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giovedì 28 Marzo 2024

Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci 2017. Nuovi termini di scadenza per l’esercizio dell’opzione e guida pratica alle condizioni di accesso

Con lo strumento opzionale dell’assegnazione agevolata di beni immobili ai soci, previsto dalla Legge di Stabilità 2016, i contribuenti potranno godere di un sistema fiscale sostitutivo di favore (comma 1 primo periodo e il comma terzo dell’articolo 47) rispetto a quello ordinario (commi 1 secondo periodo, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del del D. P. R. N. 917/1986 ), sia ai fini delle imposte dirette, che delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, generante un potenziale elevatissimo di risparmio lecito d’imposta. Con questa guida illustriamo in pillole cosa accade a livello pratico con l’opzione agevolativa, fino a quando l’opzione potrà essere esercitata, il termine ultimo di versamento dell’imposta sostitutiva e le condizioni di accesso ai benefits fiscali.

Che succede in caso di assegnazione agevolata di beni immobili al socio persona fisica?

Lo strumento opzionale agevolativo dell’assegnazione di beni ai soci introdotto dalla legge di Stabilità 2016, consiste in un’operazione con cui una società di persone o di capitali trasferisce il diritto reale dell’asset aziendale al socio assegnatario, consentendo in sostanza la fuoriuscita della res dal regime di impresa, con conseguente assoggettamento ad un regime di tassazione di favore (comma 1 primo periodo e il comma terzo dell’articolo 47)  rispetto a quello ordinario che invece non troverà applicazione (commi 1 secondo periodo, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del del D. P. R. N. 917/1986).

In sintesi, i contribuenti godranno di un sistema fiscale sostitutivo sia ai fini delle imposte dirette, che delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, generante un potenziale elevatissimo di risparmio lecito d’imposta.

Nel dettaglio, le società di persone e di capitali in base al “tris” di opzioni normativamente previste, potranno assegnare oppure cedere beni ai soci in via agevolata, o ancora trasformarsi in società semplice, beneficiando di specifiche riduzioni del carico fiscale sotto il duplice profilo delle imposte dirette ed indirette.

Nella prassi, questo meccanismo risulta particolarmente appetibile per una moltitudine di società operanti nel settore delle costruzioni e gestione immobiliare che intendono estromettere dall’attivo dello stato patrimoniale beni i quali, ante regime agevolativo, non venivano smobilizzati per eccessiva onerosità dell’operazione “tradizionale” (cessione o trasformazione).  

Aliquote sostitutive di agevolazione 

Nello specifico, le aliquote dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci sono tre:

8% applicabile alla generalità dei casi:

10,5 % per le società non operative o in perdita in 2 su 3 degli esercizi precedenti;

13% per le riserve in sospensione d’imposta.

Proroga del regime agevolato e termini di versamento

La legge di bilancio 2017 all’art. 1 commi 565-566 ha previsto la proroga per l’assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci che opererà retroattivamente con decorrenza dal 1 ottobre 2016 con termine di scadenza fissato, pro tempore, al 30 settembre 2017.

I relativi versamenti rateali dell’imposta sostitutiva saranno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ( assegnazione) ed entro il 16 giugno 2018 (cessione).

A quali condizioni si può accedere al regime opzionale?

Resta ferma la necessaria sussistenza delle condizioni già previste dal comma 115 della legge 208/2015 e in particolare:

– operazioni di assegnazione ( o cessione) effettuate entro il 30 settembre 2017;

– regolare iscrizione degli assegnatari e cessionari nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero entro il 31 gennaio 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015;

– oggetto dell’agevolazione sono immobili diversi da quelli strumentali per destinazione disciplinati questi ultimi dall’art. 43 comma 2 primo periodo TUIR (DPR 917/1986) oppure beni mobili iscritti in pubblici registri, comunque non utilizzati come beni strumentali nell’attività dell’impresa.

NB Risultano inoltre invariati i seguenti punti:

le modalità di individuazione della base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva (comma116) costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ( o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto, nonché le aliquote già stabilite per tale imposta;

i criteri di determinazione del valore normale, necessario per la determinazione della base imponibile (comma 117);

le disposizioni fiscali inerenti i soci assegnatari o i soci delle società trasformate (comma 118);

le agevolazioni fiscali inerenti le imposte indirette cui sono soggetti gli atti di assegnazione e cessione (comma 119).

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