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martedì 16 Aprile 2024

REDDITI PERCEPITI ALL’ESTERO: MANCATA INDICAZIONE QUADRO RW

Interessante sentenza in materia di redditi percepiti all’estero in assenza della rispettiva  indicazione in sede di dichiarazione (Modello Unico) dei redditi, per esattezza quadro RW, con conseguentemente omissione della corresponsione dell’imposta sostitutiva.

Sentenza Commissione tributaria provinciale LAZIO Roma, sez. XXXV, 27-07-2010, n. 246 – Pres. Ciccolo Pasquale – Rel. Rinaldi Gian Piero     

 

Processo tributario – Sentenza o decreto di archiviazione in materia penale – Rapporti    Nel processo tributario la sentenza o il decreto di archiviazione in materia penale, non spiega automaticamente la sua efficacia di giudicato, ancorché i fatti richiamati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere preso in considerazione solo come fonte di prova.   

 

FATTO-DIRITTO

Si riuniscono per connessione oggettiva e soggettiva i fascicoli n. (. ). Con tempestivi ricorsi si opponeva la Sig. (. ), a mezzo dei propri difensori Rag. (. ), agli avvisi di accertamento n. (. ) per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 notificati dall’Agenzia delle (. ) – Ufficio di (. ) – in data 15. 06. 09, nei quali ai sensi dell’art. 18 D. P. R. 917/86 si accertavano, per aver violato la normativa sul monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, co. 1 del decreto legge n. 167 del 1990, convertito in L. 227/90, in quanto non aveva indicato, nella dichiarazione Modello Unico, al quadro RW, redditi percepiti all’estero, con conseguentemente omissione della corresponsione dell’imposta sostitutiva derivante da investimenti esteri non dichiarati e calcolati ai sensi dell’art. 6 del sopraccitato decreto legge (convertito nella L. 227/90), sulle seguenti presunzioni di fruttuosità dei redditi da capitale, determinate applicando all’ammontare degli investimenti nell’anno il tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta e tenendo in conto la valorizzazione al relativo tasso di cambio, come dal prospetto che segue (valori in euro): Periodo di imposta 2003 2004 2005 2006. Importo investimento 13. 497. 679,80 13. 497. 679,80 13. 497. 679,80 13. 497. 679,80 Tasso Ufficiale (medio) sconto 2,27% 2,00 2. 02 2,75 Reddito presunto 306. 397,33 269. 953,60 272. 653,13 371. 186,19 Reddito di fonte estera da sottoporre ad 306. 397,33 269. 953,60 272. 653,13 371. 186,19 imposta sostitutiva dei 27% Gli accertamenti della Direzione Regionale delle (. ) avevano preso l’avvio da una segnalazione “qualificata” contenete notizie di rilevanza tributaria relativa ad enti e persone fisiche siti nel Principato del Liechtenstein (considerato fiscalmente una “off shore giurisdiction” in quanto non applica alcuna imposta alla fonte) riconducibili a contribuenti italiani. Successivamente, la Direzione Regionale delle Entrate del (. ) acquisiva anche la documentazione riguardante la posizione della sig. Ra (. ) da cui emergeva che la predetta aveva ingenti disponibilità all’estero risultando beneficiaria del Fondo (. ) cui valore era stato determinato considerando il valore delle molteplici partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di altre società collegate. La contribuente, sulla base dell’informativa, il 14 aprile 2008 veniva invitata dall’Ufficio a fornire chiarimenti in merito alle disponibilità finanziarie nel Liechtestein. La ricorrente in sede di colloquio dichiarava che dal 1999, contestualmente al compimento dell’80° anno, aveva rinunciato ad ogni suo diritto sulle disponibilità all’estero a favore dei propri figli, (. )”, cittadini statunitensi ed all’epoca residenti all’estero, e perciò non aveva nulla da dichiarare o provare. La Direzione Regionale delle Entrate del (. ), ritenendo reticenti le giustificazioni fornite dalla contribuente, inoltrava la segnalazione all’Ufficio delle Entrate di (. ) che, in data 7. 10. 2008, acquisita la documentazione, notificava gli accertamenti impugnati per gli anni 2003/2004/2005 e 2006 a carico della sig. Ra (. ) per la titolarità del Fondo (. ) che, sulla base degli elementi acquisiti, deteneva diverse e consistenti partecipazioni di altre società, nonché delle azioni della (. ), così come valorizzati con gli ammontari riportati nella, tabella riassuntiva sopra riportata per i singoli esercizi. Gli accertamenti venivano censurati dalla ricorrente, in questa sede, sia in diritto che nel merito. 1) in diritto sotto il profilo della nullità: a. – perché basato su documentazione non utilizzabile in quanto illegittimamente acquisita e, dunque, priva di valore probatorio; b. – per la mancata allegazione degli atti che renderebbero illegittima l’acquisizione dei dati utilizzati; 2) nel merito: per falsa ed errata applicazione dell’art. 38, co. 5, D. P. R. 600/73 per mancanza del presupposto per procedere sinteticamente all’accertamento di disponibilità (così come indicate nel prospetto riassuntivo di cui sopra) attraendole a tassazione come reddito di capitale determinando le maggiori imposte Irpef, oltre alla conseguente maggiore imposta add. Le reg. Le. Rileva, inoltre, la ricorrente che le disponibilità all’estero preesistevano all’anno 1999, come è dato evincere sia dalla dichiarazione spontanea in data 19 maggio 2008 nella quale è stato dichiarato che alla data del 22 luglio 1981, la disponibilità del marito già esisteva e veniva trasferita alla vedova sa dalle date di costituzione delle disponibilità tutte comprese tra gli anni 1975 e 1980; 3) eccepiva, infine, l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento per l’anno 2003 per insussistenza del presupposto dell’obbligo della denuncia penale ex art. 4 d. Lgs. Vo 74/2000 e dell’art. 43, co. 3, del D. P. R. 600/73 per il raddoppio dei termini di accertamento per essere stato sinteticamente accertato un maggior reddito di capitale non dichiarato.

