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mercoledì 27 Marzo 2024

Lo sgravio contributivo per le assunzioni degli apprendisti

La legge di conversione del decreto Ristori prevede il riconoscimento, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari od inferiore a 9, di uno.

 

Lo sgravio contributivo per le assunzioni di apprendisti

Approvato un emendamento al “Decreto Ristori” in merito alla proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell’esonero contributivo per le assunzioni di apprendistati di primo livello nelle aziende fino a 9 dipendenti.

La legge di conversione del decreto Ristori prevede il riconoscimento, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari od inferiore a 9, di uno sgravio totale della contribuzione dovuta per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2021, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

 

Il contratto di apprendistato di primo livello

Il contratto di apprendistato di primo livello si rivolge ai giovani che si trovano ancora all’interno del circuito scolastico, favorendo tramite un piano formativo realizzato in parte in azienda e in parte a scuola, l’opportunità di conseguire uno dei titoli di studio della formazione secondaria, maturando contemporaneamente un’esperienza lavorativa in azienda.

Il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato in tutti i settori di attività a condizione che gli apprendisti abbiamo tra i 15 e i 25 anni; lo scopo del contatto è il conseguimento della formazione secondaria:

·         qualifica e diploma professionale;

·         diploma di istruzione secondaria superiore;

·         certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

La durata del contratto varia in base alla qualifica o al diploma da conseguire ma in ogni caso non può essere inferiore a 6 mesi o superiore a 3 anni (4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale).

Il contratto di apprendistato di primo livello può essere prorogato fino ad un anno per consolidare le competenze tecnico-professionali e specialistiche, necessarie anche per conseguire il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) o per conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore; può essere prorogato anche nel caso in cui al termine del percorso di studi l’apprendista non ha conseguito il titolo.

Alla fine del contratto, una volta conseguito il titolo, c’è la possibilità di trasformare il contratto in apprendistato di primo livello in un apprendistato professionalizzante ai fini dell’acquisizione della qualificazione professionale ai fini contrattuali.

La legge di bilancio 2018, ha prorogato gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato di primo livello, introdotti in via sperimentale dall’articolo 32 del D. Lgs n. 150/2015 in vigore dal 24 settembre 2015.

L’aliquota contributiva ordinaria, attualmente in vigore in riferimento a questa tipologia di contratto di apprendistato è pari:

–          All’1,5 % per il 1°anno, al 3% per il 2° anno e al 5% per il 3° anno per le aziende fino a 9 dipendenti;

–          Al 5% per le aziende con più di 9 dipendenti.

E’ prevista inoltre l’esenzione dal pagamento del contributo NASPI dell’1,31 % e del contributo di formazione continua pari allo 0,30 % (fondi interprofessionali) così come l’esenzione del pagamento del ticket di licenziamento.

La disciplina attualmente in vigore prevede lo sgravio totale della contribuzione per aziende che occupano fino a 9 dipendenti fino ad un massimo di € 3. 000,00 su base annua, per un periodo di 36 mesi riservato ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato gli studenti under 30 che hanno svolto l’apprendistato di 1° livello.

Per usufruire di tale agevolazione post apprendistato è necessario che l’assunzione avvenga entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.

Secondo quanto previsto dall’articolo 11 bis del disegno di legge di conversione in legge del decreto Ristori, a partire dal 2021 lo sgravio contributivo sarà pari al 100% dei contributi totali dovuti dal datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori non superiore a 9; l’aliquota di contribuzione INPS, ordinariamente pari al 10% viene quindi azzerata per i primi tre anni di contratto ,mentre dal quarto anno in poi torna ad applicarsi la contribuzione ordinaria che prevede un’aliquota del 5%.

Nel computo della soglia dimensionale vanno considerati tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio e i lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza con l’esclusione dei sostituti qualora assunti.

 

I lavoratori a tempo parziale

I lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota, quelli con contratto a termine in proporzione al periodo di lavoro dedotto in contratto, mentre i lavoratori intermittenti in relazione alle giornate prestate nel semestre precedente.

Sono esclusi invece dal computo:

–          gli apprendisti;

–          i lavoratori somministrati;

–          i dipendenti assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge 223/1991.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti di base:

-essere in regola con le norme sul de minimis (regolamento UE. N. 1407/2013);

-essere in regola con il DURC;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

– rispetto del diritto di precedenza;

– assunzione non derivante da un obbligo di legge o di contratto collettivo;

– nell’unità produttiva interessata all’assunzione non devono essere in corso sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro riguardanti lavoratori in possesso della stessa qualifica.

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