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Abitazione ad uso promiscuo

No IRAP per i professionisti con abitazione ad uso promiscuo, commercialista esperto e specializzato.

IRAP per liberi professionisti: l’abitazione adibita ad uso promiscuo non è rilevante ai fini IRAP

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 21/12/2013 - 60160 visualizzazioni.

Tutti quei professionisti che utilizzano la propria abitazione ad uso promiscuo(ingegneri, avvocati, consulenti d’azienda, etc. ) in assenza di dipendenti, sono esclusi dall’assoggettamento ad IRAP.  

IRAP per liberi professionisti:  l’abitazione adibita ad uso promiscuo non è rilevante ai fini IRAP

Tutti quei professionisti che utilizzano la propria abitazione ad uso promiscuo(ingegneri, avvocati, consulenti d’azienda, etc. ) in assenza di dipendenti, sono esclusi dall’assoggettamento ad IRAP.

In primo luogo esaminiamo la posizione in materia della Suprema Corte che in anni recenti ha affermato la non sussistenza del requisito dell’organizzazione nell’ipotesi in cui il professionista si avvale, tra l’altro, anche di “locali” (sentenza n. 8834 del 14 aprile 2009) e nel caso di un avvocato che esercitava la propria attività in uno «studio ubicato nel l’abitazione e arredato con libreria, fax e videoscrittura» (ordinanza n. 15110 del 2009).

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, invece, ha affermato, nella sentenza n. 372 del 5 luglio 2010, l’irrilevanza dell’utilizzo, da parte di un professionista, di un immobile strumentale ai fini del l’esclusione dall’assoggettamento all’Irap in assenza di un’autonoma organizzazione. Il caso esaminato riguardava un commercialista che aveva dedotto le quote di ammortamento e le spese condominiali e di riscaldamento relative a un appartamento di 80 mq, di sua proprietà, utilizzato anche da altri professionisti.

La Ctr ha rilevato che l’agenzia delle Entrate, nella circolare n. 45/E del 2008, non ha inserito la proprietà dell’immobile strumentale per l’esercizio dell’attività professionale e i relativi costi di gestione tra gli indici dell’esistenza di un’autonoma organizzazione e che gli stessi non assumono, di conseguenza, rilevanza ai fini dell’assoggettamento all’Irap.

Le Entrate hanno evidenziato, nella circolare n. 45/E del 2008, che i giudici di legittimità hanno in più occasioni affermato che sussiste autonoma organizzazione qualora il professionista disponga di uno «studio attrezzato». Non risulta chiara l’effettiva portata di tale affermazione, che, se si dovesse riferire al caso in cui il professionista utilizzi un immobile per lo svolgimento dell’attività, porrebbe il problema di determinare in presenza di quali condizioni lo stesso si possa ritenere «attrezzato». Si ritiene che l’Agenzia abbia in tal modo inteso riferirsi genericamente a tutti i requisiti necessari affinché sia configurabile l’autonoma organizzazione.

In questo scenario, usufruiscono dell’esclusione dall’Irap i professionisti in grado di svolgere la loro attività presso i clienti o che possiedono un’abitazione principale tale da consentire l’uso promiscuo a fini personali o familiari e professionali.

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