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giovedì 28 Marzo 2024

IRPEF, IVA e ritenuta d’acconto in caso di concessione in licenza di un marchio da privato a società di capitali. Ma l’IVA è dovuta o no? Il caso pratico

Tizio impiegato in un’azienda, per conseguire un’entrata reddituale addizionale, decide di registrare e intestarsi un marchio d’impresa e successivamente, da soggetto privato, stipulare un contratto di licenza esclusiva del brand in favore della Srl Gamma incassando royalties. Su tali guadagni, Tizio dovrà pagare imposte dirette? Il contratto in oggetto è ex lege operazione soggetta ad IVA? E’ dovuta la ritenuta d’acconto e se si come si paga? Analizziamo il caso pratico e rispondiamo ai quesiti posti.

Il caso

Tizio impiegato in un’azienda, per conseguire un’ entrata reddituale addizionale, decide di registrare e intestarsi un marchio d’impresa e successivamente, da soggetto privato, stipulare un contratto di licenza esclusiva del brand in favore della Srl Gamma incassando royalties.

Quesiti

Sulle royaltyes incassate Tizio dovrà pagare imposte dirette?

Il contratto in oggetto è ex lege operazione soggetta ad IVA?

E’ dovuta la ritenuta d’acconto?  Se si come va pagata e in quale misura?

Focus del caso

La fattispecie in esame è riconducibile all’ipotesi di “utilizzo indiretto” del brand cioè concessione in uso del diritto, esclusivo in questo caso, cioè attribuito unicamente alla società Gamma, all’utilizzo del marchio (operazione negoziale conosciuta anche come “licensing”).

In pratica, riguarda un contratto di concessione in licenza di marchio da privato (titolare-licenziante) ad una srl (licenziataria), che potrà utilizzarlo ai fini commerciali corrispondendo in cambio canoni periodici.

Viene quindi a determinarsi una dissociazione tra la proprietà del bene immateriale che resta in capo a Tizio, il quale continuerà a figurare formalmente come titolare e il suo utilizzo a fini commerciali spostato sulla società Gamma.

Trattamento fiscale delle royalty: IRPEF?

Supponiamo che, nel caso concreto la Srl sia una società che intende affermarsi sul mercato internazionale, quindi il corrispettivo sarebbe costituito da una percentuale variabile sul fatturato, altrimenti nota come royalty, computando a tal fine anche gli introiti che la società licenziataria riuscisse ad incassare per effetto di successivi accordi di sub-licenza sottoscritti con operatori esteri.

Il soggetto, tuttavia, pone in essere questa operazione negoziale “occasionalmente”, senza agire come imprenditore, cioè senza ricollegare la concessione in licenza ad un’attività economica professionale organizzata, diretta alla produzione e scambio di beni e servizi, (art 2082 c. C. ). Inoltre ipotizziamo che non sussista nel caso esaminato un coordinamento di mezzi finanziari nell’ambito di un’operazione di rilevante entità economica, sebbene riferita ad un singolo affare: risulterebbe quindi esclusa la configurazione dell’attività come imprenditoriale ai fini fiscali.

Ora, posto che il licenziante è nel nostro caso un privato non agente, sotto il duplice profilo soggettivo ed oggettivo, né come libero professionista, né come imprenditore, occorre in primis inquadrare sotto il profilo reddituale ai fini fiscali delle imposte dirette il corrispettivo da erogare.

In mancanza di una norma specifica, esistono sul punto due opzioni interpretative:

a) irrilevanza fiscale in quanto “nessun reddito”(relazione governativa articolo 49 ora 53 TUIR);

b) rilevanza fiscale come “redditi diversi” ex articolo 67 TUIR comma 1 lettera l) quale “obbligazione di permettere” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30/E 2006).

N. B.  Quanto alle due opzioni interpretative, a fronte di questo vuoto normativo in materia si auspica un intervento legislativo di interpretazione autentica o intervento chiarificatore dell’amministrazione finanziaria riferito a fattispecie analoga.

Ma la prestazione di Tizio è soggetta ad IVA?

Per quanto riguarda le imposte indirette, la prestazione resa da Tizio persona fisica non dà valore aggiunto cioè è operazione esclusa dall’IVA per difetto del requisito soggettivo in quanto non resa nell’esercizio di impresa o di arti e professioni (manca il presupposto cardine di applicazione ex art 1 del citato decreto ai fini dell’imponibilità), sebbene astrattamente sussumibile, sotto il profilo oggettivo nella norma che configura la concessione in licenza di marchi come prestazione di servizi ex articolo 3 comma 2 n. 2) del citato Decreto.

Dunque, anche ammettendo che tali entrate economiche costituiscano per Tizio redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR, (superato l’orientamento che li qualificava come redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b) del TUIR) essi rileverebbero sotto il profilo fiscale delle imposte indirette come operazione non soggetta a IVA quindi non rientrante nel campo di applicazione dell’art 3 comma 2 n. 2) trattandosi di corrispettivi derivanti da concessioni in licenza di marchio non conseguiti nell’esercizio di attività ex articoli 4 e 5 del Dpr 633/72.

Sarebbero assoggettate invece al versamento della ritenuta d’acconto del 20% da parte della società licenziataria Gamma, rilevando quest’ultima quale sostituto di imposta, come previsto dall’articolo 25 del Dpr 600 del 29 settembre 1973 anche per prestazioni occasionali.

Ora, applicando al caso le coordinate sopra individuate, premesso che non ci sarà fatturazione in senso tecnico da parte di Tizio, si perviene alle seguenti conclusioni:

a) Se si accede alla prima opzione – nessun reddito – il privato non pagherà imposte dirette sui corrispettivi e verrà emessa una ricevuta generica senza l’indicazione né di IVA, né di ritenuta d’acconto;

b) se si opta per la seconda soluzione – reddito diverso – come cautelativamente accade nella prassi, la ricevuta dovrà indicare la ritenuta pari al 20% a titolo d’acconto e i redditi dovranno essere dichiarati da Tizio in Unico persone quadro RL sezione II A (applicazione dell’aliquota prevista per lo scaglione reddituale di riferimento).

Conclusione

La risposta al quesito formulato nell’incipit non può che essere negativa.

L’operazione negoziale posta in essere dal privato è un’operazione fuori campo IVA In tal caso, a differenza dell’IVA esente, l’operazione non è soggetta agli adempimenti formali tipici dell’imposta pertanto non sussiste l’ obbligo di inserimento della stessa nella comunicazione di cui all’articolo 21 del D. L. 78/2010.

La società Gamma non dovrà pagare l’IVA per ottenere la concessione in licenza del brand, (sia che le royalty costituiscano per Tizio entrata occasionale qualificabile come “non reddito” quindi fiscalmente irrilevante, sia che le stesse siano configurabili per Tizio come reddito diverso da dichiarare in Unico) ma dovrà, qualificando le royalty come redditi diversi solo versare telematicamente la ritenuta d’acconto tramite f24 in qualità di sostituto d’imposta di Tizio.

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