Concludeva chiedendo, in via pregiudiziale: a – la riunione del presente ricorso a quelli n. (. ), per connessione soggettiva ed oggettiva; b. – disporre, previa sospensione, l’annullamento dell’atto stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; In via principale, chiedeva dichiarare la nullità dell’atto impugnato: a. – perché originato da documentazione illecitamente acquisita, priva di valore probatorio; b. – per mancata allegazione di alcun atto relativo alla acquisizione dei dati e, per acquisizione ricostruita in modo difforme da quello di dominio pubblico e, comunque, perché le notizie acquisite non sarebbero state recepite ai sensi della direttiva n. 77/799 CE; nel merito, l’accertamento veniva censurato dalla ricorrente; c. – per falsa ed errata applicazione dell’ari. 38, comma 5, D. P. R. 600/73 in quanto le disponibilità all’estero preesistevano agli anni accaertati; d. – per errata e falsa applicazione dell’art. 4 d. Lgs. Vo 74/2000 per insussistenza del presupposto per il raddoppio dei termini; e. – per intervenuta decadenza e prescrizione con riferimento all’anno 2003, per essere stato l’accertamento notificato oltre il termine fissato, a pena di decadenza, dell’art. 43, 1° comma, D. P. R. 600/73 (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) e, per l’effetto, dichiarare illegittima la irrogazione delle sanzioni amministrative. Con rifusione di spese ed onorari di causa e la trattazione in pubblica udienza.

Si costituiva in giudizio l’Ufficio con controdeduzioni presentate il 16. 10. 2009 contestando le censure di parte ricorrente, sostenendo: a) con riferimento al primo motivo di doglianza, vale a dire “la nullità dell’accertamento”, l’infondatezza di tale censura sia perché all’accertamento era stata allegata tutta la documentazione pervenuta a seguito della attività istruttoria, sia perché la fonte della prova utilizzata dall’Ufficio era altamente attendibile in quanto proveniente dalla Banca del (. )” presso cui risultavano le disponibilità finanziarie sia perché la ricorrente non ha prodotto valida documentazione né in fase di accertamento né in questa sede; b) con riferimento alla “mancata allegazione degli atti riguardanti la liceità dell’acquisizione dei documenti” assumeva che tale obbligo non sussiste in capo all’Amministrazione Finanziaria; e) con riferimento alla eccezione di presunta “errata e falsa applicazione dell’art. 38, co. 5, D. P. R. 600/73”, di aver determinato il valore del patrimonio netto di ciascuna partecipazione e, quindi, il valore della (. ) di cui la ricorrente era titolare per l’intero e non per quota, ed il valore risultante delle disponibilità all’estero della sig. Ra (. ) – nel 1999 ammontava complessivamente in Euro 11. 487. 178,36. Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del giudizio.

La ricorrente in data 12. 02. 10 depositava memorie aggiunte e n. 8 allegati, nelle quali articolava e sviluppava la propria difesa in funzione delle controdeduzioni prodotte dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di (. ) e più precisamente: – contesta la falsa affermazione dell’Ufficio di aver proceduto all’inoltro all’Autorità Giudiziaria della comunicazione di reato ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. N. 74/2000, in quanto i recuperi dell’imposta assumevano rilevanza penale. Rileva la ricorrente che tale affermazione appare esclusivamente mirata a sostenere l’avviso di accertamento per l’anno 2003.

