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martedì 16 Aprile 2024

ENTI LOCALI IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO): PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Il presupposto oggettivo si realizza ogniqualvolta venga posta in essere, a titolo oneroso, una cessione di beni o prestazione di servizi, come definite negli articoli 2 e 3 del DPR 633/72. Più in dettaglio sono considerate cessioni di beni, sia gli atti che comportano il trasferimento della proprietà, che il trasferimento di diritti reali di godimento.  

 

ENTI LOCALI IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): PRESUPPOSTO OGGETTIVO  

Il presupposto oggettivo si realizza ogniqualvolta venga posta in essere, a titolo oneroso, una cessione di beni o prestazione di servizi, come definite negli articoli 2 e 3 del DPR 633/72. Più in dettaglio sono considerate cessioni di beni, sia gli atti che comportano il trasferimento della proprietà, che il trasferimento di diritti reali di godimento. Ulteriormente, il legislatore fiscale, ha voluto precisare che rientrano nel concetto di cessione di beni anche atti ad  effetti  traslativi  condizionati  o  differiti,  quali  le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con diritto di    riscatto    ed    i    passaggi    tra    committente    e commissionario.

Il requisito fondamentale dell’onerosità, tuttavia è derogato dalle ipotesi contemplate dall’art. 2/633 per fattispecie relative a trasferimenti a titolo non oneroso che, se non tassate, potrebbero costituire fonte di elusione. In particolare sarà bene ricordare che rivestono il requisito oggettivo (quindi, se realizzati gli altri presupposti costituiranno operazioni soggette ad IVA), ancorché in assenza di corrispettivo:    

·        Gli omaggi di beni oggetto dell’attività d’impresa;

·        Gli   omaggi   di   beni   non   rientranti   nell’attività d’impresa, se di costo unitario non superiore a 25,82 Euro, salvo quelli per i quali non è stata operata la detrazione dell’imposta all’acquisto;   

·        La destinazione di beni dalla sfera imprenditoriale a quella personale (cd. Autoconsumo);

·        Le assegnazioni di beni a soci  di società, consorzi, associazioni.  

Le prestazioni di servizi (cfr. Art. 3/633) riguardano i contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito, obbligazioni di fare, non fare, permettere, locazioni, noleggi, concessioni,  licenze relative a diritti d’autore, prestiti in denaro e titoli, somministrazioni di alimenti e bevande, cessioni di contratto.

Sembra evidente, dunque, che il legislatore abbia inteso considerare  la  categoria  di  prestazioni  servizi  come residuale rispetto alla cessione di beni: tutto ciò che non rientra nella prima tipologia, rientra nella seconda.

Tuttavia la distinzione tra le due categorie (cessione di beni   e   prestazione  di   servizi)  è   fondamentale  per stabilire il concretizzarsi del momento impositivo (dal quale scaturisce l’obbligo di  assoggettare l’operazione ad IVA) e l’esigibilità (momento dal quale sorge per l’erario    il    diritto    al    credito    dell’IVA    gravante sull’operazione).

Analogamente a quanto previsto per le cessioni di beni anche per le prestazioni di servizi è prevista una deroga al requisito dell’onerosità, in relazione alle prestazioni  gratuite  di  servizi  per  le  quali  sia  stata  detratta  la relativa imposta. Si tratta delle fattispecie relative a gratuite prestazioni a terzi od autoconsumo personale o familiare, quando il valore della prestazione ecceda 25,82 Euro.

La differenza che può cogliersi con l’analoga previsione in tema di cessioni (gratuite) di beni riguarda il valore: mentre per queste ultime deve aversi riguardo al costo del bene omaggiato, per i servizi si deve essere valutato il valore normale del servizio prestato gratuitamente. Sia  nell’ambito delle  cessioni  che  delle  prestazioni, il legislatore ha voluto escludere dal requisito oggettivo alcune operazioni che, pertanto, oggettivamente non possono essere considerate soggette ad  IVA  ancorché effettuate a titolo oneroso.

Il riferimento è alle operazioni tassativamente elencate nel  comma  3  dell’art.   2/633  ed  al  comma  4  dell’art. 3/633. Ad esempio la cessione di marche e valori bollati, ancorché effettuata a titolo oneroso, non sarà soggetta ad IVA per carenza del presupposto oggettivo, così come (sempre a titolo esemplificativo) la cessione del diritto d’autore effettuata direttamente dall’autore non sarà soggetta sempre per il medesimo principio.   

 

 

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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