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giovedì 28 Marzo 2024

CIALDE – CAPSULE DEL CAFFÈ: CESSIONE AD ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

La cessione di Cialde da  Caffè è soggetta ad aliquota agevolata del 4% quando effettuata verso acquirente che  è a tutti gli effetti l’utilizzatore finale della bevanda che ne deriva.

Cialde del Caffè cessione ad aliquota agevolata

La cessione di Cialde da  Caffè è soggetta ad aliquota agevolata del 4% quando effettuata verso acquirente che  è a tutti gli effetti l’utilizzatore finale della bevanda che ne deriva.

 

La Risoluzione  Agenzia delle Entrate  124 E 1° Agosto 2000 prevede che l’aliquota ridotta, in misura del 4%, come previsto dal numero 38 tabella A parte II del DPR 633/1972 solo nel caso in cui l’acquirente della capsula / cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa e, quindi, il consumatore finale; nel caso in cui, invece, le capsule / cialde in parola siano oggetto di passaggi intermedi l’aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, sarà quella propria del particolare prodotto ceduto. Le cessioni delle capsule/cialde effettuate nei confronti di soggetti diversi dai consumatori finali, infatti, non possono essere giuridicamente qualificate come “somministrazione di alimenti e bevande” atteso che il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda.

 

 

 

 

 

 

Risoluzione  Agenzia delle Entrate  124 E 1° Agosto 2000

OGGETTO: IVA. Aliquota da applicare nei casi di somministrazione di bevande tramite distributori automatici a capsule/cialde. Quesito.

 

Con istanza diretta alla scrivente codesta Associazione ha chiesto di conoscere il trattamento applicabile, ai fini dell’Iva, alle somministrazioni di bevande effettuate tramite distributore automatico a capsule/cialde, in considerazione della particolare modalità di funzionamento di tale apparecchio rispetto al distributore automatico funzionante a monete o titoli equivalenti.

In particolare nell’istanza viene evidenziato che la voce 38) della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972 e successive modificazioni, prevede l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento alle “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme, e altri edifici destinati a collettività”.  

Al riguardo la scrivente osserva, in premessa che, come sottolineato anche da codesta Associazione, la concessione dell’aliquota ridotta è subordinata al concorso di due condizioni che sono:

– la tipologia della somministrazione (mediante distributori automatici);

– il luogo di somministrazione (stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme, e altri edifici destinati a collettività).  

Tanto premesso, la scrivente ritiene che gli apparecchi funzionanti a capsule/cialde, oggetto del presente quesito, nonostante le particolari modalità di funzionamento (che richiedono il preventivo acquisto della cialda ed il successivo inserimento della stessa nel distributore per l’erogazione della bevanda), possono sostanzialmente equipararsi agli altri distributori automatici e quindi le somministrazioni rese tramite i medesimi apparecchi, se effettuate in stabilimenti, case di cura, uffici, scuole, ecc. , rientrano nella previsione di cui alla voce 38) della Tabella A, parte II, del DPR 633 del 1972 e possono fruire dell’aliquota ridotta del 4 per cento.  

Si precisa, però, che tale aliquota ridotta si renderà applicabile solo nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa e, quindi, il consumatore finale; nel caso in cui, invece, le capsule/cialde in parola siano oggetto di passaggi intermedi l’aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, sarà quella propria del particolare prodotto ceduto. Le cessioni delle capsule/cialde effettuate nei confronti di soggetti diversi dai consumatori finali, infatti, non possono essere giuridicamente qualificate come “somministrazione di alimenti e bevande” atteso che il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda.

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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