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mercoledì 27 Marzo 2024

Il ristoratore che acquista tartufi da raccoglitori occasionali deve ancora pagare l’IVA (senza detrazione)?

Il titolare e Chef di un ristorante compra una certa quantità di tartufi pregiati da un raccoglitore occasionale per realizzare pietanze e dessert rinomati da servire ai propri clienti, corrispondendo allo stesso il prezzo di 6. 000 €: il ristoratore dovrà emettere autofattura all’atto di acquisto con versamento dell’IVA senza detrazione oppure no ed il fornitore a sua volta avrà l’obbligo di contribuzione previdenziale? Con questa guida illustriamo com’è possibile, a partire dal 2017 per ristoratori e commercianti realizzare un vantaggioso risparmio lecito d’imposta sugli acquisti di tartufi e incrementare notevolmente i propri guadagni.

Quesito: il ristoratore dovrà emettere autofattura all’atto di acquisto di tartufi?

Il titolare e Chef di un ristorante compra una certa quantità di tartufi pregiati da un raccoglitore occasionale per realizzare pietanze e dessert rinomati da servire ai propri clienti, corrispondendo allo stesso il prezzo di 6.000 €: il ristoratore dovrà emettere autofattura all’atto di acquisto con versamento dell’IVA senza detrazione oppure no ed il fornitore a sua volta avrà l’obbligo di contribuzione previdenziale?

Analisi normativa

Regole applicabili fino al 31.12.2016

La specifica disciplina fiscale applicabile alle cessioni di tartufi a decorrere dal 1° gennaio 2005 prevedeva che i soggetti che nell’esercizio d’impresa effettuassero acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali non muniti di partita IVA, avessero l’obbligo di emettere autofattura (senza obbligo di indicazione delle generalità del raccoglitore/cedente, esente da obblighi contabili) e di versare al Fisco, senza diritto alla detrazione, l’IVA concernente le operazioni autofatturate.

Incompatibilità dell’autofatturazione con la normativa europea IVA.

La Commissione UE ha sul punto rilevato che:
a) il cedente, ossia un “raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA”, non è un soggetto passivo ai fini dell’IVA e pertanto la cessione non dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione dell’imposta. Dunque, la norma viola il principio comunitario secondo il quale sono soggette all’IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo IVA che agisce in quanto tale;
b) la negazione del diritto a detrazione dell’IVA da parte del cessionario si pone in contrasto con altro principio, in base al quale l’IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo;
c) non è riscontrabile nella legislazione italiana un quadro merceologico e fiscale del tartufo, anche se il prodotto è considerato coltivabile. D’altra parte, in base alla legislazione IVA italiana, il tartufo viene esplicitamente escluso dalla categoria dei prodotti agricoli, con la conseguenza di essere escluso dal regime speciale per i produttori agricoli, senza una sufficiente valida motivazione di tale esclusione.

Nuovo regime fiscale applicabile al tartufo partire dal 1 gennaio 2017 (Articolo 29 Legge 122/2016)

In una prospettiva volta ad evitare una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea per violazioni della disciplina IVA, con riferimento alla operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017, il regime fiscale delle cessioni di tartufi è stato così modificato:
1) è stato eliminato, per le imprese che acquistano i tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali, l’obbligo di emettere l’autofattura e dunque di corrispondere l’IVA gravante sugli stessi;
2) le cessioni di tartufi da parte di raccoglitori occasionali non muniti di partita IVA si considerano escluse dall’imposta e gli stessi sono esenti da obblighi contabili in relazione alla cessione dei tartufi;
3) le imprese che acquistano i tartufi da raccoglitori occasionali non muniti di partita IVA hanno l’obbligo di:
– comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di tartufi commercializzati e la provenienza territoriale degli stessi, sulla base delle risultanze contabili;
– certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione;
– applicare ai compensi corrisposti, una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa, calcolata con aliquota del 23% commisurata all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito;
N. B.  Con riferimento alle cessioni di tartufi effettuate da coltivatori professionali ovvero da soggetti identificati ai fini IVA, devono essere assoggettate ad IVA, con aliquota del 10%, le operazioni aventi ad oggetto tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

Operatività degli obblighi previdenziali per il raccoglitore occasionale di tartufi

In caso di prestazione occasionale è possibile ragionare ai fini previdenziali, in termini analoghi all’ipotesi di lavoro autonomo: infatti si configura il caso di prestazione occasionale d’opera quando un soggetto, verso un corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro, e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il prestatore d’opera, pertanto, svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni e senza alcun coordinamento con l’attività del committente. Di conseguenza, si ritiene che si debba procedere al versamento della contribuzione quando si superino i 5.000 €, e soltanto per la parte eccedente.

Soluzione

Il ristoratore che ha acquistato tartufi dal raccoglitore occasionale nel 2017 dovrà applicare, in luogo dell’autofattura e a fronte della ricevuta emessa dal secondo, una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa, sui compensi dallo stesso percepiti: in particolare tale ritenuta sarà applicata attraverso l’utilizzo dell’aliquota Irpef prevista per il primo scaglione di reddito all’articolo 11 Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Dpr 917/1986). Avendo inoltre, nel caso di specie, l’ammontare indicato nelle ricevute superato l’importo di € 5.000 (il corrispettivo è pari a € 6.000), il fornitore che raccoglie occasionalmente tartufi sarà soggetto agli obblighi di contribuzione previdenziale per l’importo residuo di € 1000.

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