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giovedì 28 Marzo 2024

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: IVA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.

IVA SUI  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA NELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

 

Sulle  prestazioni di  servizi  relativi  a  interventi  di  manutenzione, ordinaria  e straordinaria, realizzati  su immobili  residenziali, è previsto un  regime  agevolato,  che  consiste  nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.

 

Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota  Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito  del contratto  di appalto.  

Tuttavia, qualora  l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica  ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore  della  prestazione considerato al netto  del valore  dei beni  stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo  complessivo della prestazione,  rappresentato dall’intero  corrispettivo  dovuto  dal committente, soltanto  il valore dei beni significativi.

I beni significativi sono stati espressamente  individuati  dal decreto  29 dicembre 1999. Si tratta di:

·        ascensori  e montacarichi

·        infissi esterni e interni

·        caldaie

·        video citofoni

·        apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria

·        sanitari e rubinetteria da bagni

·        impianti  di sicurezza

Su tali beni  l’aliquota  agevolata  del 10%  si applica  solo fino alla concorrenza della  differenza  tra il valore complessivo della prestazione e quello  dei beni significativi.

ESEMPIO

Costo totale dell’intervento 10. 000 euro, di cui:

·        per prestazione lavorativa 4. 000 euro

·        costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6. 000 euro

Su questi 6. 000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4. 000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10. 000 – 6. 000 = 4. 000).

Sul valore residuo (2. 000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 21%.

Per destinazione abitativa privata si intende  riferirsi alle abitazioni adibite a dimora  di privati. Non si può applicare l’Iva agevolata  al 10%:

·        ai materiali  o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello  che esegue  i lavori

·        ai materiali  o ai beni acquistati  direttamente dal committente

·        alle prestazioni professionali,  anche  se effettuate nell’ambito  degli interventi finalizzati al recupero edilizio

·        alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori

In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono  i presupposti per farlo.

 

L’IVA AGEVOLATA  PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE

 

Per tutti gli altri interventi  di recupero edilizio  è sempre  prevista, senza  alcuna  data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

Si tratta, in particolare:

A. Delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti  di appalto  o d’opera  relativi alla realizzazione degli interventi  di

·        restauro

·        risanamento conservativo

·        ristrutturazione

 

B. Dell’acquisto di beni, con esclusione di materie  prime e semilavorati,  forniti per la realizzazione degli stessi interventi  di restauro,  risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,  individuate dall’articolo  3, lettere c) e d) del Testo Unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia,  approvato con Dpr 6 giugno 2001,  n. 380.

 

L’aliquota Iva del 10% si applica,  inoltre, alle forniture dei cosiddetti  beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio,  porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore  d’opera  che li esegue.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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