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mercoledì 27 Marzo 2024

Spese dei professionisti per alberghi/ristoranti: come fare per detrarre fino al 100% i costi per meeting, cene e pernottamenti di lavoro? Le istruzioni operative

I professionisti al pari delle imprese possono conseguire un notevole risparmio d’imposta sui costi sostenuti per pernottamento/soggiorno, meeting, pranzi/cene di lavoro, convegni e aggiornamento professionale presso alberghi e ristoranti, arrivando persino ad azzerarne il carico tributario. Con questa guida operativa illustriamo come ottenere il bonus fiscale per le varie tipologie di spese del settore, specificando nel dettaglio le istruzioni pratiche da seguire per non commettere errori.  

I professionisti, al pari delle imprese, possono conseguire un notevole risparmio d’imposta sui costi sostenuti per pernottamento/soggiorno, meeting, pranzi/cene di lavoro, convegni e aggiornamento professionale presso alberghi e ristoranti, arrivando persino ad azzerarne il carico tributario. Di qui la prassi recentemente consolidatasi nelle aziende e studi professionali di concedere generosamente gli “Employee Benefits”: soggiorni in albergo regalati ai dipendenti!

Tipologie di spesa

Occorre in primis catalogare le spese in questione in tre diverse categorie, per poter individuarne nello specifico la deducibilità e detraibilità nei vari casi e per ciascuna tipologia di contribuente:

1) spese per alberghi e ristoranti per somministrazioni di bevande e alimenti e trasferte;

2) spese per alberghi e ristoranti sostenute per la partecipazione a convegni o corsi di aggiornamento professionale;

3) spese per alberghi e ristoranti assimilabili alle spese di rappresentanza.

1) SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE, ALIMENTI, TRASFERTE

A) Professionisti in regime ordinario

Detraibilità delle spese per alberghi e ristoranti  

La detraibilità Iva delle spese sostenute dai professionisti per ristoranti e alberghi nel 2017 è consentita  per un importo pari al 100% del costo sostenuto, a condizione che sussistano i seguenti requisiti: 

inerenza allo svolgimento dell’attività;
documentazione esclusivamente da fattura.

N. B. La documentazione della spesa con ricevuta fiscale non consente di usufruire del beneficio fiscale.

Deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti

a) In applicazione del comma 5 dell’articolo 54 TUIR la percentuale di deducibilità massima è fissata al 75% ed in ogni caso, per un importo massimo pari al 2% del fatturato (Plafond di deducibilità);

b) le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto, acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Istruzioni  

Punto a)

Se il 75% delle spese è minore o uguale del 2% dei compensi, si deduce il 75% delle spese per alberghi e ristoranti;
Se invece il 75% delle spese è maggiore del 2% dei compensi→ si deduce un importo pari al 2% dei compensi.

Per calcolare l’importo dei compensi occorre sommare:

i compensi effettivamente percepiti;
gli interessi di mora e dilazione;
i proventi sostitutivi di reddito;
gli eventuali maggiori redditi dichiarati in seguito all’adeguamento ai parametri e agli studi di settore.

Punto b)

Le prestazioni che il committente imprenditore o professionista acquista direttamente per un altro professionista non sono compensi per il professionista beneficiario (novità del Dlgs 174/2014).

Tali spese sono integralmente deducibili, in quanto già comprese nel costo della prestazione a condizione che:

il committente riceve dall’albergatore o dal ristoratore la documentazione fiscale intestata a sé stesso ma con l’indicazione del professionista;
sono inerenti l’attività di impresa, arte o professione.

B) Professionisti e titolari di partita IVA in regime forfettario

A differenza di quanto previsto in relazione alle (preesistenti) partite IVA in regime dei minimi che godono della  deducibilità dal reddito del 50% del costo sostenuto per alberghi e ristoranti, purché documentato e inerente, se si aderisce al regime agevolato forfettario non si può usufruire di  alcuna  tipologia di deduzione in cambio di una decurtazione del reddito, fissata per i professionisti al 22% (viene, cioè, tassato il 78% dei compensi): in sintesi nessun beneficio fiscale per le spese di viaggio, alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande, né per quelle di carburante.

2) SPESE ALBERGHI E RISTORANTI PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI O CORSI DI AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE

Tali spese non rientrano nella categoria  di spese per alberghi e ristoranti in senso stretto quindi andranno applicate regole precise sulla detraibilità IVA e sulla deducibilità, così come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 53/E/2008 e cioè:

a) deducibilità al 50% del costo sostenuto;

N. B. Le eventuali spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione al convegno, congresso o corso di aggiornamento, possono essere dedotte al 50% preventivamente decurtate al 75%, calcolando cioè il 37,5% del costo effettivamente sostenuto.

b) in misura pari al 75%, nel limite del 2% dei compensi annui, se sostenute per attività professionale in trasferta;

c) in misura pari al 75%, nel limite dell’1% dei compensi annui, se sostenute per rappresentanza;

d) in misura pari al 75%, sul 50% del loro ammontare, se sostenute per partecipare a convegni, seminari e corsi.

SPESE ALBERGHI E RISTORANTI ASSIMILABILI ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA   

Le spese sostenute per alberghi e ristoranti, se assimilabili a tali spese possono essere dedotte nel rispetto del plafond di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza e determinato in base al reddito ex articolo 45 comma 5 TUIR per i professionisti ma le spese che eccedono la capienza del plafond non godono del beneficio fiscale.

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