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giovedì 28 Marzo 2024

L’ assegno di ricollocazione

L’assegno individuale di ricollocazione (AIR)  è uno strumento che ha la funzione di sostegno al reddito inserito all’interno delle misure di politica attiva attualmente esistenti in Italia ed introdotto ad opera dell’art. 23 del d. Lgs n. 150 del 2015.

Uno degli obiettivi del legislatore nell’introdurre tale assegno, è quello di far sì che i Servizi per l’ Impiego, si adoperino nel seguire il soggetto disoccupato che ha bisogno di aiuto nella ricerca di un’altra occupazione.

L’ ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

 

Data l’ attivazione del portale telematico dell’ ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) si può concretamente parlare di assegno di ricollocazione.

L’assegno individuale di ricollocazione (AIR)  è uno strumento che ha la funzione di sostegno al reddito inserito all’interno delle misure di politica attiva attualmente esistenti in Italia ed introdotto ad opera dell’art. 23 del d. Lgs n. 150 del 2015.

Uno degli obiettivi del legislatore nell’introdurre tale assegno, è quello di far sì che i Servizi per l’ Impiego, si adoperino nel seguire il soggetto disoccupato che ha bisogno di aiuto nella ricerca di un’altra occupazione.

Prima, al posto dell’assegno di ricollocazione, era previsto il  contratto di ricollocazione, disciplinato dall’art. 17 del d. Lgs n. 22 del 2015, in seguito abrogato dall’art.   34 comma primo lettera i) del d. Lgs n. 150 del 2015.

Destinatari dell’assegno di ricollocazione

Destinatari dell’assegno individuale di ricollocazione sono soltanto quei soggetti disoccupati da oltre4 mesi e che percepiscono l’indennità di NASPI.

Tale misura riguarda i soggetti licenziati dal mese di Settembre 2015 e, soltanto nel caso in cui i soggetti interessati ne facciano richiesta, l’assegno individuale di ricollocazione può essere riconosciuto.

La domanda dell’assegno da parte del soggetto disoccupato, deve essere effettuata generalmente, al Centro per l’ Impiego presso il quale è avvenuta la stipula del patto di servizio personalizzato ai sensi dell’art. 20 comma 1 del d. Lgs n. 150 del 2015.

Nell’eventualità in cui il Centro per l’ Impiego non si dovesse attivare a riguardo, il soggetto interessato, può effettuare richiesta telematicamente, richiedendo infatti l’assegno di ricollocazione direttamente all’ ANPAL, dopo aver ottenuto le credenziali per poter accedere alla procedura di profilazione.

Pertanto, dopo l’iscrizione al portale nazionale e dopo la conferma dello stato di disoccupazione attraverso la stipulazione del patto di servizio, avviene la profilazione del soggetto destinatario dell’assegno di ricollocazione, la quale può essere effettuata appunto o dai Centri per l’ Impiego, oppure dall’ ANPAL, nell’ipotesi in cui i primi non si siano attivati in merito.

In seguito a ciò, all’ interessato può essere rilasciato l’assegno.

 

Utilizzo, durata e valore dell’assegno

Entro i 2 mesi successivi al momento in cui gli viene rilasciato l’assegno individuale di ricollocazione, il soggetto disoccupato sceglie il Centro per l’ Impiego o l’operatore accreditato presso il quale spendere l’assegno stesso. Ciò a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito.

Dunque l’assegno può essere speso dal disoccupato, per l’ottenimento di un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un nuovo lavoro, presso i Centri per l’ Impiego o presso i soggetti privati accreditati dall’ ANPAL.

La durata dell’assegno è di 6 mesi, ma vi può essere una proroga di altri 6 mesi, se l’intero ammontare non viene consumato.

