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mercoledì 27 Marzo 2024

Omessa/errata applicazione del Reverse Charge: quali sono le nuove sanzioni ridotte 2017?

Cosa accade in caso di mancata o errata applicazione del sistema di fatturazione Reverse Charge e quali sono le nuove sanzioni ridotte 2017 come chiarite dall’Agenzia delle Entrate?  

Come funziona il Reverse Charge?

Come noto, il regime fiscale/contabile del reverse charge, congegnato con il precipuo scopo di evitare le frodi IVA, con larga applicazione nel settore edilizio, elimina la detrazione dell’IVA sugli acquisti in quanto sposta l’obbligo di assolvimento dell’IVA dal cedente che emette fattura senza addebitare l’imposta, applicando così la norma che prevede l’utilizzo del regime del Reverse Charge (articolo 17 comma 6 del Dpr n°633/1972), al cessionario di beni o della prestazione di servizi, qualora sia soggetto passivo nel territorio dello Stato, il quale dovrà integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e dell’importo proprio della operazione, registrare il documento sia nel registro IVA delle fatture emesse sia nel registro IVA degli acquisti.

Attenzione: se desiderate gestire in modo autonomo e semplice il meccanismo dell’inversione contabile ed emettere correttamente la fattura leggete subito la nostra guida e vademecum all’uso del Reverse Charge!

Le nuove sanzioni Reverse Charge 2017

Con la Circolare n°16/2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le sanzioni applicabili alla luce della riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni commesse in tema di Reverse Charge, o inversione contabile, di cui all’articolo 6, commi da 9-bis a 9-bis. 3, D. Lgs. N. 471/1997, come modificato dal D. Lgs. N°158/2015.

N. B. Le nuove sanzioni risultano essere meno penalizzanti rispetto a quelle precedentemente previste in caso di omessa o errata applicazione dell’inversione contabile, migliorando il principio di neutralità tra contribuenti.

a) Omissione degli adempimenti Reverse Charge

Il committente/cessionario che omette di applicare l’inversione contabile in fattura con emissione di una autofattura o di un’integrazione di una fattura ricevuta dal cedente o prestatore è soggetto ad una sanzione fissa che varia da un minimo di € 500 ad un massimo di € 20. 000, sempre che l’operazione non venga occultata e risulti dalla contabilità;

se l’operazione non risulta dalla contabilità, si applica la sanzione più grave proporzionale che varia dal 5% al 10% dell’imponibile non documentato, con un minimo di € 1. 000;

tale sanzione va commisurata all’importo complessivo dell’imponibile relativo alle operazioni soggette al Reverse Charge per ciascuna liquidazione mensile o trimestrale e per ciascun fornitore. Se vengono commesse irregolarità riguardanti più liquidazioni, si applicheranno tante sanzioni per quante sono le liquidazioni;

se l’omissione adempimenti inversione contabile, comporta anche l’infedele dichiarazione o indebita detrazione IVA da parte del cessionario-committente, si applicano anche le sanzioni per dichiarazione infedele e illegittima detrazione.

b) Omessa regolarizzazione delle operazioni soggette all’inversione contabile

Se per un errore involontario è stata applicata l’IVA ordinaria e il fornitore ha comunque assolto l’imposta registrandola e computandola nella liquidazione di competenza, non occorre che il cessionario/ committente regolarizzi l’operazione ed è fatto salvo il suo diritto alla detrazione. L’irregolarità è punita con la sanzione da € 250 ad € 10. 000 a carico del destinatario, con responsabilità solidale del fornitore;

se l’applicazione dell’IVA in fattura, in luogo del Reverse Charge, avviene per evasione o frode, troverà applicazione la sanzione più grave tra il 90 e il 180% dell’imposta;

qualora il prestatore/cedente ometta la fattura o la emetta senza IVA o se il cessionario/committente non assolve l’imposta in modo regolare tramite Reverse Charge, allora si applicano le seguenti sanzioni:

1) sanzione per il cedente/prestatore: multa compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta;

2) sanzione per il cessionario/committente: multa 100% dell’imposta, con un minimo di € 250.

Attenzione: nel caso di errata applicazione del sistema dell’inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti (articolo 6, comma 9-bis. 3), non sorge alcun debito d’imposta e non si configura alcuna violazione sanzionabile.

In sintesi le nuove sanzioni Reverse Charge 2017 sono:

A) sanzione fissa da un minimo di € 250 e un massimo di € 20. 000 per ciascuna violazione in materia di Reverse Charge, fermo restando l’applicazione del cumulo giuridico, sempre se l’imposta non sia dovuta nel rispetto del principio di neutralità; 

B) sanzione proporzionale dal 5% al 10% dell’imponibile, con il limite minimo di € 1. 000 per le operazioni che non risultano nella contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi;

C) sanzione proporzionale dal 90 al 180% da applicare ai casi in cui l’imposta non applicata sarebbe stata non detraibile.

N. B. L’Agenzia delle Entrate precisa che in applicazione del principio del favor rei,  le nuove disposizioni entrate in vigore dal primo gennaio 2016 operano anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 (per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi “definitivi” anteriormente al primo gennaio 2016).

Per evitare di pagare queste sanzioni nella misura specificata, attraverso il ravvedimento operoso, leggete subito la nostra guida dedicata a come rimediare alle fatture errate Reverse Charge in F24!

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