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giovedì 28 Marzo 2024

FATTURAZIONE E PARCELLAZIONE PROGRESSIVA: PASSA LA TESI DI NETWORK FISCALE

Il principio di unicità della fattura (e parcella)  già sancito a livello europeo trova legittimità nella legge 22/2012 ed applicazione con la risoluzione 1e del 2013 agenzia delle entrate. A decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.  

Fatturazione e Parcellazione Progressiva: passa la tesi di Network Fiscale, il principio di unicità della fattura (e Parcella)  già sancito a livello europeo trova legittimità nella Legge 22/2012 ed applicazione con la risoluzione 1E del 2013 Agenzia delle Entrate

A decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. Questa  tipologia  di  numerazione  progressiva  è,  di  per  sé,  idonea  ad identificare in modo univoco la fattura e la parcella (come sostenevamo da tempo ai fini di una corretta tenuta della contabilità in modo ordinato), in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale. La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura (Parcella) emessa nel 2012.

 

RISOLUZIONE N.    1/E Direzione Centrale Normativa   Roma, 10 gennaio 2013          

 

OGGETTO: Articolo 21, comma 2, lettera b), del D. P. R. N. 633 del 1972 – Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture     

 

In base all’articolo 21, comma 2, lettera b), del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633 – come modificato dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228  – per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013,  la  fattura  deve  contenere  un  “numero  progressivo  che  la  identifichi  in modo univoco”.  

Posto  che,  nella  nuova  formulazione,  l’articolo  21  non  prevede  più  la numerazione  “in  ordine  progressivo  per  anno  solare”,  è  stato  chiesto  da  più parti di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco.

La  modifica  normativa  in  questione  si  è  resa  necessaria  al  fine  di recepire nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di   fatturazione   recata   dalla   direttiva   2006/112/CE   del   Consiglio   del   28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13  luglio  2010.  

La   Commissione  europea   aveva,  infatti,  rilevato  che  la normativa  italiana,  imponendo  ai  soggetti  passivi  di  ricominciare  ogni  anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva.

Tanto  premesso,  si  precisa  che  è  compatibile  con  l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione    progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. Questa  tipologia  di  numerazione  progressiva  è,  di  per  sé,  idonea  ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.

La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012.

Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1. Peraltro,  qualora  risulti  più  agevole,  il  contribuente  può  continuare  ad adottare  il  sistema  di  numerazione  progressiva  per  anno  solare,  in  quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura. Ad  esempio,  fermo  restando  l’obbligo  di  indicare  in  fattura  la  data,  si ritengono   ammissibili   le   seguenti   modalità   di   numerazione   progressiva all’interno di ciascun anno solare: Fatt. N. 1  Fatt. N. 2  …  Fatt. N. 1/2013 (oppure n. 2013/1) Fatt. N. 2/2013 (oppure n. 2013/2) …   

Effettua il Download della Risoluzione 1E 10 gennaio 2013 della Agenzia delle Entrate  

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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