In ogni caso precisa che l’aumento dei termini a disposizione dell’A. F. Non si applica in presenza di termini scaduti; – evidenzia che l’Ufficio ignora il rapporto della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di (. ) – Il Gruppo Tutela (. ) – 1A Sezione II. DD e IVA – rimesso alla Procura della Repubblica in data 30. 10. 2008, che basa essenzialmente su documentazione (sottratta da un impiegato infedele alla Banca del (. )) e notizie pervenute dall’Ufficio Australiano per l’Imposizione (Australian Taxation Office) corredate da un appunto informativo riguardante presunti collegamenti tra soggetti italiani e conti bancari e fondazioni del (. ) e da un supporto magnetico costituito da un CD. Rileva la ricorrente che la stessa G. D. F. Rappresenta in merito che tali notizie sono state trasmesse ai sensi dell’art. 26 della Convenzione tra Repubblica italiana e l’Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito (firmata a Cambrera il 14. 12. 82 e ratificata con L. N. 292 del 27. 05,85). Quanto precede conferma l’illecita acquisizione di tutta la documentazione; – evidenzia, inoltre, che l’Ufficio disattende quanto affermato alla pag. 6 del rapporto della G. D. F. Che individua tra i soggetti nei cui confronti è stata eseguita l’attività accertativa, quali beneficiari del “trust n. 10” che per ragioni di organicità, gli elementi dei singoli soggetti sono stati aggregati nell’ambito del “trust” di appartenenza: i Signori (. ) con una disponibilità finanziaria di Euro 15. 000. 000, intestatati della disponibilità estera “(. )” rileva che la comunicazione inoltrata dall’Ufficio all’Autorità Giudiziaria – Tribunale Ordinario Penale di Roma, per gli anni 1999/2002, si è conclusa, in data 20. 01. 2010, con l’archiviazione da parte del G. I. P. Del procedimento n. (. )- r. G. N. R. 18284/08 GIP (procedimento che riguardava anche altri soggetti – vd. Allegata sentenza) – rileva, inoltre, che, anche a voler accedere alle tesi dell’Ufficio circa la tassabilità delle liquidità possedute, disattendendo ogni redditività delle partecipazioni che come documentato non hanno mai distribuito utili ma capitalizzato i risultati di gestione, l’imposta sostitutiva sul presunto reddito è sempre ed in ogni caso inferiore all’importo di cui all’art. 4, lett. A) del D. Lgs. 74/2000, per cui non è applicabile il disposto dell’art. 43, 3 c. , del D. P. R. 600/73; – rileva, infine, che per la parte di propria competenza pari ad un terzo del patrimonio costituito negli anni precedenti dal coniuge sig. (. ) in base alla successione ereditaria (come da testamento pubblicato in (. )) alla ricorrente, dopo aver rinunciato alle società operative a favore dei figli rimanevano solo: un c/c aperto presso la 100 del (. ) (ora (. ) consultino (. )), il 100% delle quote della soc. (. ), n. 1250 azioni della Soc. (. ) (pari allo 0,416667% dei capitale sociale) ed a titolo personale n. 8 azioni della (. ) (pari al 2,16% del capitale sociale). Per tali redditi per gli anni 2004, 2005, 2006/vennero presentate dichiarazioni Mod. Unico integrative, che hanno integrato gli investimenti e la redditività conseguente (Mod. RW) e che, pertanto, all’Ufficio non rimane che provvedere all’iscrizione a ruolo di quanto dichiarato e non ancora corrisposto. Avverso le memorie aggiunte, depositate dalla ricorrente in duplo, nulla argomenta l’Ufficio. All’odierna udienza presenti il rag. (. ) per la ricorrente e la Dott. Ssa (. ) per l’Ufficio, le parti, sentita l’esposizione del relatore, hanno argomentato e confermato le loro posizioni. La Commissione sciogliendo le riserve di cui all’art. 35 esaminata la documentazione in atti e le argomentazioni delle parti ritiene che i ricorsi debbano essere accolti. Con riferimento all’avviso di accertamento per l’anno 2003 la Commissione rileva che l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di (. ) è decaduta dall’azione accertatrice per prescrizione dei termini, non avendo la stessa, contrariamente a quanto affermato nella costituzione in giudizio, trasmesso la comunicazione di reato al Tribunale Ordinario di Roma, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. N. 74/2000. L’Ufficio, invece, ebbe a trasmettere comunicazione di reato per gli anni 1999/2002 ed il Tribunale Ordinario di Roma – sez. G. I. P. Ufficio 14° – in data 20. 01. 