Home AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI (L.54/2006) L’ESPERTO LEGALE RISPONDE

AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI (L.54/2006) L’ESPERTO LEGALE RISPONDE

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Sig. Chong: Buongiorno Avvocato Dong! Sono un piccolo commerciante cinese da tempo residente a Milano, nei pressi di via Sarpi. Ultimamente è accaduta una cosa non piacevole, poichè mi sono separato da mia moglie. Io e lei abbiamo avuto un figlio insieme, che ora ha sei anni. Volevo sapere se ci sono delle leggi che possano tutelare la sua serenità, permettendogli di continuare ad avere il più possibile un rapporto affettivo sia con me che con la mia ex moglie.   

Affidamento condiviso dei figli (L. 54/2006) L’Esperto Legale Risponde

Sig. Chong: Buongiorno Avvocato Dong! Sono un piccolo commerciante cinese da tempo residente a Milano, nei pressi di via Sarpi. Ultimamente è accaduta una cosa non piacevole, poichè mi sono separato da mia moglie. Io e lei abbiamo avuto un figlio insieme, che ora ha sei anni. Volevo sapere se ci sono delle leggi che possano tutelare la sua serenità, permettendogli di continuare ad avere il più possibile un rapporto affettivo sia con me che con la mia ex moglie.  

Avv. Dong: Buongiorno Sig. Chong! In effetti, la Legge 54/2006 è intervenuta a riformare la delicata materia dell’affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori. Tale riforma ha introdotto in Italia il principio della “bigenitorialità”, in base al quale il figlio minore, anche se i genitori si separano, conserva il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi, come dispone l’art. 155 comma 1 c. C.

Questo principio è diventato così importante che, ad esempio, in base all’art. 155 quater c. C. Il godimento della casa familiare è attribuito avuto riguardo in primis all’interesse dei figli. A tal proposito, la giurisprudenza afferma che l’assegnazione della casa ad uno dei coniugi è subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori (Cassazione Civile n. 1545/2006).

Tornando all’argomento principale, un aspetto importante dell’affidamento condiviso è dato innanzitutto dal mantenimento della prole. L’art. 155 comma 4 c. C. A tal proposito stabilisce che, salvo diversi accordi liberamente stabiliti dai genitori, ciascuno di loro provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Se del caso, il giudice può stabilire il pagamento di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando, fra gli altri parametri, le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori.

Inoltre, il giudice ha anche un potere molto invasivo, oltre a quello appena illustrato; se le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente accurate e documentate, infatti, il giudice dispone un accertamento di polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Comunque, per concludere, i genitori hanno diritto di chiedere in ogni momento la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo (art. 155 ter c. C. ).  

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.  

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