17 C
Rome
giovedì 28 Marzo 2024

Acquisto e cessione di opere d’arte da parte di aziende : come vanno contabilizzate in bilancio e quando generano reddito d’impresa ?

Se un’impresa acquista o vende opere d’arte, come dovrà inserire in Bilancio le stesse e, soprattutto, le relative spese e i guadagni rileveranno ai fini deducibilità e della imponibilità fiscale come redditi d’impresa? Se si quando?

La materia relativa all’acquisto e alla vendita degli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione non risulta disciplinata da norme specifiche in ambito di redditi d’impresa, pertanto occorrerà procedere ad una ricostruzione dei principi applicabili attraverso le regole generali sull’imponibilità e la deducibilità dei componenti di reddito.

Collocazione in bilancio delle opere artistiche

Al fine di comprendere la contabilizzazione in bilancio dei beni in esame, malgrado la mancanza di espressi riferimenti in merito, occorrerà distinguere tra:

imprese che commercializzano le opere d’arte come attività prevalente/principale : in tal caso i beni artistici rientreranno nella valutazione delle rimanenze di magazzino, come beni merce la cui compravendita rappresenta l’attività principale dell’impresa e ai fini della valorizzazione sarà applicato il criterio relativo al costo specifico d’acquisto (costo storico)

imprese che detengono tali beni a scopo di trarne le pertinenti utilità nel lungo periodo cioè dispongono di tali beni in funzione della rappresentanza, lustro e all’importanza che tali risorse sono suscettibili di conferire nei luoghi di allocazione: qui, difettando l’attività tecnica commerciale di compravendita di tali opere, le stesse saranno indicate in bilancio tra le immobilizzazioni non ammortizzabili perché, al contrario di ciò che presuppone un piano di ammortamento, l’opera incrementa il suo valore con il passare del tempo in relazione alla sua unicità, alla notorietà dell’artista, a ritocchi di restauro e simili.

NB Ai fini della corretta rappresentazione contabile occorre allocare tali immobilizzazioni in modo specifico sotto una voce aggiuntiva, inserita in applicazione dell’art 2423-ter all’interno della struttura dei documenti che compongono il bilancio.

Acquisto di opere d’arte e reddito d’impresa

La questione relativa alla deducibilità dei costi di acquisizione degli oggetti d’arte non è stata risolta ancora in modo univoco in punto di reddito d’impresa. Occorrerà riprendere la precedente distinzione e quindi:

impresa che commercializza opere d’arte come attività principale: le relative spese d’acquisto saranno iscritte tra le rimanenze come bene merce e concorreranno alla formazione del reddito d’impresa ex art 92 del TUIR rilevando nell’esercizio come variazione di quelle finali rispetto a quelle iniziali

impresa che non commercializza le opere d’arte come attività d’impresa: è qui che trattamento fiscale risulta non lineare In tale ipotesi per valutare la deducibilità dei costi delle opere d’arte, occorrerà verificare in primis il requisito dell’inerenza richiesto dall’art. 109 TUIR sulla base della natura del bene e del rapporto tra l’ammontare del costo storico e del volume d’affari dell’attività concretamente esercitata. Inoltre come sopra anticipato , data la particolare tipologia di beni, non potrà trovare applicazione l’ art 2426 n 2) Codice Civile ( cespite non ammortizzabile)

NB ciò trova conferma in quanto asserito dal Comitato Consultivo per le norme antielusione del 14 ottobre 2005, n. 29 : “l’acquisto di una scultura di ingente valore da adibire ad arredo di un immobile non costituisce un bene ammortizzabile e il relativo costo non può essere quindi dedotto ex art. 102 Tuir. ” Tale soluzione trova un granitico supporto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione con la sentenza del 13 ottobre 2006, n. 22021 in relazione all’acquisto di quadri da parte di un albergo come arredo per i propri ambienti.

Tuttavia lo stesso comitato consultivo per le norme antielusione, con il successivo parere del 5 maggio 2008, n. 8, si è espresso in favore dell’ammortamento dell’acquisto di un’opera d’arte.

In realtà non si tratta di pareri contraddittori perché, secondo la prevalente dottrina formatasi sul punto, il criterio da seguire per l’ammortamento di opere d’arte acquistate in regime d’impresa, varia in relazione al valore artistico del bene.

Gli oggetti d’arte con moderato valore artistico valutabili come semplici arredi sarebbero ammortizzabili e deducibili dal reddito d’impresa;

Le opere d’arte caratterizzate da ingente valore artistico non sono ammortizzabili;

Le spese sostenute per l’acquisto di opere d’arte costituirebbero spese di rappresentanza (Circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009) solo se contraddistinte da finalità tipicamente promozionali, collegate a generare un ritorno economico.

Vendita di opere d’arte da parte dell’impresa

Anche al fine di inquadrare il trattamento fiscale delle cessioni di opere artistiche da parte dell’impresa occorre focalizzare la distinzione tra quelle che sono oggetto di attività d’impresa e quelle che non lo sono :

  • commercializzazione come attività d’impresa principale la cessione di tali beni produrrà ricavi ex art. 85 co. 1 del Tuir.
  • scambio di opere d’arte come attività non imprenditoriale: la cessione di tali beni in questo caso, genererà plusvalenze imponibili ex art. 86 co. 1 del Tuir (o minusvalenze deducibili). Determinate come differenza tra prezzo di vendita dell’opera d’arte, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato dei beni medesimi.

NB Se i beni siano posseduti da minimo tre esercizi, sarà possibile frazionare la plusvalenza in un massimo di cinque esercizi.

Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra progettualità d’impresa,

Contattateci subito al numero verde 800.19.27.52 !

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI

Abbiamo tutte le risorse necessarie per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
Non esitare, contatta i nostri professionisti oggi stesso per vedere come possiamo aiutarti.
Oppure scrivici all'email info@commercialista.it

Iscriviti alla Newsletter

Privacy

Focus Approfondimenti

Altri Articoli