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giovedì 28 Marzo 2024

Come funziona il conferimento di azienda, quando va fatto e quanto si paga di imposte indirette. Iva o imposta di registro?

Il conferimento d’azienda o di un suo ramo costituisce un’operazione di gestione straordinaria implicante una radicale riorganizzazione dell’attività produttiva dell’azienda ma non va confusa con la cessione di azienda. Con questa guida esaminiamo cos’è e quando si fa con un focus sulle imposte indirette applicabili. Iva o imposta di registro e in quale misura?

Il conferimento d’azienda o di un suo ramo (caratterizzato da destinazione funzionale e autonomia organizzativa) costituisce un’operazione di gestione straordinaria implicante una radicale riorganizzazione dell’attività produttiva dell’azienda. Si realizza mediante il trasferimento di un’azienda, da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario ma non va confusa con la cessione di azienda.

Disciplina civilistica

Si sottolinea che il codice civile regola espressamente soltanto il conferimento di beni e non già il conferimento dell’azienda. Pertanto la disciplina del conferimento d’azienda si ricava dall’analisi combinata di quanto il codice civile prevede in tema di conferimenti societari di cui agli articoli 2342, 2343, 2440, 2464, 2465 c. C. , ed in tema di trasferimento dell’azienda di cui agli articoli 2112, 2556-2560 c. C.

Potrebbe ritenersi che il conferimento dal punto di vista giuridico- negoziale costituisce un elemento essenziale del contratto di società ex art 2247 cc. , attuando il trasferimento del “bene azienda” da un’organizzazione originaria (società conferente) alla struttura di destinazione (società conferitaria).

La differenza principale rispetto all’operazione di cessione è che il corrispettivo ottenuto dall’originario titolare della ceduta non è costituito da denaro ma da una partecipazione (azioni o quote) al capitale della conferitaria (società nuova o già operante).

NB si sottolinea che siamo in presenza di azienda anche nel caso in cui l’attività di impresa non sia iniziata ovvero sia cessata perché l’azienda sussiste fino a quando il complesso organizzato dei beni non venga disaggregato e quindi perda la propria attitudine ad essere utilizzato per l’esercizio dell’attività produttiva.

I soggetti dell’operazione di conferimento d’ azienda o di ramo di essa

I soggetti che intervengono nell’operazione di conferimento sono:

a) il conferente: persona fisica non imprenditore, imprenditore individuale società di carattere commerciale ed agricolo, ente commerciale e non commerciale che apporta l’azienda ottenendone in cambio partecipazioni;

b) il conferitario: società ovvero ente sia commerciale che non commerciale, che riceve l’azienda, aumentando di conseguenza proprio capitale e potrà essere:

di nuova costituzione (“conferimento per scorporo”);

preesistente (“conferimento per apporto” o “per concentrazione”): in tal caso la conferitaria dovrà deliberare un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (art. 2441 c. C. , co. 4).

Quando si sceglie il conferimento di azienda :

per realizzare la concentrazione di imprese per reggere il peso della concorrenza (è il caso attuale del settore automobilistico a livello mondiale);

per ottimizzare il riassetto organizzativo-produttivo delle imprese di grandi dimensioni;

per la ristrutturazione finanziaria dell’impresa al fine di ottimizzare il flusso del credito bancario;

per la liquidazione di settori dell’impresa strutturalmente in perdita.

Imposizione indiretta: quanto e cosa si paga , Iva o registro?

IVA: il conferimento è, ai sensi dell’art. 2 co. 3 DPR 633/72, operazione esclusa da IVA quindi non devono essere ottemperati gli obblighi di fatturazione previsti dall’articolo 21 citato decreto, sempre a condizione che il complesso aziendale trasferito sia autonomo e atto a produrre reddito” (Circolare n. 57/E/2008 Agenzia delle Entrate).

Imposta di registro: l’atto di conferimento va registrato in termine fisso entro 20 giorni dalla stipula, ovvero dall’iscrizione nel registro imprese dello stesso, ed è soggetto all’imposta in misura fissa di € 200;

Imposte ipotecarie e catastali applicabili se nel conferimento sono ricompresi beni immobili: in misura fissa di € 200 cadauna.

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