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martedì 16 Aprile 2024

COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Dal 24/10/2012 è entrata in vigore la normativa specifica, prevista dall’art. 62 della legge 27/2012, per il commercio dei prodotti agricoli e alimentari che coinvolge l’intera filiera commerciale esclusa la cessione al consumatore finale.

COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

 

Dal 24/10/2012 è entrata in vigore la normativa specifica, prevista dall’art. 62 della legge 27/2012, per il commercio dei prodotti agricoli e alimentari che coinvolge l’intera filiera commerciale esclusa la cessione al consumatore finale.

Per le cessioni di tali prodotti è “obbligatorio” redigere un contratto scritto che deve riportare, a pena di nullità, la quantità, le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e pagamento. Questo può essere inviato via mail o fax, anche privo di sottoscrizione, oppure sostituito da documento di trasporto, fattura, ordine di acquisto purchè contenenti gli elementi sopraindicati. Tali contratti non debbono contenere condizioni “vessatorie” per il venditore, abusando della maggior forza dell’acquirente (es. Includendo prestazioni accessorie o contributi non connessi con la cessione del prodotto. ).

Il pagamento “deve” avvenire entro 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura per i beni “deperibili” (con scadenza inferiore a 60 giorni e comunque per carne, pesce e latte), entro 60 giorni per gli altri.

Dallo scadere di tali termini decorrono gli interessi di mora (oggi al 10%) e la sanzione da € 500 ad € 500. 000, a seconda del fatturato e ricorrenza dei ritardi.

La mancanza della forma contrattuale scritta comporta la sanzione da € 516 ad € 3. 000.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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