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CASA DI CURA E DI RIPOSO: Associazione di Promozione Sociale in regime fiscale ONLUS

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 27/04/2016 - 65884 visualizzazioni.
CASA DI CURA E DI RIPOSO: Associazione di Promozione Sociale in regime fiscale ONLUS

 Dopo una serie di innumerevoli contenziosi, la Suprema Corte ha affrontato la materia della Gestione di case e di cura e di riposo attraverso la forma giuridica di Associazioni di Promozione Sociale (APS) in regime agevolato fiscale delle ONLUS

 

CASA DI CURA E DI RIPOSO: Associazione di Promozione Sociale in regime fiscale ONLUS

 

Dopo una serie di innumerevoli contenziosi, la Suprema Corte ha affrontato la materia della Gestione di case e di cura e di riposo attraverso la forma giuridica di Associazioni di Promozione Sociale (APS) in regime agevolato fiscale delle ONLUS

La Suprema Corte, con sentenza n. 21562/2013 del 20 settembre, ha una volta per tutte ribadito delle linee guida nel non profit assistenziale-sanitario,  sancendo l’infodantezza della tesi della Agenzia delle Entrate, secondo la quale il fine di assistenza socio sanitaria possa essere perseguito SOLO nei confronti di soggetti che versano in condizioni di svantaggio economico e che comunque NON debbano essere applicati TARIFFE E PREZZI (O CORRISPETTIVI) AI LIVELLI DI MERCATO[1].

Infine secondo la tesi della Agenzia delle Entrate, un ente non profit non può ricavare risorse dalla gestione del patrimonio (cfr locazione immobili, investimenti azionari, etc. ).

Secondo i giudici, la tesi della AE è in contrasto con il dettato normativo, l’ente non profit, può applicare tariffe sui livelli di mercato e la propria assistenza può essere rivolta anche a coloro che non versano in condizioni di disagio, purchè non abbiamo carattere prevalente e/o vengano rispettati una serie di accorgimenti e requisiti. Infine, la APS in regime fiscale agevolato ONLUS può gestire in via “statica” il proprio patrimonio, come affermato dallo stesso Ministero delle Finanze, che la qualifica non come attività imprenditoriale rilevante in senso proprio ma come modalità di utilizzo e conservazione del patrimonio[2].

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[1] Nel caso in esame, una casa di riposo per anziani, l’Agenzia delle Entrate aveva anche proceduto alla cancellazione d’ufficio dalla anagrafe ONLUS.

[2] “l’utilizzazione di tali beni, finalizzata alla riscossione di canoni, concretizza lo sfruttamento economico di beni patrimoniali e non l’esercizio di impresa”.

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