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mercoledì 27 Marzo 2024

ASSEGNO SOCIALE: DI COSA SI TRATTA E COME FARE DOMANDA

L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.  Dal 1° gennaio 1996, l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.  Dal 1° gennaio 1996, l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

L’assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, agli stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

DECORRENZA E DURATA: Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.  Inoltre, il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente.  

QUANTO SPETTA: L’importo dell’assegno per il 2020 è pari a 459,83 euro per 13 mensilità. Il limite di reddito è pari a 5. 977,79 euro annui e 11. 955,58 euro, se il soggetto è coniugato.

Hanno diritto all’assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.

Hanno diritto all’assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

L’assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

DECADENZA: L’assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. L’assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono verificati ogni anno.

Non è reversibile ai familiari superstiti e non può essere erogato all’estero. Se il soggiorno all’estero del titolare dura più di 30 giorni, l’assegno verrà sospeso. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

REQUISITI: A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ottenere l’assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

67 anni di età;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Inoltre, i cittadini stranieri comunitari devono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per l’attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
i redditi esenti da imposta;
i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc. ;
i redditi di terreni e fabbricati;
le pensioni di guerra;
le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Ai fini dell’attribuzione non si computano:

i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
il reddito della casa di abitazione;
le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.  

DOMANDA: La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, al cui interno è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione.

In alternativa, si può fare la domanda tramite il contact center o mediante enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

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