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lunedì 15 Aprile 2024

Liquidazione S.r.l, che fine fanno i debiti e i crediti?

“…si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.

Liquidazione S. R. L, che fine fanno i debiti e i crediti?

Una breve guida su come destreggiarsi a fonte della cancellazione di una società con pendenze

Crediti lasciati dalla società

Cosi come stabilito dalla Cassazione, sez. Unite Civili, 12 marzo 2013, n. 6070:

“…si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.

In caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, i crediti vengono trasferiti ai soci ma, come visto, se i crediti non vengono riportati nel bilancio finale di liquidazione, si presume che questi abbiano tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio, pertanto, avviene un’esclusione dei soci.

Debiti lasciati dalla società

La vita di una società non termina sempre al momento della cancellazione dal Registro delle Imprese. Infatti, deve essere sempre tenuta in considerazione la responsabilità patrimoniale dei soci della società cancellata per il pagamento delle imposte.

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza 19 aprile 2018, n. 9672. Ha fatto un cambio di rotta sul precedente orientamento stabilendo che i soci che chiudono la società rispondono dei debiti preesistenti non ancora pagati, come quelli derivanti da una cartella esattoriale, anche se non hanno percepito nulla dal bilancio di liquidazione. Sono responsabili gli ex soci anche della S. R. L della cartella di pagamento emessa prima dell’estinzione dell’ente, anche se non hanno percepito nulla in fase di liquidazione.

“2. 6. Come condivisibilmente osservato nei citati precedenti, poi, la circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto, non è dirimente neppure ai fini dell’interesse ad agire del Fisco creditore…La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti. ”

Responsabilità della società per i debiti tributari

La legge stabilisce quando un illecito è punibile con una sanzione amministrativa (c. D. “ammenda“) o penale (la multa o la reclusione).

Le sanzioni penali in ambito tributario possono scaturire sia da comportamenti illeciti, ma anche, nella maggior parte dei casi, dal superamento di determinate soglie di imposta evasa.

Per le società rispondono i rappresentanti legali (amministratori delegati, presidenti del CDA, ecc)

Il DL 26 ottobre 2019 n. 124 c. D. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”, ha riscritto il D. Lgs 10 marzo 2000, n, 74, in termini di sanzioni applicabili ai reati tributari.

Tra i principali reati tributari:

Omesso versamento di Iva

Sanzioni amministrativa

Per l’omesso o insufficiente versamento di IVA la sanzione è pari al 30% dell’importo non versato. Si applica a tutti i tipi di versamenti (saldi, acconti, liquidazioni mensili e trimestrali, da dichiarazione annuale etc) anche se l’importo non versato è definito a seguito di accertamento.

Sanzioni penali

Per l’omesso versamento IVA (articolo 10-ter), la soglia penale è di 250.000,00 euro.

La soglia è riferita all’IVA dovuta e non versata per ogni periodo di imposta. L’IVA è quella risultante dalla dichiarazione annuale.

Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Omesso versamento di ritenute di acconto

Sanzioni amministrativa

Chi non esegue in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto ad una sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto (art.  del DLgs. 471/97). La sanzione opera per tutte le ritenute, a titolo di acconto e di imposta.

Sanzioni penali

La soglia per l’omesso versamento di ritenute (articolo 10-bis) è di 150. 000,00 euro.

Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Sottrazione al pagamento delle imposte

Il comma 1, dell’articolo 11, riguarda il contribuente che si sottrae al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA. Ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad essi relative di importo complessivo superiore a 50. 000 euro.

Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 200. 000 (duecentomila) si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Omesso versamento di ritenute previdenziali.

Sanzioni amministrativa

Nel caso di omesso o ritardato versamento, entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti.

La sanzione così calcolata non può superare il 40% (cosiddetto tetto) dell’importo dei contributi dovuti.

Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.

Sanzioni penali

Attualmente si distingue, infatti, tra:

·   omessi versamenti di importo superiore a 10. 000,00 euro annui: tale condotta costituisce reato con sanzione penale della reclusione fino a tre anni oltre alla multa fino a 1. 032 euro;

·  omessi versamenti di importo non superiore a 10. 000,00 euro annui: tale condotta non costituisce più reato ma illecito amministrativo ed è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 10. 000,00 euro a 50. 000,00 euro.
Dunque, il datore di lavoro commette un vero e proprio reato solo quando l’importo delle ritenute non versate all’Inps è superiore a 10 mila euro annui.

Procedura scioglimento e liquidazione S. R. L

Tutt’oggi è possibile effettuare lo scioglimento e la messa in liquidazione di S. R. L e la nomina dei liquidatori mediante un semplice verbale di assemblea e senza il necessario intervento del notaio. Ciò è possibile solo in caso della presenza della causa di scioglimento c. D. “obbligatoria/legale” (ex art. 2484) accertata e dichiarata dagli amministratori, che non segua alcuna modifica dello statuto sociale, circostanza che renderebbe necessario l’intervento del notaio. Gli effetti dello scioglimento della società si determinano dal momento dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese della già menzionata dichiarazione accertativa degli amministratori. A conferma di quanto detto, un recente Parere del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) Prot. N. 94215 del 19/05/2014.

E’ ad oggi possibile rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio per il deposito nel Registro delle Imprese della dichiarazione degli amministratori dell’accertamento dell’intervenuta causa di scioglimento e per il deposito del verbale assembleare di liquidazione a cura degli amministratori stessi.

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