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giovedì 28 Marzo 2024

IVA AL 21% dal 17 settembre 2011

IVA AL 21% dal 17 settembre 2011

A seguito del comunicato stampa diffuso dal MEF (Ministero dell’Economia e della Finanza) del 15 settembre c. M. , la pubblicazione della L. 148/2011 (del 14. 09. 2011! ) avviene in data  odierna, con conseguenza che dal 17 settembre 2011 l’IVA  sulle operazioni ordinaria aumenta di un punto percentuale salendo al 21%

 

Seguiranno circolare esplicative, per il momento si tiene a precisare che:

se le operazioni a cui si riferisce la fattura si ritengono effettuate in data antecedente al 17. 09. 11 sono d a assoggettare ad IVA con aliquota del 20%;

per le cessioni di beni mobili per la determinazione dell’aliquota vale la data della consegna o spedizione

 

MOMENTO IMPOSITIVO:

l’art. 6 individua il momento in cui l’IVA sulle operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi diviene esigibile (da parte dello Stato), cioè il giorno in cui sorge il debito Iva verso l’Erario da parte del cedente o del prestatore. L’effettiva liquidazione dell’IVA avviene successivamente, per cadenze trimestrali o mensili (vedi art. 27). In fase di prima approssimazione si può dire che il debito IVA si origina all’atto della consegna o della spedizione dei beni mobili, all’atto traslativo della proprietà per i beni immobili e all’atto del paga­ mento (nella misura in cui esso avviene) per le prestazioni di servizi. Esistono tuttavia numerose eccezioni e particolarità sintetizzate nella tabella sotto riportata. Per le prestazioni di servizi il momento impositivo viene anticipato in caso di emissione della fattura prima della data di pagamento. Per le cessioni di beni è anticipato in caso di anticipata emissione della fattura rispetto al giorno di effettuazione dell’operazione, nonché in caso di ricevimento di acconti o pagamenti anticipati.

 

Estratto del Sole24ore del 16. 09. 11: “Entrano in vigore domani le nuove regole Iva introdotte dalla manovra. E, per chi vorrà farlo, scatta la corsa contro il tempo per aggiornare alla nuova aliquota del 21% i listini prezzi dei commercianti al dettaglio e quelli delle imprese all’ingrosso, se indicati al lordo dell’imposta, ad esempio perché utilizzati dai clienti rivenditori che hanno rapporti con i privati.

Per evitare di ristampare costosi cataloghi, si possono applicare etichette adesive sulla copertina o apporre dei timbri nelle pagine dei prezzi lordi, indicando che dalla data di entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota lva si applica un aumento del prezzo pari allo 0,833334 per cento.

Se, per esempio, il prezzo al lordo dell’lva è pari a 120 euro (100 euro x 20% di Iva = 120 euro), l’aumento sarà pari a un euro. Rispetto al prezzo lordo, l’aumento è pari allo 0,833334% (1/120). Quindi, per determinare il nuovo prezzo di vendita al lordo dell’lva, partendo da quello precedente, si deve moltiplicare quest’ultimo per 1,00833334. Nei prossimi giorni, per determinare l’aliquota Iva applicabile (20% o 21%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell’operazione. Solo se questo cadrà dopo l’entrata in vigore della modifica (cioè domani) si applicherà l’aliquota Iva del 21 per cento.

Per applicare ancora l’lva del 20%, però, è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all’entrata in vigore dell’aumento al 21 per cento. In questo caso, però, l’lva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato a oggi del corrispettivo consente l’applicazione dell’aliquota al 20 per cento.    Le fatture differite relative alle consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2011, emesse entro il 15 ottobre, indicheranno due aliquote Iva ordinarie differenti: il 20% per le consegne effettuate fino al 16 settembre (compreso), e il 21% per quelle successive. Nulla vieta, però, di emettere nei confronti dello stesso cliente due differenti fatture differite.

L’articolo 21, comma 4 Dpr 633/1972, infatti, prima concede la possibilità di emettere una fattura differita per ogni cessione di beni documentata da documento di trasporto o da altro documento simile, poi prevede la possibilità di emettere anche «una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti». La conferma arriva dalla circolare 31 ottobre 1974, n. 42, secondo la quale «per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti si può emettere una unica fattura che riepiloghi le operazioni effettuate nel mese ovvero più fatture che riassumano operazioni effettuate in periodi più brevi del mese stesso». Quindi, le cessioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto nel mese possono anche essere riepilogate in più fatture, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura gli estremi dei documenti di trasporto emessi”.

 

TIPO di OPERAZIONE GIORNO di ESIGIBILITà DELL’IVA
CESSIONE di BENI MOBILI CONSEGNA o SPEDIZIONE del BENE SE con
EFFETTO TRASLATIVO IMMEDIATO
CESSIONE di BENI IMMOBILI STIPULA dell’ATTO SE con EFFETTO
TRASLATIVO IMMEDIATO
CESSIONE con RISERVA DI PROPRIETà STIPULA dell’ATTO
LOCAZIONE con CLAUSOLA di STIPULA del CONTRATTO di LOCAZIONE
TRASFERIMENTO della PROPRIETà
VINCOLANTE per ENTRAMBE le PARTI
CESSIONE per ATTO DI UNA  PUBBLICA PAGAMENTO del CORRISPETTIVO
AUTORITA
CESSIONI PERIODICHE o CONTINUATIVE in PAGAMENTO del CORRISPETTIVO
base a CONTRATTI di SOMMIISTRAZIONE (vedi R. M. 21. 4. 1009, n. 105/E)
PASSAGGI dal COMMITTENTE al VENDITA da PARTE del COMMISSIONARIO
COMMISSIONARIO
AUTOCONSUMO o DESTINAZIONE a               PRELIEVO DEL BENE
FINALITà ESTRANEA di BENI
CESSIONE in BASE a CONTRATTO RIVENDITA a TERZI
ESTIMATORIO
ASSEGNAZIONI di ABITAZIO’I da PARTE di ROGTTO NOTARILE
COOPERATIVE EDILIZIE)
CESSIONE di DETERMINA TI PRODOTTI PAGAMENTO
FARMACEUTICI
CESSIONE di BENI e PRESTAZIONI di PAGAMENTO
SERVIZI da PARTE di ENTI NON
COMMERCIALI, ASSOCIAZIONI, ecc. A SOCI,
ASSOCIATI, ecc. ‘.
CESSIONE di BENI a STATO, ENTI PUBBLICI PAGAMENTO
Territoriali, C. C. LA. A. , UNIVERSITA,
A. S. L. , ENTI OSPEDALIERI,  di RICOVERO
e CURA, ENTI PUBBLICI di ASSISTENZA e di
PREVIDENZA
PREST AZIONI di SERVIZI PAGAMENTO
AUTOCONSUMO O DESTINAZIONE A ATTO DELL’EFFETTUAZIONE
FINALITà ESTRANEA di SERVIZI

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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