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lunedì 15 Aprile 2024

Vendite verso San Marino: come fatturare senza IVA

Se siete commercianti italiani e desiderate effettuare cessioni di beni nella Repubblica di San Marino per estendere il vostro giro d’affari, come dovrete fatturare per evitare l’IVA? Seguite la nostra guida operativa che vi indica step by step come farlo correttamente.

L’articolo 71 DPR n° 633 del 1972 equipara ai fini IVA le cessioni di beni, ed i servizi connessi, effettuati con il trasporto e la consegna nei territori della Repubblica di San Marino (e anche della Città del Vaticano) alle cessioni all’esportazione, alle operazioni assimilate, e ai servizi internazionali connessi agli scambi internazionali ai sensi degli articoli 8 e 9 D. P. R. N. 633/72. Questo significa che trattasi di transazioni commerciali non imponibili IVA.

Tuttavia, per godere pro norma di tale beneficio fiscale, il commerciante italiano dovrà osservare le seguenti regole nella fatturazione:

1) emettere un documento di trasporto (DDT) per i beni che vengono trasportati o spediti nel territorio di San Marino dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, in minimo 3 esemplari, uno dei quali deve essere conservato dell’emittente, mentre le altre due copie devono essere esibite al competente ufficio tributario sammarinese all’atto di introduzione dei beni nel territorio;

2) emettere la fattura in 4 copie, indicando il codice identificativo fiscale dell’acquirente sammarinese, preceduto dal prefisso SM. La fattura potrà essere immediata, ovvero differita e riportare la dicitura “non imponibile ex art. 71 e 8 D. P. R. N. 633/72”;

3) registrare la fattura emessa secondo le ordinarie disposizioni di cui all’articolo 23 D. P. R. N. 633/72;

N. B. L’operatore italiano deve aver annotato a margine della registrazione della fattura effettuata sul registro, l’avvenuta restituzione dell’esemplare vistato dall’ufficio tributario sammarinese, con la dicitura sopra indicata;

4) spedire 3 copie della fattura al cliente sammarinese;

5) allegare al documento di trasporto dei beni in transito la copia della fattura spedita all’acquirente sammarinese, debitamente perforata, riportante l’indicazione della data e munita di timbro a secco circolare dell’ufficio tributario di San Marino che dovrà aver apposto anche:

dichiarazione dell’avvenuta introduzione dei beni nel territorio sammarinese e la corrispondente imposta liquidata;
la marca contente, intorno allo stemma ufficiale sammarinese, la seguente dicitura: “Rep. Di San Marino – Ufficio Tributario” e recante nella parte sinistra la riproduzione della Statua della Libertà, e le scritte: “Repubblica di San Marino”; “imposta assolta”, ovvero “in franchigia”, “originale” e “imposta sulle importazioni”, nonché il numero progressivo di ciascuna marca;

6) l’operatore italiano dovrà inoltre conservare la fattura restituita dall’acquirente sammarinese con i requisiti previsti e presentare il modello INTRA-1 riepilogativo delle cessioni per la sola parte fiscale.

Attenzione: Per i beni acquistati da un operatore sammarinese non è necessario compilare il modello INTRA-2 in quanto allo stesso provvede l’Ufficio tributario di San Marino.

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