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mercoledì 27 Marzo 2024

Comunicazioni IVA 2017: quali contribuenti sono esonerati e come riportare il credito IVA nel modello TR

Quali soggetti sono esonerati dall’obbligo delle comunicazioni IVA? Se invece è stato maturato un credito d’imposta, quali sono le istruzioni corrette da seguire per la compilazione del modello TR?

Come rilevato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, se il contribuente con partita IVA non effettua nessuna operazione IVA nel trimestre, non è tenuto all’invio della comunicazione IVA previsto dal  decreto 193/2016.

In particolare, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA:

1) i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n°633/1972);

2) coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n°633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti;

N. B. Questo esonero non si applica e gli obblighi di comunicazione si applicano se il contribuente:

ha effettuato anche operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata:

ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n° 633/1972);

ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc. );

3) i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd “nuovi minimi”);

4) i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n°633/1972);

5) gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;

6) le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;

7) i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità Europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

8) i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (Legge 16 dicembre 1991, n°398);

9) i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

10) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n°190 del 2014).

Attenzione: Per le liquidazioni trimestrali niente obbligo di comunicazione in assenza di dati da indicare nel quadro VP, ad eccezione dell’ipotesi in cui si debba indicare il riporto di un credito del trimestre precedente. Idem per il contribuente con liquidazioni mensili.

Ricordiamo che la comunicazione IVA trimestrale si trasmette entro la fine del secondo mese successivo a ogni trimestre a eccezione di quella relativa al secondo trimestre, da presentare entro il 16 settembre.

Istruzioni riporto credito IVA dell’anno precedente nel modello TR.

Non è obbligatorio indicare tale credito d’imposta interamente nel rigo VP9 del mese di gennaio qualora non lo si voglia utilizzare nella relativa liquidazione periodica. Tale credito potrà, eventualmente, essere riportato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi. Precisiamo che il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.

N. B. L’IVA a debito fino a 25,82 euro, sebbene non versata perché sotto la soglia minima, va indicata nel rigo VP14, colonna 1. Successivamente, il versamento si effettua congiuntamente a quello del mese successivo.

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