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Attività Sanitarie

Prestazioni sanitarie effettuate nell’ambito di strutture private non convenzionate: quando sono da considerare iva esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 18 e n. 19, dpr n. 633/1972 commercialista esperto, commercialista specializzato.

Guida pratica medici 2017: come avviare la professione e come funziona il regime fiscale agevolato?

Avv. Giorgia Ardia - Data di Pubblicazione: 20/04/2017 - 26930 visualizzazioni.
Guida pratica medici 2017: come avviare la professione e come funziona il regime fiscale agevolato?

Con questa guida pratica scopriamo come avviare la professione medica e chiariamo il regime fiscale/contabile applicabile ai soggetti che intraprendono un’attività medica autonoma, al fine di individuare il trattamento fiscale agevolato e conseguire risparmio d’imposta pro norma, molto utile soprattutto nella fase di avviamento e nei primi anni di esercizio della professione per i giovani medici.

Con questa guida pratica scopriamo come avviare la professione medica e chiariamo il regime fiscale/contabile applicabile ai soggetti che intraprendono un’attività medica autonoma, al fine di individuare il trattamento fiscale agevolato e conseguire risparmio d’imposta pro norma, molto utile soprattutto nella fase di avviamento e nei primi anni di esercizio della professione per i giovani medici.

L’attività medica esercitata come libera professione, produce un reddito di lavoro autonomo disciplinato dagli articoli 53 e 54 DPR n. 917/86 in quanto rileva a titolo di esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo così come delineato dall’articolo 2222 del codice civile (Contratto d’opera in forza del quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente), diversa da quella d’impresa.

Sono attratti al medesimo inquadramento reddituale ex articolo 53 TUIR anche:

i compensi relativi alle attività extramoenia cioè presso studi privati dei medici con partita IVA che sono anche dipendenti ASL (i quali dovranno optare per regime intramoenia e extramoenia per l’esercizio della libera professione);
le prestazioni effettuate dal medico presso strutture sanitarie private che mettono a disposizione del professionista, ovvero concedono in affitto, i locali della struttura stessa per l’esercizio di attività di lavoro autonomo. In tale ultimo caso il medico professionista emetterà la fattura nei confronti della struttura, la quale a sua volta fatturerà la prestazione al paziente.

Come avviare la professione: gli step da seguire

a) Presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività di medico è il superamento con esito positivo dell’esame di Stato con successiva iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia cui appartiene il Comune di residenza anagrafica;

b) a questo punto i neo-medici che intendono esercitare in maniera abituale un’attività professionale di lavoro autonomo, devono richiedere, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, l’attribuzione del numero di partita IVA all’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente;

c) l’iscrizione alla cassa di previdenza dell’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) avviene d’ufficio a cura dell’Ordine locale; 

d) i Medici convenzionati con il S. S. N. Devono dichiarare solamente gli eventuali redditi da libera professione prodotti, al netto delle relative spese (e non  i compensi corrisposti dalle Aziende sanitarie locali in quanto già assoggettati a contribuzione). L’importo del contributo è calcolato dall’Enpam sulla base dei dati indicati nel Modello D, che deve essere compilato ed inviato all’Ente medesimo, anche per via telematica, entro il 31 luglio di ogni anno;

NB Il contributo può essere versato in unica soluzione con scadenza il 31 ottobre, oppure in due rate con scadenza il 31 ottobre e il 31 dicembre, oppure in cinque rate con scadenza 31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno.

Qual è l’unico regime fiscale agevolato attualmente applicabile?

Il regime forfetario è l’unico regime fiscale agevolato attualmente previsto, introdotto dalla Legge n. 208/15 ed applicabile se sussistono i requisiti prescritti e opera come regime “naturale” che scatta “in automatico” in alternativa a quello ordinario. Esso riguarda sia i soggetti che iniziano un’attività imprenditoriale o professionale sia i soggetti che già la esercitano.

Requisiti di accesso:

conseguimento nell’anno precedente di compensi non superiori a €30. 000,00;
sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non superiori a €5. 000,00 lordi;
costo complessivo dei beni strumentali (attrezzatura, autovettura ecc. ) a fine esercizio non eccedente €20. 000,00;
percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente e assimilato non superiori a €30. 000,00.

Comunicazioni richieste per l’accesso al regime

Per i contribuenti che iniziano l’attività e che presumono di rispettare le condizioni previste per l’applicazione del regime, è previsto l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), ai fini solo anagrafici. In caso contrario l’accesso al regime forfetario non è precluso, tuttavia si è soggetti ad una sanzione amministrativa da 250 a 2. 000€ (articolo 11 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 471/97);

i soggetti già in attività vi accedono senza effettuare alcuna comunicazione, né preventiva né successiva. Tali soggetti però, se intendono usufruire del regime contributivo agevolato, devono effettuare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Calcolo del reddito imponibile

La determinazione forfetaria del reddito imponibile prevede che lo stesso sia calcolato tramite l’applicazione ai compensi incassati del coefficiente di redditività previsto per gruppi di attività che, per la categoria dei medici, è fissato in misura pari al 78%.

Aliquota imposta

Il reddito, ut sopra determinato, viene tassato con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef delle addizionali comunale e regionale e dell’Irap, corrispondente al:

15% (ordinaria);
5% (ridotta) per chi inizia l’attività, applicabile  per i primi 5 anni a condizione che:

1) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’altra attività professionale o d’impresa;

2) l’attività da esercitare non costituisca in nessun modo prosecuzione di altra attività precedente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Adempimenti fiscali/contabili in regime forfetario

L’opzione per il regime agevolato forfetario limita e semplifica gli adempimenti contabili/fiscali riducendoli ai seguenti:

fatturazione dei compensi;
numerazione e conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, con esonero dalla tenuta della contabilità;
rilascio per i compensi assoggettabili a ritenuta, di una dichiarazione da cui risulti che sulle somme risultanti dalle parcelle non va operata la ritenuta d’acconto, in quanto soggette ad imposta sostitutiva;
non si dovrà esporre l’IVA in fattura, se l’operazione è imponibile, con esonero da qualunque adempimento in materia di IVA;
non si è  tenuti a svolgere gli adempimenti previsti a carico dei sostituti d’imposta, come l’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti ad altri professionisti (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi);
non si potrà fruire, in riferimento al solo reddito professionale, di deduzioni (eccetto i contributi previdenziali) e detrazioni fiscali perché viene applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef;
non si è soggetti ad Irap;
non si è soggetti agli studi di settore.

Attenzione: sebbene quello forfetario sia il regime agevolato naturale “automatico”, è comunque possibile optare, previe le opportune valutazioni di convenienza fiscale, per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.  Il regime forfetario non può più essere applicato a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

Regime contabile ordinario

Se per l’attività medica si sceglie il regime ordinario, il trattamento contabile dei professionisti risulta disciplinato ai fini delle imposte sui redditi, dell’articolo 19 del DPR n. 600/73 e dalll’articolo 3, comma 1, del DPR n. 695/96. Per tutti i professionisti in contabilità semplificata è obbligatorio tenere i seguenti registri:

registri delle fatture emesse;
registro delle fatture d’acquisto;
registro incassi e pagamenti.

N. B.  Tutti i professionisti che non rientrano nel regime forfetario applicano il regime contabile semplificato qualunque sia il loro volume d’affari.

Per scegliere il regime fiscale più conveniente ed essere assistiti dai nostri esperti in tutta serenità e con la massima efficienza ed efficacia o se desiderate richiedere un parere legale/tributario, non esitate a contattarci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

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