10 disponeva l’archiviazione del procedimento per i reati p. E. P. Dagli artt. 4 e 5 d. Vo n. 74/2000 su richiesta di archiviazione dei P. M. (proc. N. (. ) rg n. R. N. (. ) rg GIP – proc. A carico di n. 54 indagati di cui al n. 13 la sig. Ra (. ). Sul punto la Commissione rileva che nel processo tributario, la sentenza o il decreto di archiviazione in materia penale, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorché i fatti richiamati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti della contribuente, ma può essere preso in considerazione come possibile fonte di prova. Nel caso di specie non v’è dubbio che debba prendersi in considerazione, in funzione delle indagini svolte, quanto riportato al punto 9 di pag. 3 della richiesta di archiviazione avanzata dai Pubblici Ministeri Dr. Pierfilippo Lariani e dr. Mario Davinola, che recita: (. ), titolare di una disponibilità finanziaria estera segnalata di Euro 15. 000. 000, riconducibile alla “(. )” non è stato possibile pervenire alla ricostruzione della formazione della disponibilità all’estero, che appare creata in periodo antecedente al 01. 01. 2002, verosimilmente con risorse finanziarie provenienti dalle attività imprenditoriali delle società del Gruppo (. ) (informativa da pag. 218 a pag. 222). ” Nonché debba essere preso in considerazione quanto riportato al foglio 6 dell’informativa della G. D. F. Che individua tra i soggetti nei cui confronti è stata eseguita i ‘attività accertativa, quali beneficiari del “trust n. 10” che per ragioni di organicità, gli elementi dei singoli soggetti sono stati aggregati nell’ambito del “trust” di appartenenza: i Signori (. ) con una disponibilità finanziaria di Euro 15. 000. 000, intestatori della disponibilità estera “(. )”. Nonché quanto riportato, dal foglio 109 al 120, nel rapporto della G. D. F. , ove è ricostruita analiticamente la formazione, nel tempo, della disponibilità finanziaria all’estero del “trust n. 10”, che va dal 1975 al 1999, e che le società costituite tra il 1992 ed il 1999 hanno utilizzato fondi esistenti ante 1992. Sulla base della documentazione depositata dalla ricorrente, “dichiarazione della (. ) del 04. 12. 2008 (con firma autenticata ed postillata) e riconfermata con dichiarazione (autenticata) dell’11. 01. 10”, non v’è dubbio che la stessa con effetto dall’anno sociale 2000 ebbe a trasferire la proprietà ai figli (. ) e, quindi, di tutte le partecipazioni dalla holding possedute. Appare, pertanto provato che la quasi totalità del “trust 10”, a far data dall’anno 2000, era ed è tutt’ora nella piena disponibilità dei sigg. Ri (. ) – che cittadini USA, una volta acquisita la residenza in Italia hanno provveduto agli adempimenti dichiarativi in relazione agli investimenti esteri e, come evidenzia la G. D. F. , foglio 120, “riferibili verosimilmente alle società lussemburghesi (. ) e gruppo (. ) per un valore di circa Euro 5. 500. 00, in coincidenza con il momento in cui hanno trasferito la residenza in Italia”. Alla luce di quanto sopra evidenziato e dalla documentazione in atti la sig. Ra (. ) ebbe ad ereditare a seguito del decesso, in data 22 luglio 1981, del coniuge sig. (. ), un terzo del patrimonio costituito, in anni precedenti, dal de cuius ed in seguito nel 2000 ebbe a cedere i propri diritti sulla (. ) (già (. )), per cui alla stessa negli anni di cui è accertamento residuava la seguente situazione patrimoniale: Descrizione Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 (. ) Euro 831. 692,59 Euro 907. 532,00 Euro 949. 943,29 (. ) Euro 105,11 Euro 105,11 Euro 105,il (. ) valore partizione Euro 5. 595,44 Euro 5. 595,44 Euro 5. 595,44 (. ) n. 8 azioni Euro 285. 386,00 Euro 285. 386,00 Euro 285. 386,00 Nota: Le partecipazioni non ebbero a distribuire dividendi ma ebbero a capitalizzare i risultati di gestione. Sulla base della residuale situazione patrimoniale la ricorrente ha dato prova di aver provveduto ad effettuare dichiarazioni integrative, limitatamente alla redditività delle disponibilità liquide, per gli anni 2004/2006, in applicazione della normativa di cui al D. P. R. 322/98. Il mancato versamento dell’imposta, in correlazione alle dichiarazioni integrative, non inficia il rispetto dell’art. 2, c. 8 del D. P. R. 322/98, così come sostituito dal D. P. R. 7/12/2001, n. 435, poiché all’Amministrazione finanziaria è dato l’onere di provvedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo. Le altre questioni debbono necessariamente ritenersi assorbite.

Le spese di giudizio, di cui al 1 – comma dell’art. 15 del D. Lgs. 546 del 31. 12. 92, per la particolarità e complessità della materia trarranno compensate.

P. Q. M. La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.  

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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