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giovedì 28 Marzo 2024

Conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale: com’è tassata la successiva cessione della partecipazione ricevuta?

Nel caso in cui un imprenditore individuale, dopo aver conferito ad una SpA o ad una Srl l’unica azienda di cui era titolare, decidesse di vendere le azioni, o quote ricevute come corrispettivo, come sarebbero tassate le relative plusvalenze?  

Quesito

Nel caso in cui un imprenditore individuale, dopo aver conferito ad una SpA o ad una Srl l’unica azienda di cui era titolare, decidesse di vendere le azioni, o quote ricevute come corrispettivo, come sarebbero tassate le relative plusvalenze?

Soluzione

Come confermato con la circolare n. 57/E del 28 settembre 2008 dell’ Agenzia delle Entrate in base al comma 2-bis dell’articolo 176 TUIR, se il conferimento abbia ad oggetto l’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento dà luogo a reddito “diverso”, assoggettato a tassazione ai sensi degli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68 del Tuir (capital gain) , assumendo come costo delle partecipazioni l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita.

Ne deriva che tale operazione negoziale è assoggettata a tassazione secondo il regime dei capital gain previsto per le partecipazioni qualificate, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. C) del Tuir a prescindere dalla percentuale di possesso del conferente. Questo significa che le plusvalenze che emergono per effetto della stessa concorreranno alla formazione del reddito complessivo del contribuente ai sensi del successivo articolo 68 del Tuir. La base imponibile fiscalmente è data dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo di acquisto dello strumento finanziario che viene fatto coincidere, secondo il principio di continuità di valori, con l’ultimo valore fiscale attribuito allo stesso dall’azienda conferita e sarà applicata l’ aliquota fissa al 26%.

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