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martedì 16 Aprile 2024

Trattamento fiscale di autovetture, automezzi, motoveicoli, imbarcazioni, aerei da turismo, etc.. ad uso aziendale ed ad uso promiscuo

Le spese e  gli  altri  componenti  negativi  relativi  ai  mezzi  di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della  determinazione  dei  relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie

Articolo 164  D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 “Trattamento fiscale di autovetture, autemezzi, motoveicoli, imbarcazioni, aerei da turismo, etc. Ad uso aziendale ed  ad uso promiscuo.

1. Le spese e  gli  altri  componenti  negativi  relativi  ai  mezzi  di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della  determinazione  dei  relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):

a) per l’intero ammontare relativamente:

1) agli  aeromobili  da  turismo,  alle  navi  e  imbarcazioni  da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a)  e  m)  del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati  esclusivamente  come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico [. ];

b) nella misura del 40 per cento relativamente  alle  autovetture  e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato  decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il  cui  utilizzo  è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1).   Tale  percentuale  è elevata all’80 per cento per i veicoli  utilizzati  dai  soggetti  esercenti attività di agenzia o di  rappresentanza  di  commercio.   Nel  caso  di esercizio di arti e professioni in  forma  individuale,  la  deducibilità  è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento ,  limitatamente  ad  un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e  da  associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un  veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della  parte  del  costo  di acquisizione che eccede lire 35 milioni  [euro  18. 075,99;  n. D. R. ]  per  le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni [euro 4. 131,66; n. D. R. ] per  i motocicli, lire  4  milioni  [euro  2. 065,83;  n. D. R. ]  per  i  ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati  in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e  di  noleggio che eccede lire 7 milioni [euro 3. 615,20; n. D. R. ] per le autovetture  e  gli autocaravan, lire 1,5 milioni [euro 774,69; n. D. R. ] per  i  motocicli,  lire ottocentomila [euro 413,17; n. D. R. ] per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui  al citato articolo 5, i  suddetti  limiti  sono  riferiti  a  ciascun  socio  o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria  o  di  noleggio  vanno  ragguagliati  ad  anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e  di  impiegati  verificatesi nell’anno precedente, con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto con  il  Ministro  dell’industria,  del  commercio  e  dell’artigianato.   Il predetto limite di 35 milioni  di  lire  [euro  18. 075,99;  n. D. R. ]  per  le autovetture è elevato a 50 milioni di lire [euro 25. 822,84; n. D. R. ] per  gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;

b-bis) nella misura del 90 per cento  per  i  veicoli  dati  in  uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

2. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze  e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello  complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 6 dell’articolo  102,  il  costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei  limiti  rilevanti  ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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