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Affrancamento

Operazioni straordinaria: ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva da affrancamento ai sensi del comma 12 articolo 15 del decreto legge 185 del 2008 sono affrancabili, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie perfezionate a partire dal periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31 dicembre 2007.

Tassazione nel conferimento di azienda: istruzioni pratiche e clausole da inserire nel contratto per cautelarsi da avvisi di accertamento dell’agenzia delle Entrate.

Avv. Giorgia Ardia - Data di Pubblicazione: 24/03/2017 - 72801 visualizzazioni.
Tassazione nel conferimento di azienda: istruzioni pratiche e clausole da inserire nel contratto per cautelarsi da avvisi di accertamento dell'agenzia delle Entrate.

Mediante un conferimento d’azienda si ottiene in sostanza lo stesso effetto della cessione, cioè il “passaggio” di un determinato complesso organizzato di beni e risorse umane da un soggetto ad un altro , conseguendo a differenza della seconda, un notevole risparmio d’imposta. Ecco una breve guida operativa sul regime fiscale applicabile, contenente le istruzioni pratiche essenziali e i consigli per le clausole da inserire al fine di tutelarsi da avvisi di accertamento dall’Agenzia delle Entrate.  

Mediante un conferimento d’azienda si ottiene in sostanza lo stesso effetto della cessione, cioè il “passaggio” di un determinato complesso organizzato di beni e risorse umane da un soggetto ad un altro , conseguendo a differenza della seconda, un notevole risparmio d’imposta.

Questo accade perché il loro trattamento fiscale è differente:

il conferimento è un’operazione fiscalmente neutra;

la cessione dà luogo ad una plusvalenza (in caso di prezzo di cessione dell’azienda superiore al suo valore contabile,) oppure ad una minusvalenza (in caso contrario)

Principi fiscali applicabili al conferimento

La disciplina fiscale dell’operazione è stata modificata dal comma 46 dell’articolo 1 della Legge n. 244/07, che ha previsto in particolare la soppressione dello speciale regime di imponibilità a valori contabili, di cui all’articolo 175 del Tuir definito “a salti chiusi” ora limitato ai conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento.

La disciplina fiscale del conferimento di azienda, ai fini delle imposte sui redditi, è contenuta nell’articolo 176 del Tuir, il quale prevede :

il regime obbligatorio di neutralità fiscale altresì definito regime di “doppia sospensione di imposta”;

a) per il dante causa (conferente) quindi non si genera alcuna plusvalenza imponibile o minusvalenza deducibile a condizione che soggetto conferente ed il soggetto conferitario siano imprese commerciali e che il soggetto conferente assuma quale valore della partecipazione ricevuta l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita ; inoltre in caso di vendita dopo un anno, si può applicare il regime della Participation Exemption (PEX).

b) per l’avente causa (conferitario) che deve essere soggetto IRES, il quale subentra nella posizione del conferente, in relazione agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita; realizza la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita.

possibilità di riallineare i valori per la conferitaria affrancandoli con un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap , (riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio relativi all’azienda ricevuta). Tale opzione potrà essere esercitata:

Istruzioni pratiche in sintesi:

necessità di perizia giurata;

regime fiscale ex art. 176 Tuir

dall’1/1/08 è obbligatorio il conferimento neutrale salve alcune eccezioni;

possibilità del conferitario di affrancare i plusvalori con il pagamento di un’imposta sostitutiva;

possibile beneficio di cessione in esenzione di imposta della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento.

Clausole per cautelarsi dagli avvisi di accertamento

Le eventuali verifiche fiscali effettuate nei confronti del conferente posteriormente all’operazione straordianria e riguardanti periodi d’imposta anteriori alla stessa, aventi per oggetto il costo fiscale dei beni dell’azienda conferiti, avranno inevitabilmente ripercussioni fiscali anche rispetto al conferitario il quale è subentrato totalmente nella posizione del conferente.

Per prevenire tali conseguenze fiscali nei confronti dell’avente causa, è consigliabile inserire nell’atto di conferimento tali clausole:

il dante causa deve notificare tempestivamente al conferitario eventuali avvisi di accertamento aventi per oggetto l’azienda conferita;

il dante causa si obbliga a corrispondere al conferitario una determinata penale a titolo di indennizzo nel caso di contestazione di determinati costi da parte dell’Amministrazione Finanziaria;

il potere per il dante causa di nominare i consulenti fiscali nel caso in cui si instauri un contenzioso.

NB non è considerato elusivo, ai fini delle imposte dirette, il conferimento di azienda e la successiva cessione delle partecipazioni effettuate in regime PEX.

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