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mercoledì 27 Marzo 2024

CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 NAZIONALE

La Cassa integrazione ordinaria è un trattamento ordinario di integrazione salariale e si applica alle aziende industriali in caso di contrazione o sospensione dell’attività produttiva dipendente da situazioni aziendali o situazioni temporanee di mercato.

La Cassa integrazione ordinaria è un trattamento ordinario di integrazione salariale e si applica alle aziende industriali in caso di contrazione o sospensione dell’attività produttiva dipendente da situazioni aziendali o situazioni temporanee di mercato.

Possono fare domanda alla CIGO con causale “COVID-19 nazionale”:

·      imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

·      cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali;

·      imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

·      cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

·      imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

·      imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

·      imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

·      imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

·      imprese addette all’armamento ferroviario;

·      imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

·      imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini.

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.

Le aziende non devono fornire alcuna prova sulla transitorietà dell’evento e sulla ripresa dell’attività lavorativa. Inoltre, non devono dimostrare l’esistenza del requisito di non imputabilità dell’evento all’imprenditore o ai lavoratori. Di conseguenza, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari. Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Le novità: Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali, infatti non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e non si tiene conto dei limiti previsti dalla normativa originaria, quali:

·      limite delle 52 settimane nel biennio mobile;

·      limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;

·      limite di 1/3 delle ore lavorabili;

·      i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;

·      non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di Cassa integrazione guadagni straordinaria e accedere alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.

Erogazione della prestazione: Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.

I Beneficiari della Cassa integrazione in deroga sono tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico, idatori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà e i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

Requisiti: Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro, mentre per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:

·      il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”;

·      la lista dei beneficiari.

Modalità di pagamento Esclusivamente pagamento diretto e il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”.

Per informazioni ed assistenza invia mail a  RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

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