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giovedì 28 Marzo 2024

Se l’accertamento con adesione fallisce, il contribuente potrà prestare acquiescenza? Il caso pratico

Tizio, a seguito della notifica di un avviso di accertamento,  propone istanza di accertamento con adesione ma, nell’impossibilità di definire un accordo con l’agenzia delle Entrate, viene emesso un verbale negativo. Tizio, per far valere le proprie ragioni verso il Fisco, dovrà presentare ricorso tributario oppure potrà  avvalersi dello strumento dell’acquiescenza,  potendo così ottenere  la riduzione delle sanzioni senza sobbarcarsi i costi del contenzioso tributario?
 

Il caso

Tizio, a seguito della notifica di un avviso di accertamento,  propone istanza di accertamento con adesione ma, nell’impossibilità di definire un accordo con l’agenzia delle Entrate, viene emesso un verbale negativo.

Quesito

Tizio, per far valere le proprie ragioni verso il Fisco, dovrà presentare ricorso tributario oppure potrà  avvalersi dello strumento dell’acquiescenza,  potendo così ottenere  la riduzione delle sanzioni senza sobbarcarsi i costi del contenzioso tributario?

Agenzia  delle Entrate e Cassazione Tributaria a confronto

A)    Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/2012, al contribuente è consentito presentare domanda di adesione, beneficiare della proroga del termine di 90 giorni e in un secondo momento, qualora non si raggiunga un accordo, fruire (entro il termine per il ricorso, compresa la sospensione) della riduzione  delle sanzioni a 1/3.

Quindi secondo l’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria, il contribuente potrà, nell’ipotesi di esito non positivo dell’accertamento con adesione, prestare acquiescenza fruendo comunque dell’alleggerimento del carico sanzionatorio.

B)    La Corte di Cassazione Tributaria con la sentenza n. 12006/15 ha definitivamente precisato l’alternatività degli strumenti fornendo una puntuale disamina della diversa natura e finalità delle norme istitutive di questi, richiamando anche un precedente orientamento (Cass. 1839/2010) in cui veniva affermato che: “in tema di accertamento per adesione, il D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6 consente al contribuente di chiedere all’Ufficio la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione, ma la scelta di invitarlo ad aderire alla definizione transattiva e di fissarne il contenuto è riservata all’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, qualora la stessa ritenga di non addivenire all’accordo, non spetta la riduzione delle sanzioni” .

In particolare,  la Suprema Corte ha statuito che :

a)      con l’istanza di accertamento con adesione il contribuente non presta affatto acquiescenza rispetto alla pretesa fiscale, sicché gli viene consentito, in caso di mancato accordo con l’Ufficio, di contestarla successivamente, perdendo ovviamente il beneficio della riduzione delle sanzioni.  

b)      con l’istituto della c. D. Acquiescenza, disciplinato dall’art. 15 D. Lgs. N. 218/97, viene consentita al contribuente la possibilità di prestare completa acquiescenza agli addebiti riportati nell’atto impositivo ricevuto, conseguentemente rinunciando espressamente alla facoltà di proporre ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria e ad  avvalersi della procedura di accertamento con adesione,  ottenendo in tal modo la riduzione della sanzione ad un terzo  ex L. N. 220/10.

Tornando al quesito posto dunque, se applichiamo il ragionamento della Cassazione, nettamente in contrasto rispetto alla posizione dell’ADE, in seguito alla procedura di adesione, esperita infruttuosamente dal contribuente, non sarà possibile definire l’avviso di accertamento con il pagamento ridotto delle sanzioni ex art. 17, co. 2, D. Lgs. N. 472/97 cioè prestando acquiescenza.

 

Si sollecita sul punto un chiarimento omogeneo dell’Amministrazione Finanziaria, diretto a sciogliere in modo definitivo la contrapposizione tra i due orientamenti e assumere una posizione certa sul seguente quesito: “se fallisce la  definizione con adesione dell’ accertamento, il contribuente a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla proposizione della domanda, momento dal quale scattano 60 giorni di tempo per ricorrere al Giudice tributario, potrà o no  definire l’accertamento con le sanzioni ridotte a mezzo acquiescenza, evitando così di  presentare ricorso tributario? “

 

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