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Acquiescenza

Acquiescenza, guida fiscale e significato, per comprendere come e quando applicarla, calcolo delle sanzioni e dei termini, istituto deflattivo del contenzioso tributario.

L’istanza di pagamento rateale costituisce acquiescenza e rinuncia al ricorso? Quali sono i riflessi processuali e/o amministrativi ? Le risposte della Cassazione

Avv. Giorgia Ardia - Data di Pubblicazione: 06/04/2017 - 30832 visualizzazioni.
L’istanza di pagamento rateale costituisce acquiescenza e rinuncia al ricorso? Quali sono i riflessi processuali e/o amministrativi ? Le risposte della Cassazione

Se un contribuente chiede il pagamento rateizzato delle imposte, ciò equivale a prestare acquiescenza? In tal caso e nell’ipotesi di riconoscimento espresso del debito, il contribuente decade dal diritto di impugnare  l’atto di accertamento? Risolviamo i quesiti formulati  alla luce dell’ultima sentenza della Cassazione del 17 febbraio 2017 puntualizzando anche i risvolti a livello processuale /amministrativo.

Quesiti

1.        Se un contribuente chiede il pagamento rateizzato delle imposte, ciò equivale a prestare  acquiescenza?

2.        In tal caso e nell’ipotesi di riconoscimento espresso del debito, il contribuente decade dal diritto di impugnare  l’atto di accertamento?

Orientamento della Corte di Cassazione – sezione Tributaria 2017

I quesiti posti sono stati risolti dalla Cassazione Tributaria   con la recente sentenza n° 3347/17 (depositata in data 17. 02. 2017) nei seguenti termini:

punto sub 1 : la rateizzazione chiesta dal contribuente (presso l’Ente della Riscossione) non costituisce acquiescenza.

Nella particolare fattispecie, il giudice di legittimità ha affermato che il contribuente avrebbe potuto  avanzare la volontà di pagare ratealmente “al solo scopo di evitare il fermo amministrativo del veicolo di proprietà”, pertanto ai soli scopi cautelativi.

Ne deriva che il pagamento della cartella non può considerarsi riconoscimento del debito, poiché tale atto non solo deve provenire dal soggetto che abbia poteri dispositivi dello stesso [Agenzia delle Entrate, Inps, Inail], ma anche e soprattutto deve manifestare, in modo chiara ed univoca, l’intenzione ricognitiva del diritto altrui.

punto sub 2 : costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamento domande di rateizzazione o altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.  

Il contribuente può in ogni caso rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma per fare ciò è necessario che concorrano due requisiti:

che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci.

 Soluzione

La rateizzazione chiesta dal contribuente sulla cartella di pagamento non costituisce acquiescenza alla pretesa erariale e, conseguentemente, non rappresenta una manifestazione di rinuncia al ricorso. Il diritto di impugnazione dell’atto impositivo “sopravvive”  anche nell’ipotesi in cui il riconoscimento del debito fosse stato manifestato in modo espresso.

Quali sono i riflessi  ambito processuale e/o amministrativo?

Fermo restando il diritto del contribuente a contestare la mancata notifica della cartella rateizzata e/o l’intervenuta prescrizione del credito erariale mediante  l’impugnazione del ruolo, l’interessato potrà far valere la tesi circa il “disconoscimento” del debito per effetto del rateizzo, richiamando l’art. 8, comma 4 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n° 212/2000).

La norma prevede infatti che “l’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare […] quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata”; quindi il contribuente ha sempre il diritto di contestare la sussistenza di un debito fiscale, indipendentemente dal pagamento effettuato in modalità rateale.

Questo significa che,  in caso di esito positivo del ricorso tributario, l’interessato avrà  diritto al rimborso ai danni dell’Erario che  ha indebitamente riscosso quei crediti  dichiarati successivamente come inesistenti da parte della Commissione Tributaria.

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