Il valore dell’assegno di ricollocazione varia a seconda della classe di profilazione del soggetto destinatario dell’assegno.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF  e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

Ad ogni modo, l’ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione è definito con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ ANPAL, previa approvazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed esso potrà essere intascato soltanto in caso di effettiva rioccupazione del soggetto destinatario della misura, che potrà avvenire con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato  che abbia una durata pari ad almeno sei mesi ( che vengono ridotti ad un numero di tre se si fa riferimento alle regioni del Mezzogiorno), oppure ancora con contratto part-time (con percentuale che sia almeno pari al 50%).

Il compenso ha comunque valore proporzionale alla tipologia di contratto che sarà eventualmente firmato dal soggetto disoccupato.

Giova precisare però, che ai fini del rilascio dell’assegno occorre tener conto delle disponibilità assegnate per la Regione o per la Provincia autonoma in cui risiede il soggetto disoccupato, valutando le risorse individuate nell’ambito del “Fondo per le Politiche Attive del Lavoro”.

Quando viene richiesto il servizio di assistenza alla ricollocazione, viene sospeso, per il periodo pari alla sua durata, il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato onde evitare una sovrapposizione di misure di politica attiva che possono riguardare anche operatori pubblici o privati diversi.

 L’assistenza intensiva 

Nel servizio di assistenza alla ricollocazione, devono essere inclusi:

L’ affiancamento di un tutor al soggetto disoccupato;
Il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti  nell’area stessa;
L’assunzione dell’onere del soggetto disoccupato di svolgere le attività individuate dal tutor;
L’assunzione dell’onere del soggetto disoccupato di accettare l’offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni e possibilità effettive, in rapporto a quelle che sono le condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento, nonché al periodo di disoccupazione;
L’obbligo per il soggetto erogatore del servizio, di comunicare al Centro per l’ Impiego e all’ ANPAL, l’eventuale rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività, o di una offerta di lavoro congrua, al fine della irrogazione di sanzioni di cui all’art. 21 commi 7 e 8 del d. Lgs n. 150/2015;
La sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale cessazione del rapporto entro il termine di sei mesi.

Il soggetto interessato deve svolgere tutte le attività concordate con il tutor nel programma fatto appositamente per lui dopo aver sostenuto una sorta di colloquio che deve essere tenuto o con l’operatore privato o con il Centro per l’ Impiego, in base alla scelta che viene effettuata.

Il soggetto erogatore del servizio, deve riferire all’ ANPAL e al Centro per l’ impiego, l’eventuale rifiuto ingiustificato del disoccupato a svolgere le attività indicate dal tutor o l’eventuale rifiuto di un’offerta di lavoro congrua, al fine di poter irrogare le sanzioni previste a riguardo.

Affinchè l’assegno di ricollocazione sia finanziato dal Fondo Politiche Attive del Lavoro, nei casi in cui, il lavoratore dovesse essere assunto a tempo pieno ed indeterminato, l’ INPS versa all’ ANPAL il 30% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, in caso di fruizione della NASPI.

Monitoraggio dell’ ANPAL

L’art. 23 del d. Lgs n. 150/2015, al comma 8, individua le modalità attraverso cui l’ ANPAL deve controllare e valutare i risultati occupazionali raggiunti dai soggetti che erogano il servizio.

A tal proposito proprio l’ ANPAL ha previsto l’istituzione di un sistema informatico al quale i Centri per l’ Impiego ed i soggetti accreditati devono conferire le notizie relative alle richieste, all’utilizzo ed all’esito del servizio. Gli esiti della valutazione vengono resi pubblici e distribuiti ai Centri per l’ Impiego.

La stessa ANPAL segnala poi agli appositi soggetti, gli eventuali elementi di criticità riscontrati durante la fase di valutazione al fine di compiere le azioni correttive, e applicare le dovute sanzioni, decorso un anno dalla segnalazione di tali criticità, revocando la possibilità di operare con lo strumento dell’assegno di ricollocazione, nel caso in cui non si sia posto rimedio agli errori.

 

Avv. Giovanni Di Corrado

Consulente del Lavoro

 

 

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