrispettivi elettronici sono una nuova procedura telematica che consente a commercianti al minuto, alberghi, ristoranti e tutti coloro che lavorano a contatto con clienti finali, di abbandonare gli scontrini e le ricevute fiscali, permettendo loro di inviare all’Agenzia delle Entrate i dati degli incassi giornalieri tramite il software gratuito “fattura elettronica e corrispettivi elettronici” funzionante tramite il Sistema di Interscambio.

Scontrino elettronico 2019: cos’è e in cosa consistono i nuovi adempimenti per i corrispettivi telematici

 

Lo scontrino elettronico è pronto al via. Ci siamo quasi, il 1° luglio è alle porte. Ne avete già sentito parlare? è una novità fiscale importante pensata per abbattere, o cercare di contrastare, il problema dell’evasione fiscale. Diciamo addio alla carta e diamo il benvenuto alla trasmissione dei corrispettivi con un click.

 

I corrispettivi elettronici sono una nuova procedura telematica che consente a commercianti al minuto, alberghi, ristoranti e tutti coloro che lavorano a contatto con clienti finali, di abbandonare gli scontrini e le ricevute fiscali, permettendo loro di inviare all’Agenzia delle Entrate i dati degli incassi giornalieri tramite il software gratuito “fattura elettronica e corrispettivi elettronici” funzionante tramite il Sistema di Interscambio.

Essi permettono quindi a questi soggetti, i quali effettuano operazioni esonerate dall’obbligo di rilascio della fattura, di poter effettuare la memorizzazione elettronica e trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle vendite di bene e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, trasformando i vecchi scontrini e ricevute nei c. D. Scontrini elettronici.

 

Ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 633/1972, i commercianti al minuto emettono la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, mentre la fattura viene emessa solo se richiesta dal cliente.

Il DL n. 119/2018 ha stabilito che l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate:

–      dal 01. 07. 2019 sarà per tutti coloro che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a euro 400. 000;

–      dal 01. 01. 2020 sarà per tutti gli altri soggetti, a prescindere dall’ammontare del volume d’affari realizzato.

Si precisa che con il termine “volume d’affari” si intende il volume complessivo del contribuente al 31. 12. 2018 ed emergente dal modello IVA 2019 e non solo quello realizzato mediante la vendita al minuto.

NB: è stato stabilito che verrà riconosciuto un bonus fiscale, un credito d’imposta pari al 50% della spesa fino ad un massimo di euro 250, per quei soggetti che acquisteranno un nuovo registratore di cassa nel 2019 e nel 2020, dotato delle tecnologie necessarie le quali permetteranno l’adempimento dei nuovi obblighi.

 

Esonero dall’adempimento

Dal punto di vista soggettivo, l’articolo 17 DL 119/2018, rinvia alla pubblicazione di un Decreto ministeriale le ipotesi di esonero da questo adempimento, in base:

1.     alla tipologia di attività svolta dai soggetti passivi;

2.     al luogo di esercizio dell’attività, in considerazione del fatto che in alcune zone d’Italia la rete internet potrebbe non essere disponibile.

 

Come adempiere agli obblighi

Per adempiere a tali obblighi è necessario che i soggetti posseggano:

–      i c. D. Registratori telematici (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28/10/2016);

–      oppure, altri strumenti indicati dall’Agenzia delle Entrate, come ad esempio un portale web dedicato.

I corrispettivi dovranno essere inviati in formato XML e si dovrà procedere poi alla loro conservazione sostitutiva, così come previsto per le fatture elettroniche. In caso di scarto del file XML, si avranno 5 giorni di tempo per trasmettere nuovamente il file corretto allo SdI.

A partire dal 01. 01. 2020, con l’obbligo dell’invio dei corrispettivi, sarà abrogata la tenuta del registro dei corrispettivi e la conseguente eliminazione della “semplificazione” di cui all’articolo 2 del D. P. R. N. 696/1996. In questo modo i soggetti che effettuano:

–      somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali, scolastiche, universitarie e in mense popolari gestite direttamente da Enti pubblici o da Enti di assistenza/beneficienza e  

–      cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza,

dovranno emettere o la fattura in formato elettronico o lo scontrino fiscale.

Di conseguenza, i soggetti esercenti tali attività, dall’1. 7. 2019 o dall’1. 1. 2020, dovranno certificare le operazioni effettuate (eccetto i casi di esonero) attraverso:

1.     l’emissione della fattura in formato elettronico;

2.     l’emissione dello scontrino fiscale, con trasmissione del dato in modalità telematica.

Questo comporta inevitabilmente un cambiamento dal punto di vista procedurale in capo a quei soggetti che, sino al 31. 12. 2019, hanno “certificato” l’operazione con la sola annotazione nel registro dei corrispettivi delle operazioni.

 

Sanzioni

Ai sensi dell’articolo 2 comma 6 del DL n. 127/2015: “ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3 e 12, comma 2, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

Se l’operazione è certificata correttamente, ma viene comunicata in ritardo o perfino omessa, la sanzione amministrativa viene applicata con un minimo di euro 250 fino ad un massimo di euro 2. 000.

Ai sensi dell’articolo 6 comma 3 del DL n. 471/1997, “se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2. 000”.

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