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giovedì 28 Marzo 2024

PUNTI PREMIO DI CONCORSI FEDELTÀ TRA SOCIETÀ PARTNER: ESENTE DA IVA LE RELATIVE CESSIONI

ALFA S. P. A. Rappresenta che, nell’ambito della propria attività X, ha posto in essere un’operazione a premio denominata “Y”. Secondo  quanto  stabilito  dal  relativo  Regolamento,  il  programma  di fedeltà consiste nell’assegnazione ai clienti che partecipano all’iniziativa di punti maturati attraverso l’utilizzo di propri prodotti e servizi.  

punti premio di concorsi fedeltà tra società partner:  esente da IVA le relative cessioni

Con  istanza  d’interpello presentata  in  data  18  luglio  2012  da  ALFA S. P. A. , con sede in … , è stato esposto il seguente quesito.   

Quesito   

ALFA S. P. A. Rappresenta che, nell’ambito della propria attività X, ha posto in essere un’operazione a premio denominata “Y”. Secondo  quanto  stabilito  dal  relativo  Regolamento,  il  programma  di fedeltà consiste nell’assegnazione ai clienti che partecipano all’iniziativa di punti maturati attraverso l’utilizzo di propri prodotti e servizi.

I clienti, in virtù dei punti accumulati, possono scegliere un premio all’interno di un apposito catalogo, nel quale, oltre a premi immediatamente fruibili, sono presenti anche punti di altre manifestazioni a premio, analoghe a quella promossa dall’istante, indette da società partner della stessa.

In pratica, i punti della società istante e delle società partner potranno essere reciprocamente convertiti in base ad un preciso “rapporto di cambio” contrattualmente previsto.

Gli accordi tra le varie società prevedono, altresì, che, qualora il cliente di una società richieda come premio i punti di un altro concorso, detta società debba versare un corrispettivo per ciascun punto ricevuto.  

Il trasferimento dei punti tra le varie società partecipanti, per la successiva assegnazione ai clienti, avviene quindi a titolo oneroso. La società istante chiede quale sia il corretto trattamento, ai fini dell’IVA, del corrispettivo pattuito per il trasferimento dei punti e se, relativamente alle somme corrisposte per l’acquisto dei punti, occorra versare l’imposta sostitutiva del 20%, prevista per le manifestazioni a premio dall’articolo 19, comma 8, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, o, in alternativa, rendere indetraibile l’IVA eventualmente dovuta per l’acquisto del premio.   

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente   

L’istante ritiene che i punti trasferibili tra un’iniziativa e l’altra costituiscano “premi” ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del DPR 26 ottobre 2001, n. 430.   La citata disposizione stabilisce che “I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all’articolo 2002  del  codice  civile,  suscettibili  di  valutazione  economica  (. )  escluso  il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. ”.  

Ad avviso dell’istante, sebbene tali punti non possano essere qualificati come documenti di legittimazione, nel senso ad essi attribuito dall’articolo 2002 del codice civile (che li individua come quelli “. Che servono solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle  forme  proprie  della  cessione”), e  la  cui  circolazione non assumerebbe rilevanza ai fini IVA (come confermato nella risoluzione n. 21/E del  22  febbraio  2011),  è  vero  anche  che  gli  stessi  non  sono  nemmeno riconducibili ad una delle ipotesi di esclusione citate nello stesso articolo 4.   Secondo l’istante, rileva, ai fini della qualificazione dei punti come “premi” la circostanza che gli stessi, conformemente al dato testuale della norma, sono suscettibili di valutazione economica. Infatti, per il trasferimento dei punti, ciascuna società riceve dall’altra società un corrispettivo unitario. Per tale ragione, in relazione al valore di acquisto dei punti dalle altre società  partner,  la  società  ritiene  di  essere  obbligata  a  versare  l’imposta sostitutiva del 20 per cento prevista dall’articolo 19, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (così come chiarito con le circolari n. 335/E del 31 dicembre 1997, n. 89/E del 24 marzo 1998 e n. 32/E del 12 aprile 2002).

Per quanto concerne, invece, il corrispettivo percepito per il trasferimento dei propri punti, nel presupposto che i punti non possano essere considerati titoli rappresentativi di merci, l’istante ritiene che lo stesso sia esente da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 4), del DPR n. 633 del 1972.  

 Parere dell’Agenzia delle entrate   

Da quanto rappresentato nell’istanza, i punti che una società acquista da un’altra società partner al fine di poterli elargire ai propri clienti a seguito del raggiungimento di  un  certo  numero  di  punti  relativi  alla  propria  iniziativa, costituiscono un vero e proprio premio, presente nel catalogo. Ai  fini  dell’IVA, come  già  chiarito con  la  risoluzione n.   3/E  del  20 gennaio 2000, ove era stato esaminato un caso analogo a quello prospettato nell’istanza, il corrispettivo percepito dalla società che trasferisce i punti alla società partner, è esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, n. 4), del DPR n. 633 del 1972, in quanto trattasi di compenso concernente operazioni relative a titoli similari a quelli non rappresentativi di merci.

Ciò  nel  presupposto che  i  punti  ceduti  hanno  l’esclusiva funzione di attribuire ai destinatari la possibilità di partecipare alla manifestazione, e che non  tutti i partecipanti riescono a completare il programma di raccolta punti e ad ottenere il premio.

Preso atto che i punti trasferibili da un concorso ad un altro sono classificabili come premi, si osserva che l’articolo 19, comma 6, della legge n. 449 del 1997, prevede che i premi “possono consistere, soltanto in beni o servizi assoggettati ad IVA all’atto dell’acquisto o  dell’importazione”. Il  successivo comma  8  dispone,  altresì,  che    “a  premi  consistenti  in  beni  e  servizi  non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento” (cfr. Circolare n. 335/E del 31 dicembre 1997). Con la circolare n. 89/E del 24 marzo 1998 è stato chiarito, altresì, che tra le  operazioni  non  imponibili, per  le  quali  deve  essere  corrisposta l’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 19, comma 8, della legge n. 449 del 1997, sono da comprendere “anche quelle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che per un qualunque motivo non sono state assoggettate all’imposta sul valore aggiunto e quindi anche quelle non rilevanti o esenti”. Ciò significa che essendo l’acquisto dei punti, come già chiarito, un’operazione esente da IVA, l’acquirente dovrà versare un’imposta sostitutiva pari al 20 per cento del valore dei premi stessi. Ovviamente, ai fini IVA, nessuna rilevanza assumerà l’assegnazione del premio ai clienti partecipanti all’iniziativa.

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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