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mercoledì 27 Marzo 2024

Unico 2019: Decreto crescita convertito ufficiale la proroga al 30 settembre per il versamento delle imposte

Il 27 giugno, il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D. L. 34/2019. Ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini senza maggiorazione per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

Il 27 giugno, il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D. L. 34/2019.

Ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini senza maggiorazione per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

In allegato alla presente mail, inviamo elenco delle spese deducibili dal redditi che potete produrre come persone fisiche, per le quali le dichiarazioni saranno lavorate tutte entro il 20. 07.

Per tutti i soggetti titolari di partita iva, bilanci e dichiarativi saranno depositati e lavorati nel mese di luglio, con data versamento delle imposte senza maggiorazione al 30. 09. 2019.

 

Sintesi delle novità introdotte dal decreto crescita:

sono stati riaperti i termini fino al 31 luglio per aderire alla rottamazione-ter delle cartelle (per i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017) e al saldo e stralcio;
è stata introdotta la possibilità, per i contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a decorrere dal 1° gennaio 2020, di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità,
è stato esteso a tutti i registri contabili, aggiornati con sistemi elettronici, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente (attualmente previsto per i soli registri Iva),
è stato spostato il termine di presentazione della dichiarazione Imu/Tasi dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo,
sono state modificate le disposizioni in materia di controllo formale, vietando all’Amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, come ad esempio i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata,
è stata prevista la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse

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